La domanda di un lettore in relazione ai termini per impugnare un licenziamento per superamento del periodo di comporto nel caso in cui il lavoratore appartenga a categoria protetta
Quesito: Vorrei gentilmente chiedervi informazioni in merito a un licenziamento per superamento del periodo di comporto avvenuto nel novembre del 2017 e non impugnato tempestivamente. Sono ancora in tempo per contestare la decisione del datore di lavoro, in quanto non si prescrive il licenziamento di categoria protetta causato da malattia collegata a invalidità?
Risposta: Purtroppo no. Questo l’iter per contestare un licenziamento:
- entro 60 giorni dalla ricezione della lettera il dipendente deve presentare richiesta di impugnazione;
- entro i successivi 180 giorni il ricorso va depositato presso la cancelleria del Tribunale.
Il licenziamento, quindi, si impugna per iscritto – tramite raccomandata – entro 60 giorni dalla comunicazione della cessazione del rapporto lavorativo. Questo termine è tassativo, superato tale limite il lavoratore perde il suo diritto di impugnativa.
Il dipendente disabile può essere licenziato per superamento del periodo di comporto. La Suprema Corte, con la sentenza n. 3931/2015, ha sancito la legittimità del licenziamento per superamento del periodo di comporto, anche se la quota di riserva non è raggiunta.
Ancora, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 9395 del 12 aprile 2017, intervenendo in tema di licenziamento di un dipendente diversamente abile per superamento del periodo di comporto, ha statuito che il licenziamento dell’invalido iscritto nelle categorie protette è legittimo solo se le assenze per malattia superano il periodo di comporto e non sono legate all’invalidità stessa.
Detto in altri termini, è possibile licenziare anche l’invalido inserito nelle categorie protette, in caso di superamento del periodo di comporto, ma solo a condizione che tali assenze per malattia non siano collegate al suo stato di invalidità. Diversamente, le assenze non vanno calcolate ai fini del superamento del periodo di comporto.
Pertanto, se le sue assenze per malattia erano connesse alla specifica condizione di invalidità non dovevano essere computate ai fini del superamento del comporto. Se così è avvenuto il suo licenziamento è stato illegittimo ma sono decaduti tutti i diritti di impugnativa.
Per gli Ermellini, le assenze per malattia non possono essere computate ai fini del superamento del periodo di comporto se sono connesse alla sua specifica condizione della invalidità e ciò costituisce un trattamento privilegiato, ma questa maggiore tutela non si estende anche ai termini di impugnazione che sono perentori ed uguali per tutti i lavoratori.
Avv. Emanuela Foligno
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