Incidente stradale e responsabilità condivisa, danno biologico non decurtato dall’INPS

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In un incidente stradale con responsabilità condivisa, la Corte di Cassazione chiarisce che il danno biologico subito dalla vittima non può essere decurtato dalle somme percepite dall’INPS a titolo di indennità per inabilità o invalidità civile (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 6 marzo 2025, n. 6031)..

La vicenda giudiziaria

Il Tribunale di Ravenna, accoglie in parte la domanda, dichiara i due conducenti responsabili del sinistro in misura del 50% e li condanna al risarcimento dei danni liquidati nella somma di Euro 249.059, compensando le spese di lite.

In seconda battuta, la Corte d’appello di Bologna riduce l’entità del quantum disposta dal Tribunale alla minore somma di Euro 123.663,64. I Giudici di secondo grado hanno ridotto l’importo risarcitorio ritenendo che la responsabilità dell’incidente era da ricondurre nella misura del 70% per cento a carico della stessa vittima e nella residua misura del 30% a carico dell’automobilista.

Contro tale decisione la vittima ricorre in Cassazione che accoglie in toto le doglianze.

Il ricorrente, dopo aver indicato tutti gli atti processuali nei quali la questione era stata posta, evidenzia che la sentenza avrebbe disposto la riduzione dell’importo risarcitorio senza alcuna motivazione, anche con riferimento alla decurtazione delle somme erogate alla vittima dall’INPS.

Il danno biologico e le somme decurtate dall’INPS

Per il danno biologico, la vittima ha ricevuto somme dall’INPS a titolo di pensione di inabilità civile, e di assegno ordinario di invalidità civile. La pensione, liquidata in Euro 280 mensili, è stata versata dal marzo 2013 al maggio 2014, per un introito complessivo di Euro 4.499,53, mentre l’assegno ordinario, che per legge dura tre anni, è stato pagato da giugno 2014 a maggio 2017, per la somma complessiva di Euro 21.712,89. Non vi sarebbe, secondo il ricorrente, alcuna duplicazione risarcitoria, perché le prestazioni erogate dall’INPS non risarciscono il danno biologico, “ma unicamente un danno patrimoniale conseguente a una impossibilità, o ridotta possibilità, di produrre reddito”. Ciò escluderebbe che tali somme potessero essere sottratte dal risarcimento complessivo del danno.

La S.C. osserva che “il principio della compensatio lucri cum damno è ormai un patrimonio acquisito” è la caratteristica stessa della responsabilità civile da illecito, che è per sua natura ripristinatoria, a vietare che il danneggiato possa conseguire, a titolo di risarcimento, qualcosa di più di quanto gli è stato sottratto a causa del fatto dannoso.

Successivamente, le Sezioni Unite sono intervenute con un gruppo di pronunce del 2018, con le quali viene statuito che, in ossequio al suindicato principio, dall’ammontare del danno subito in una fattispecie di colpa medica, e consistente nelle spese da sostenere vita natural durante per l’assistenza personale, deve sottrarsi il valore capitalizzato della indennità di accompagnamento che la vittima abbia comunque ottenuto dall’ente pubblico, in conseguenza di quel fatto, essendo tale indennità rivolta a fronteggiare e a compensare direttamente il medesimo pregiudizio patrimoniale causato dall’illecito, consistente nella necessità di dover retribuire un collaboratore o assistente per le esigenze della vita quotidiana.

Dall’importo liquidato a titolo di risarcimento del danno biologico non deve detrarsi l’indennizzo erogato dall’INPS

La giurisprudenza, però, ha anche chiarito che dall’importo liquidato a titolo di risarcimento del danno biologico non deve detrarsi l’indennizzo erogato dall’INPS in favore degli invalidi civili, trattandosi di prestazione volta a ristorare un pregiudizio patrimoniale rappresentato dalla perduta capacità di lavoro e, quindi, di guadagno.

Quella “parte” di danno subito dalla vittima consistente nel danno biologico non può essere sottratta dalle prestazioni erogate dall’INPS, per l’evidente diversità delle poste risarcitorie. Le prestazioni dell’INPS, in favore degli invalidi civili si fondano tutte sul presupposto dell’esistenza d’un pregiudizio patrimoniale (che è presunto iuris et de iure) rappresentato dalla perduta capacità di lavoro e, quindi, di guadagno.

Questo significa che tutte le doglianze mosse alla sentenza di secondo grado sono fondate.

La Corte di Bologna si è limitata a calcolare il risarcimento complessivo al quale la vittima aveva diritto, disponendone erroneamente poi la decurtazione nella misura di Euro 26.216,42, in quanto somma versata dall’INPS.

Redazione

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