Furgoncino tampona Jaguar, ma entrambi i Giudici di merito respingono la domanda di risarcimento danni nonostante il modulo CAI firmato dalle parti. L’intervento della Corte di Cassazione viene sollecitato per la mancata valorizzazione del giudizio di compatibilità causale formulato dal CTU (Corte di Cassazione, III civile, 18 novembre 2024, n. 29633).
Il Giudice di Pace di Roma rigetta la domanda svolta confronti di conducente, responsabile civile e assicuratore R.C.A. dell’autovettura Renault Kangoo in relazione ai danni patiti in occasione del sinistro verificatosi il 27/7/2017, quando l’autovettura Jaguar F-Pace, di proprietà dell’attrice, procedendo sulla via Tiburtina in direzione Roma, era stata tamponata dalla Renault.
Le motivazioni dell’Appello
L’appello intrapreso dalla proprietaria della Jaguar è stato rigettato dal Tribunale di Roma sulla base dei seguenti motivi:
- nel corso del giudizio di primo grado era stato prodotto dall’attrice, per la ricostruzione dell’incidente in parola, solamente un modello CAI sottoscritto anche dal proprietario del veicolo Kangoo e mancava una relazione del sinistro, le dichiarazioni contenute nell’indicato modello non potevano fare piena prova nei confronti di alcuno dei litisconsorti chiamati in giudizio, pur potendo fondare una presunzione semplice nei confronti dei convenuti, ma le prove ulteriori acquisite erano inconcludenti.
- Il teste escusso nel corso del giudizio era inattendibile perché, inspiegabilmente, mai era stato indicato nella fase della trattativa stragiudiziale, così da suscitare perplessità sulla sua credibilità.
- Il giudizio di compatibilità sul piano causale espresso in sede di CTU era generico e non idoneo a fornire specifiche indicazioni sulla dinamica del sinistro, tanto più che non era stato possibile effettuare l’esame diretto dei veicoli; il mancato esame di veicoli, inoltre, poneva ulteriori perplessità per il fatto che l’autovettura dell’attrice il 31/5/2017 era rimasta coinvolta in altro sinistro, in relazione al quale era stato promosso diverso procedimento definito con sentenza n. 37510/2018 di improponibilità della domanda; in entrambi i procedimenti, tuttavia, erano stati depositati dei preventivi di riparazione, emessi, per entrambi i sinistri, il 29/1/2018 e riportanti voci completamente sovrapponibili.
- La sentenza indicata ed i preventivi prodotti erano idonei a porre nel dubbio l’intervenuta riparazione dell’autovettura a seguito del primo sinistro e, conseguentemente, la reale entità del danno occorso in occasione del secondo.
Il ricorso in Cassazione
L’intervento della Corte di Cassazione viene sollecitato per la mancata valorizzazione del giudizio di compatibilità causale formulato dal CTU, in relazione al quale i consulenti di parte non avevano fatto osservazioni, in assenza di una puntuale indicazione dei diversi elementi di valutazione e di prova valorizzati in sede di decisione. Il mancato esame della relazione del CTU, inoltre, rileverebbe ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5, cpc quale omesso esame di un fatto decisivo ai fini del giudizio. Inoltre, la ricorrente si duole per l’avvenuta esclusione di ogni valore di prova al modello CAI prodotto, sottoscritto da entrambe le parti coinvolte, nonostante lo stesso in base alla giurisprudenza valga come prova presuntiva superabile solo fornendo una prova contraria.
La Cassazione, nel rigettare il ricorso, ricorda il costante orientamento secondo cui nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell’assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, il responsabile del danno, che deve essere chiamato nel giudizio sin dall’inizio, assume la veste di litisconsorte necessario, poiché la controversia deve svolgersi in maniera unitaria tra i tre soggetti del rapporto processuale (danneggiato, assicuratore e responsabile del danno) e coinvolge inscindibilmente sia il rapporto di danno, originato dal fatto illecito dell’assicurato, sia quello assicurativo, con la conseguenza che il giudizio deve necessariamente concludersi con una decisione uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano.
Il modulo CAI
Ne consegue che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo CAI, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal Giudice, in applicazione dell’art. 2733, comma 3, c.c.
Inoltre, è da considerarsi pacifico che la sottoscrizione da parte di entrambi i conducenti del CAI, come già previsto dall’art. 5 della l. n. 39 del 1977 e ribadito dall’art. 143, comma 2, del D.Lgs. n. 209 del 2005, determina una presunzione, valida fino a prova contraria, del fatto che il sinistro si sia verificato con le modalità ivi indicate, la quale può ovviamente essere superata, ma è necessario che il Giudice del merito ne spieghi le ragioni.
Ebbene, il Giudice di appello ha correttamente ritenuto di poter superare la portata presuntiva derivante dalla sottoscrizione del modulo CAI esplicitando tutti gli elementi di prova, plurimi e convergenti, di segno contrario rispetto al modello invocato.
Avv. Emanuela Foligno