Ha diritto di fruire dell’agevolazione dell’aliquota ridotta per il pagamento dell’Imu, il proprietario di un immobile accatastato come ufficio?

La vicenda

Con ricorso depositato presso la CTP di Roma il ricorrente impugnava l’avviso di accertamento Imu notificato nel 2016 per l’anno di imposta 2013, sostenendo di essere proprietario di un immobile adibito ad abitazione principale e dimora, e di aver diritto, dunque, alle agevolazioni Imu, ai sensi del D.L. n. 201/2011.

A tal proposito, eccepiva, la nullità dell’avviso perché emesso in violazione della normativa vigente che prevede aliquote agevolate per l’abitazione principale, da cui possono ritenersi esclusi solo gli immobili di lusso.

Si costituiva in giudizio l’amministrazione, la quale contestava la fondatezza del ricorso, deducendo che l’aliquota agevolata potesse trovare applicazione solo per gli immobili accatastati come abitazione, mentre l’immobile di cui risultava proprietario il ricorrente era accatastato in categoria A/10 (ufficio) esclusa, dunque, dal beneficio.

All’esito dell’istruttoria, la CTP rigettava il ricorso, condannando il ricorrente alla refusione delle spese di lite sostenute dall’amministrazione convenuta in giudizio.

La sentenza è stata impugnata, con nuovo ricorso, dinanzi alla CTR Lazio alla quale è stato rimesso il compito di decidere in relazione alla fruibilità o meno del beneficio dell’aliquota agevolata (nella specie 4,6 per mille), previsto con riferimento ad unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

La normativa

Ai sensi, dell’art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992 le riduzioni e detrazioni dell’imposta in questione, spettano per unità immobiliare che sia “adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella della residenza anagrafica”.

I successivi commi 2 bis e 2 ter – oggetto di un’abrogazione esplicita disposta tramite il D.L. 27 maggio 2008 n. 93 cov. In L. 126/2008., quindi non rilevante ratione temporis – dispongono un abbattimento alla base imponibile calcolato in percentuale, che opera con la sola eccezione per gli immobili ascritti a categoria catastale A1, A8 e A9.

In sostanza, quindi, anche per gli immobili iscritti in categoria A/10, quale quella oggetto della controversia, valgono i benefici fiscali qualora lo stesso sia adibito ad abitazione principale del soggetto passivo.

La decisione della CTR Lazio

Ebbene, nel caso in esame, il contribuente aveva prodotto in giudizio la certificazione storica anagrafica, in tal modo provando la sussistenza del presupposto di legge per la fruizione del predetto beneficio.

Diversamente, il Comune appellato non aveva fornito alcuna prova in contrario, limitandosi ad invocare la non spettanza dell’agevolazione nel presupposto, contraddetto dalla stessa norma di legge e quindi errato, che ai fini impositivi valesse e, come tale, avesse effetto decisivo ed assorbente il solo dato formale della categoria di iscrizione catastale dell’immobile.

In definitiva, la Commissione tributaria regionale del Lazio (Sez. 7, sentenza n. 429/2019) ha accolto il ricorso in favore del contribuente e riformato la decisione impugnata.

La redazione giuridica

Leggi anche:

ABITAZIONE PRINCIPALE E BENEFICI FISCALI: LA PAROLA ALLA CASSAZIONE

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui