Infezioni nosocomiali, la Cassazione richiama il diktat del 2023

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La Corte di Cassazione ritorna ancora a valutare la legittimità di una decisione inerente le infezioni nosocomiali e richiama gli ormai celeberrimi diktat del 2023 (Cassazione Civile, sez. III, 03/05/2024, n.12015).

Il caso

Il paziente, a seguito di un sinistro stradale, subiva, nel febbraio 2014, un intervento di osteosintesi alla gamba sinistra presso l’Ospedale Rizzoli, gestito dall’ASL n. 2 di Napoli.

Il dolore locale persisteva, ma il paziente veniva rassicurato in termini di “normale decorso post operatorio”. Quindi si recava a Milano presso l’Istituto Ortopedico Galeazzi dove gli veniva diagnosticata “infezione al piatto tibiale della gamba sinistra”. Conseguentemente subiva un intervento di rimozione della placca, disinfettazione del sito chirurgico e riempimento mediante biovetro antibatterico.

La vicenda giudiziaria

Il Tribunale di Napoli rigetta la domanda risarcitoria avanzata dal paziente. La pronuncia viene confermata dalla Corte di Appello (sent. 4416/2020).

In sintesi, i Giudici di Appello hanno condiviso la CTU che non aveva individuato alcuna condotta colposa dei medici intervenuti. Sicché restava irrilevante approfondire il nesso causale, ovvero risalire al motivo primo dell’eziologia settica. Posto che: “ per un verso quella settica era una complicanza, di quell’intervento, prevedibile ma non prevenibile con una cadenza statistica apprezzabile tra il 6% e il 32%, per altro verso, dall’esame delle cartelle cliniche, era emersa la corretta prescrizione antibiotica sia prima dell’operazione sia dopo in sede di terapia domiciliare.
Mentre erano apodittiche le affermazioni di parte istante volte a sostenere la valenza causale dei mancati esami ematochimici susseguenti in luogo di quelli meramente obiettivi del paziente, che nuovamente era stato ricoverato presso il Rizzoli nel maggio 2014, con diagnosi di sospetta infezione da postumi della frattura, esame colturale, antibiogramma e modificazione della terapia antibiotica, e che, nonostante, i positivi risultati registrati a fronte di quest’ultimo intervento medico, aveva autonomamente deciso di rivolgersi alla diversa clinica”.

Il ricorso in Cassazione

La vicenda approda in Cassazione affinché vengano vagliati l’accertamento causale e la responsabilità della Struttura sanitaria.

Più in particolare ci si duole che la Corte di Napoli avrebbe errato limitandosi a richiamare dati statistici che potevano includere errori imputabili ai medici, laddove, invece, nessuna risultanza aveva attestato un’asepsi del sito chirurgico, della camera operatoria, degli strumenti utilizzati, con possibile origine nosocomiale addebitabile dell’infezione. Sicché, una volta allegato da parte attorea l’evento di danno astrattamente correlabile e dallo stesso CTU correlato all’intervento chirurgico di osteosintesi, era la Struttura che doveva dimostrare una condotta corretta dei medici e della prevenzione delle infezioni, non essendo sufficienti, richiami generici al rispetto delle linee guida operatorie, e pure in punto di profilassi antibiotica.

Primariamente la S.C. evidenzia che i Giudici di Appello non hanno motivato in maniera contraddittoria perché hanno correlato eziologicamente l’infezione all’intervento di osteosintesi, come indicato dal CTU. La frase utilizzata dai Giudici “non era necessario ed era anzi diabolico risalire al motivo causa dell’infezione” deve essere intesa nel senso dell’inutilità, nella prospettiva ricostruttiva acquisita, di accertare lo specifico, singolo fattore causale, attesa in particolare l’esclusione di ogni profilo di colpa.

Ciò posto, la censura sopra riportata (la seconda del ricorso) è corretta.

La struttura deve dimostrare di aver fatto di tutto per impedire infezioni nosocomiali

La Corte napoletana non ha spiegato a cosa si riferissero quelle “leggi mediche” menzionate. Inoltre non ha chiarito se fosse stato accertato, o meno, e con quale significato istruttorio, e relativa sussunzione giuridica, l’espletamento della corretta asepsi del luogo dell’intervento chirurgico e dei mezzi utilizzati, secondo quanto allegato dall’attore.

In altri termini quello che è mancato è l’esame delle procedure che la Struttura deve porre in essere per garantire l’asetticità del luogo ospedaliero d’intervento.

Al riguardo la S.C., richiamando gli ormai noti precedenti (Cass., n. 6386/2023, e Cass., n. 16900/2023), rammenta che l’accertamento della responsabilità della Struttura, sempre in discorso di infezioni nosocomiali, deve essere svolto sulla base del criterio temporale (ovverosia il tempo trascorso dopo le dimissioni), del criterio topografico (infezione del sito chirurgico), e del criterio clinico secondo cui, a seconda dell’infezione, deve essere verificato quali misure di prevenzione sarebbe stato necessario adottare da parte della struttura sanitaria.

Pertanto, è alla Struttura sanitaria che andava imputata la mancanza della dimostrazione delle procedure di asetticità e non al paziente.

Avv. Emanuela Foligno

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