Il CTU ha accertato il diritto all’esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie come disciplinata dall’articolo 6 del D.M. 1 febbraio 1991 e dall’articolo 1 comma 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dalla legge 388/2000 (Tribunale di Velletri, Sez. Lavoro, Sentenza n. 1342/2021 del 23/09/2021-RG n. 2159/2020)

La decisione qui commentata ha ad oggetto il diritto all’esenzione dalla quota di partecipazione alla spesa per l’assistenza farmaceutica. Il beneficiario, riconosciuto invalido civile superiore al 67%, presenta ricorso in danno dell’Inps e della Asl Roma 6 per ottenere il riconoscimento delle condizioni sanitarie utili per ottenere il beneficio dell’esenzione dal pagamento della spesa sanitaria.

L’INPS e al ASL Roma 6 si costituiscono in giudizio sollevando eccezioni preliminari e nel merito chiedono il rigetto del ricorso per la sua infondatezza in fatto e in diritto.

Prima di entrare nel merito il Giudice del Lavoro osserva che il giudizio è stato correttamente introdotto nelle forme ordinarie in quanto l’art. 445 bis c.p.c prevede il rito speciale dell’ATP ” Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222″, mentre invece la parte ricorrente agisce per interessi differenti da quello per il quale questa norma prevede l’ATP obbligatorio,

Per quanto riguarda, invece, l’ammissibilità delle domande di mero accertamento dello stato invalidante la Suprema Corte ha evidenziato che nel D. Lgs. n. 112/1998, e ss. Disposizioni, manca una norma intesa a regolare l’azione di mero accertamento dell’invalidità e a individuarne il legittimato passivo, a differenza di quanto veniva previsto dalla disciplina di cui al DPR n. 698/1994.

In relazione alla materia assistenziale, lo stato invalidante si pone come presupposto (ossia come antecedente in senso logico) per fare valere pretese di diverso genere, dal momento che da detto accertamento possono conseguire una serie di altre posizioni giuridiche di vantaggio.

Da ciò discenderebbe l’interesse dell’invalido superiore al 67% all’accertamento del suo status, che potrebbe far valere poi per ottenere i benefici che la legge vi ricollega.

Tale impostazione è stata confermata dalle sentenze della S. Corte n. 13854/2014, n. 6283/2017, e da ultimo n. 21412/2018, in cui i giudici di legittimità hanno ribadito il principio di diritto secondo cui legittimato passivo in una controversia avente ad oggetto una prestazione di assistenza sociale è il soggetto che, in forza della disciplina sostanziale di tale prestazione, è tenuto a riconoscerla, ossia è il soggetto coinvolto nel lato passivo del rapporto obbligatorio che sorge al verificarsi di determinati presupposti di spettanza del beneficio e su cui grava il relativo onere economico.

Per tali ragioni è corretta la legittimazione passivia dell’Inps e della Asl di Roma chiamate in giudizio.

La causa viene istruita con la documentazione versata in atti dalle parti e con l’effettuazione di CTU medico legale e, sulla scorta delle risultanze complessive, la domanda viene ritenuta fondata.

Per completezza espositiva si riepiloga la cornice normativa afferente i benefici invocati dal ricorrente.

La legge n. 638/1983 prevede che per alcuni farmaci, indicati nel prontuario terapeutico approvato dal Ministero, il costo di somministrazione sia interamente a carico del SSN mentre invece, per quelli non ricompresi nel predetto prontuario, il privato deve versare una quota di partecipazione.

L’articolo 1, comma 2, della legge 23/12/1994, n. 724 dispone una serie di esenzioni dalla partecipazione alla spesa sanitaria basate su condizioni oggettive dell’interessato (redditi e stato di occupazione), ovvero soggettive (portatori d i patologie neoplastiche maligne, pazienti in attesa di trapianti di organi, titolari di pensioni sociali ed i familiari a carico, disoccupati ed i loro familiari a carico ecc…).

Il D.M. 1 febbraio 1991 ha previsto ulteriori esenzioni per: gli invalidi di guerra; gli invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi; gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1ª alla 5ª; gli invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi; gli invalidi civili con assegno di accompagnamento; ciechi e sordomuti.

In base al D. Lgs. 29 aprile 1998, n. 124 il legislatore ha previsto che le condizioni di malattia croniche o invalidanti e le malattie rare, che danno diritto alla esenzione dalla partecipazione per le prestazioni di assistenza sanitaria sono individuate con regolamenti del Ministro della sanità da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, C****e 3 , della legge 23 agosto 1988, n. 400 .

