Vivono un rapporto di convivenza due persone unite stabilmente da legami affettivi di coppia e non vincolate da matrimonio o da unione civile

Per convivenza di fatto si intende la condizione di “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile” (art. 1, comma 36, Legge n. 76/2016).

E’ noto che il nostro sistema normativo mostri, da sempre, maggior favore nei confronti della famiglia legittima, solo di recente sono state introdotte figure come l’unione civile e l’accordo di convivenza.

La famiglia è una società naturale prima ancora che giuridica, e ciò è facilmente intuibile  se si considera che nel diritto di famiglia si intersecano diverse discipline quali la sociologia, la statistica, la biologia, ed entrano in gioco interessi sensibili come quello del minore , considerato il soggetto maggiormente bisognoso di tutela.

Il diritto interviene a disciplinare solo determinati rapporti (ad esempio le norme che regolano i regimi patrimoniali tra coniugi), ed emerge soprattutto quando vi siano contrasti tra i coniugi medesimi ovverosia quanto il rapporto coniugale entra in crisi.

Ecco spiegato perché è stata grandemente tutelata la figura della famiglia fondata sul matrimonio.

Basti pensare che per lo scioglimento del vincolo matrimoniale è necessario un lungo iter che passa dalla separazione personale al divorzio, mentre lo scioglimento della convivenza può essere addirittura unilaterale e non necessita di particolari formalità.

L’idea di famiglia è cambiata nel tempo, dalla famiglia c.d. patriarcale, che comprendeva anche parenti ed affini, si è giunti a quello di famiglia composta dal nucleo ristretto di genitori e figli.

L’equazione è nota e logica: muta la società: muta il diritto. Sia sufficiente ed esaustivo ricordare l’evoluzione sociale degli anni ’60 e ’70 che sfociarono nella riforma del diritto di famiglia e nella introduzione della legge sul divorzio.

Rimasero, tuttavia, importanti diseguaglianze come ad esempio, la più macroscopica, inerente il profilo successorio tra figli legittimi, figli adottivi e figli nati fuori dal matrimonio. Disparità che solo a seguito della riforma del 2012, quindi oltre quarant’anni dopo, sono state appianate.

A seguire, nel 2016, è intervenuta la “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”.

Più articolata e particolare è la disciplina delle convivenze di fatto rispetto alle unioni civili perché frutto dell’autonomia contrattuale delle parti e derogabile dalle parti medesime.

A partire dagli anni novanta le convivenze sono molto aumentate e superano il numero dei matrimoni. Proprio per tale ragione è intervenuta la possibilità di una “regolarizzazione” del rapporto di convivenza.

La  regolarizzazione della convivenza è aperta alle coppie etero e omosessuali e il suo fulcro è l’affetto, diversamente che nel matrimonio.

Un aspetto pratico, ma rilevante, è l’esatta individuazione del momento in cui si costituisce la convivenza; ciò avviene con la registrazione presso gli Uffici anagrafici, che è un atto di natura dichiarativa e non costitutiva.

Venendo al rapporto personale tra i conviventi, vi sono 3 importanti diritti :

  • Il diritto di visita in caso di malattia o ricovero di uno dei due conviventi,
  • il diritto di accedere alle informazioni personali,
  • Il diritto di designare l’altro convivente quale proprio rappresentante (diritto, questo, che può essere affinato e rafforzato anche dalla redazione di D.A.T. -disposizioni anticipate di trattamento-).

SEGUE

Avv. Emanuela Foligno

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