Responsabile in pari misura dell’ANAS per l’omessa manutenzione del guard–rail sulla strada statale e della vittima per imprudente condotta di guida su strada bagnata sdrucciolevole, con segnale di pericolo

Una donna alla guida di un’autombulanza con a bordo un passeggero seduto sul posto anteriore destro, urtava con la parte anteriore laterale sinistra il muro spartitraffico tipo new jersey venendo respinta, in fase post–urto, verso destra; il mezzo fuoriusciva dalla sede della strada statale a causa della mancanza, in quel punto, del guard–rail che avrebbe dovuto proteggere il margine destro della carreggiata. L’ambulanza finiva, quindi, nella scarpata sottostante con esito letale per la conducente. Da accertamenti svolti dalla Polizia Stradale, intervenuta sul posto, era emerso che poco tempo prima in quel preciso tratto di strada era avvenuto un altro incidente che aveva provocato l’abbattimento del guard–rail e che, nonostante la tempestiva segnalazione, l’ANAS S.p.a aveva omesso di provvedere al ripristino ovvero ad attivare opportune segnalazioni dirette a tutelare l’incolumità degli utenti della strada.

I ricorrenti (convivente e i figli della donna) avevano dedotto la responsabilità, per il sinistro, dell’ANAS ai sensi dell’art. 2051 c.c., aggiungendo che a causa di quel triste evento avevano patito evidenti sofferenze psichiche e morali, considerati anche la giovane età della loro congiunta e la perdita del rapporto parentale, particolarmente grave per i due figli, uno dei quali ancora minorenne al momento del decesso; avevano, inoltre, lamentato il rilevante danno patrimoniale sofferto, essendo la donna dipendente con contratto di lavoro a tempo determinato e conseguente contrazione del reddito familiare.

In separato giudizio, poi riunito, gli stessi attori avevano convenuto in giudizio l’ANAS, chiedendo anche il risarcimento dei danni “iure hereditatis” subiti della congiunta per la perdita del bene della vita e il danno morale terminale.

Gli attori avevano, dunque, posto a fondamento della domanda di risarcimento dei danni la responsabilità dell’ANAS S.p.a. per l’omessa manutenzione del tratto stradale, lamentando l’assenza di adeguata barriera protettiva (guard–rail) e l’attivazione di specifiche segnalazioni di pericolo dovute al danneggiamento della stessa a causa del precedente incidente stradale occorso su quello stesso tratto stradale.

Costituitasi in giudizio l’ANAS S.p.a. aveva contestato la sussistenza della propria responsabilità nel sinistro nel quale aveva perso la vita la donna, deducendo, in particolare, che l’evento lesivo si era verificato in una strada “extraurbana” a due corsie per senso di marcia, separate da spartitraffico invalicabile, in un tratto che presenta una curva volgente ad ampio raggio che, quel giorno, presentava il piano viabile bagnato per la pioggia e che presentava, altresì, segnalazione di pericolo per strada sdrucciolevole in caso di pioggia o gelo, con limite massimo di velocità di 90 Km. Aveva sostenuto, dunque, che il sinistro si fosse verificato per esclusiva colpa della conducente del veicolo e che il guard–rail, nel punto dell’incidente era presente, integro e funzionale al suo scopo, e che, in realtà, solo a seguito del forte urto dell’ambulanza condotta dalla vittima, aveva perso la sua funzione di barriera protettiva.

Conclusosi il giudizio di primo grado, l’adito Tribunale di Perugia (Prima Sezione, sentenza n. 1655/2020) ha parzialmente accolto la domanda attorea.

Il giudice del capoluogo umbro ha, infatti, ritenuto sussistente la responsabilità ( sia pure ” concorrente”) dell’ANAS per il sinistro occorso alla giovane vittima, ai sensi dell’art. 2051, risultando, dalle prove, la presenza di di guard-rail ” abbassato” o ” piegato” e, dunque, inidoneo a funzionare quale adeguata barriera protettiva, in un tratto di strada con caratteristiche di pericolosità desumibili dalla presenza del segnale di pericolo per strada sdrucciolevole, di curve ed apposizione limiti di velocità. L’ANAS, a fronte della raggiunta prova della presenza di guard-rail danneggiato o, comunque, inadeguato a fungere da adeguata barriera protettiva, aveva omesso di fornire prova dell’asserito ma indimostrato intervento di manutenzione e riparazione dello stesso, verosimilmente già danneggiato sin dal precedente sinistro.

La presenza di adeguata barriera protettiva –ha osservato il Tribunale di Perugia – avrebbe attutito la velocità di fuori uscita dell’ambulanza dalla sede stradale e la “caduta” del veicolo nella scarpata sottostante o, quanto meno, ridotto le conseguenze del sinistro, considerando la funzione delle barriere protettive.

L’omessa, adeguata manutenzione del tratto di guard-rail aveva, dunque, aggravato le conseguenze del sinistro occorso ma non era stata, tuttavia, la causa esclusiva dello stesso.

Dai rilievi della Polizia Stradale, fondati sulle caratteristiche del tratto stradale, caratterizzato dalla presenza di segnale di pericolo per strada sdruccelevole ( con pannello integrativo per segnalazione di pioggia o neve), dalla presenza di limiti di velocità, dalla presenza di segnale di direzione obbligatoria a sinistra, e con “tratto curvilineo volgente a sinistra ad ampio raggio ed a visuale preclusa con variazione plano – altimetrica discendente, bagnata per pioggia in atto e ridotta visibilità “, era ragionevole ritenere che la perdita di controllo del veicolo condotto dalla vittima fosse stato causato da una condotta di guida caratterizzata da velocità non commisurata allo stato dei luoghi e, comunque, non adeguata – in violazione della disposizione di cui all’art. 141 C.d.S. – e tale da non consentire alla conducente, verosimilmente priva anche di cintura di sicurezza (come era stato desunto dalla tipologia di lesioni accertate all’esito del decesso e dalle dichiarazioni rese dalla passeggera e collega di lavoro alla Polizia Stradale in fase di indagini) e avesse, pertanto, costituito l’innesco causale dell’incidente da parte del conducente del veicolo che avrebbe dovuto percorrere il tratto di strada, per le sue caratteristiche in generale e per la presenza, quel giorno, di fondo bagnato e di segnale di direzione obbligatoria a sinistro (con restringimento dunque della carreggiata) in condizioni di estrema cautela e sicurezza.

Tanto premesso, la presenza di guard–rail integro e adeguatamente manutenzionato – costituente specifico “obbligo” del custode – avrebbe potuto ridurre l’entità dell’impatto e della fuoriuscita dalla sede stradale con caduta del veicolo e urto contro il manufatto cementizio sito nella scarpata sottostante.

In altre parole, l’assenza di adeguata barriera laterale aveva aggravato le conseguenze dell’incidente innescato dalla condotta della conducente; perciò, l’adito giudice di primo grado ha riconosciuto pari responsabilità nel sinistro: 50% all’ente convenuto, per l’omessa manutenzione del gard – rail e per il restante 50% alla imprudente condotta di guida della vittima. Agli attori è stata, perciò, riconosciuta la somma complessiva di 120.000,00 euro al convivente ( già operata la riduzione per il concorso di colpa della danneggiata) e 150.000,00 per ciascuno dei figli, quale risarcimento del danno non patrimoniale “iure proprio” e di 15.000 euro a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, per lesione dell’integrità psico-fisica della loro congiunta, stante l’intervenuto decesso 5 ore dopo il sinistro, “iure hereditatis”.

La redazione giuridica

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