A seguito di successive modificazioni, dal 1 gennaio 2001 sono stati aboliti i ticket sui farmaci di classe A e B (art. 85 co. 2, Legge 388/2000) ed è stata prevista la riduzione del tetto massimo di spesa per le prestazioni specialistiche e di diagnostica generica a partire dal 2002.

Inoltre, dal 1 luglio 2001 per i farmaci non più coperti da brevetto (i cosiddetti ” farmaci generici “), si paga la differenza fra il prezzo del farmaco prescritto ed il prezzo più basso fra i farmaci corrispondenti, per composizione, a quello prescritto, e sono, altresì, gratuiti tutti gli accertamenti per la prevenzione del tumore al seno e all’intestino.

Attualmente è, dunque, possibile ottenere l’esenzione totale o parziale per varie cause o in virtù dell’appartenenza a particolari categorie di cittadini, in particolare.

Riguardo al caso specifico, per invalidità che è prevista in misura totale: per gli invali di civili al 100%; per ciechi assoluti; per i grandi invalidi del lavoro; per gli invalidi di guerra dalla I alla V categoria; per gli invalidi di servizio della I categoria.

Il CTU ha posto la diagnosi di “cardiopatia ipertensiva con ipertrofia ventricolare sinistra in Classe NYHA II -III – obesità (BMI 30) -carcinoma tiroideo in follow up negativo ed ipotiroidismo acquisito -poliartrosi con spondilodiscoartrosi e discopatia lombosacrale a medio impegno funzionale – BPCO -ipovisus in cheratocono -sindrome ansioso -depressiva -fibromialgia”.

Il consulente ha evidenziato che “la ricorrente in data 25.11.2019 veniva sottoposta a visita medica presso la Commissione INPS e riconosciuta ” Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 35% al 73% (art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 DL 509/88) 55% ” per la diagnosi “ipertensione arteriosa in buon compenso farmacologico e umore deflesso e spondilosi D-L in assenza di limitazione funzionale “……e che successivamente a tale accertamento è insorta una neoplasia tiroidea per la quale la perizianda nell’ottobre 2020 è stata sottoposta ad intervento chirurgico di tiroidectomia totale. Benchè a tutt’oggi non vi è stata ripresa della malattia neoplastica, il decorso post operatorio è tuttavia fortemente influenzato dall’ipotiroidismo. Ed infatti la ricorrente lamenta una sintomatologia (considerevole aumento del peso corporeo cefalea, vertigini, astenia, parestesie alle estremità, crampi dolorosi, ipotonia muscolare), compatibile con la condizione clinica da cui è affetta. E’ inoltre presente sindrome ansiosa depressiva reattiva secondaria a condizioni mediche invalidanti, certificata dal DSM ASL RM6 nel marzo 2019. A tali patologie si associano: la spondilodiscoartrosi caratterizzata dal deterioramento delle cartilagini articolari, con conseguente sintomatologia dolorosa e limitazione funzionale di vario grado; la cardiopatia ipertensiva in II -II classe NYHA (in assenza tuttavia di ecocardiocolordoppler probante); la fibromialgia; un lieve ipovisus. Facendo riferimento alle tabelle indicative di cui al DM del 05.02.1992, la percentuale d’invalidità derivante dal cumulo delle patologie della ricorrente è pari all’80%“.

Il Giudice, anche in considerazione dell’assenza di critiche da parte delle parti sulle conclusioni del Consulente, ne condivide le risultanze e dichiara accertata l’invalidità della ricorrente nella misura dell’80%, con conseguente diritto del beneficio invocato.

L’accertamento del diritto da epoca successiva al deposito del ricorso giustifica la compensazione integrale delle spese di lite ex art. 92 c.p.c., mentre le spese di CTU vengono poste a carico delle parti resistenti.

In definitiva, il Tribunale accerta e dichiara che la ricorrente è affetta da: “cardiopatia ipertensiva con ipertrofia ventricolare sinistra in Classe NYHA II -III -obesità (BMI 30) -carcinoma tiroideo in follow up negativo ed ipotiroidismo acquisito -poliartrosi con spondilodiscoartrosi e discopatia lombosacrale a m edio impegno funzionale -BPCO – ipovisus in cheratocono -sindrome ansioso -depressiva -fibromialgia “, con decorrenza dal mese di maggio 2020 e che ha diritto, all’esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie come disciplinata dall’articolo 6 del D.M. 1° febbraio 1991 e dall’articolo 1 C****e 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dalla legge 388/2000.

Compensa le spese processuali, e pone a carico solidale di Inps e Asl Roma 6 le spese di CTU Medico-legale.

Avv. Emanuela Foligno

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