Il diritto al riposo compensativo non può essere negato al lavoratore

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Al lavoratore non può essere negato il diritto al riposo compensativo che non deve essere collocato nelle giornate di festività (Cassazione Civile, sez. lav., 28 maggio 2024, n. 14904).

La vicenda

Secondo la Corte di Appello di Milano è legittima la decisione del datore di lavoro di collocare il riposo compensativo per la prestazione lavorativa svolta domenica 4/12/2016, nelle giornate festive del 7 e 8 dicembre, in cui il negozio era aperto.

La Corte di Cassazione, invece, chiarisce che il riposo compensativo non può essere collocato nelle giornate di festività.

I tre lavoratori – assunti con contratto a tempo indeterminato, orario di lavoro dal lunedì al sabato e giorno di riposo normalmente coincidente con la domenica – avevano richiesto di usufruire di tale giornata a fronte del lavoro prestato nel corso della domenica del 4 dicembre 2016, posto che la società datrice aveva collocato detto riposo nel giorno festivo del 7 (per un dipendente) e dell’8 (per gli alti due) dicembre, giorni in cui il punto vendita della società era aperto.

La Corte d’Appello, come detto, aveva ritenuto che la scelta della società di collocare il riposo compensativo per la prestazione lavorativa di domenica 4 dicembre 2016 nelle giornate festive in cui il negozio era aperto fosse legittima in quanto:

  • l’art. 141 del CCNL Terziario applicato dalla società rimetteva la disciplina del lavoro domenicale alla contrattazione di secondo livello.
  • Presso la società vigeva un contratto integrativo aziendale che riconosceva alla società la facoltà di richiedere a quei lavoratori che, lavorando a tempo pieno, avessero come giorno di riposo settimanale la domenica, la prestazione dell’attività lavorativa nella misura massima di 22 domeniche l’anno.
  • Tale accordo non escludeva la possibilità di godimento del riposo compensativo nei giorni di festività infrasettimanali ove fossero considerati nella programmazione della società come giorno di apertura.

Il ricorso in Cassazione

I tre lavoratori impugnano la decisione in Corte di Cassazione che dà loro ragione.

La S.C. preliminarmente evidenzia che l’accordo integrativo aziendale che, ai sensi di previsioni della contrattazione collettiva nazionale, disciplini il lavoro domenicale non prevedendo esplicitamente la possibilità del riposo compensativo nelle giornate di festività nazionale, non rappresenta una deroga al diritto soggettivo del lavoratore di astenersi dal prestare attività lavorativa in occasione delle festività.

Il citato diritto non può essere negato dal datore di lavoro, potendo essere oggetto di rinuncia solo in forza di un accordo tra il datore di lavoro e lavoratore, o di accordi sindacali stipulati da OO.SS., cui il lavoratore abbia conferito esplicito mandato.

Gli Ermellini hanno rilevato anche che, seppur fosse vero quanto affermato dalla Corte d’Appello che “l’art. 141 del CCNL Terziario applicato dalla società rimandasse alla contrattazione integrativa aziendale la disciplina delle modalità di organizzazione del lavoro domenicale, e che l’accordo effettivamente regolasse tale aspetto”, quest’ultimo non contenesse alcuna disciplina specifica del riposo compensativo.

Questo significa che la possibilità per i lavoratori di lavorare per 22 domeniche l’anno contenuta nell’accordo aziendale non costituisce una deroga implicita al diritto dei lavoratori al riposo compensativo, normativamente previsto dall’art. 9 d.lgs. 66/2003 e dall’art. 144 CCNL Terziario.

Infine, la S.C., in tema di festività infrasettimanali, richiamando precedenti anche risalenti, afferma che il diritto del lavoratore di astenersi dall’attività lavorativa in occasione delle festività infrasettimanali è un diritto soggettivo pieno, con carattere generale che non può essere posto nel nulla dal datore di lavoro.

Pertanto, nel caso di specie, non vi sono individuali tra i lavoratori e il datore di lavoro aventi ad oggetto la rinuncia al riposo nelle citate festività essendo l’oggetto dell’accordo aziendale richiamato il solo lavoro domenicale e la sentenza viene cassata.

Avv. Emanuela Foligno

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