Importanza del verbale di Pronto Soccorso nel sinistro stradale ai fini della prova del fatto storico: è dirimente quanto contenuto (Cassazione Civile, sez. VI, 04/04/2022, n.10769).

Importanza del verbale di Pronto soccorso e delle dichiarazioni ivi contenute in tematica di sinistro stradale è la questione affrontata dalla Suprema Corte.

Il Tribunale di Napoli Nord, in accoglimento dell’appello proposto dalla Assicurazione, e in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda proposta per la condanna della medesima (quale impresa designata per il FGVS al risarcimento dei danni subiti dall’attore a seguito dell’incidente stradale dedotto.

Il Giudice ha rilevato come l’attore non avesse fornito un’adeguata dimostrazione della verificazione del sinistro, secondo le modalità dallo stesso descritte, attesa, sul piano probatorio, la importanza  del verbale di Pronto Soccorso, e del relativo contenuto, dal quale era emersa la riconducibilità del danno subito dall’attore a una caduta solitaria dalla bicicletta.

L’uomo propone ricorso per Cassazione censurando la decadenza della Compagnia dalla facoltà di sollevare eccezioni e domande e, per quanto qui d’ interesse, per avere il tribunale trascurato la valutazione del referto di pronto soccorso, con la conseguente evidente confutazione di quanto sostenuto nel verbale di Pronto Soccorso, valorizzato dal Giudice d’appello.

Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente ha trascurato di circostanziare gli aspetti dell’asserita decisività della mancata considerazione, da parte del Tribunale, delle occorrenze di fatto desumibili dalle risultanze del referto di pronto soccorso depositato, e che avrebbero al contrario (in ipotesi) condotto a una sicura diversa risoluzione dell’odierna controversia, non potendo ascriversi alcun significato inequivoco, o insuscettibile di sfumature interpretative alternative, all’espressione ‘incidente stradale’, di per sé coerentemente riconducibile anche all’evento di un’autonoma caduta da bicicletta, vieppiù laddove considerata in connessione agli altri mezzi di prova, avendo invece il Giudice d’appello valorizzato unicamente l’importanza del verbale di Pronto Soccorso.

In buona sostanza, il ricorrente prospetta una rilettura dei fatti di causa inammissibile.

Con il terzo motivo, il ricorrente deduce una motivazione totalmente illogica e meramente apparente a fondamento della decisione assunta in ordine alla dimostrazione delle modalità di verificazione del sinistro stradale.

Il motivo è infondato.

La motivazione dettata dal Tribunale a fondamento della decisione impugnata è, non solo esistente, bensì anche articolata in modo tale da permettere di ricostruirne e comprenderne agevolmente il percorso logico, avendo dato conto, in termini lineari e logicamente coerenti, delle fonti di prova analizzate e del relativo esame, nella specie condotto sulla base di criteri interpretativi e valutativi dotati di piena ragionevolezza e congruità logica.

Tulle le fonti di prova sono state compiutamente passate al vaglio ed è corretta la rilevanza che i Giudici di merito hanno dato all’importanza del verbale di Pronto soccorso, traendo fonte di convincimento dalle dichiarazioni ivi riportate.

Il ricorso viene integralmente rigettato con condanna alle spese.

Avv. Emanuela Foligno

Sei stato coinvolto in un incidente stradale? hai subito un danno fisico o perso un congiunto e vuoi ottenere il massimo risarcimento danni? Clicca qui

Leggi anche:

Sinistro stradale e trauma cranico del pedone

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui