Il comportamento del lavoratore era giustificato da un’esigenza funzionale alla prestazione lavorativa, dovendo fare delle misurazioni presso l’abitazione di un cliente (Tribunale di Latina, Sez. Lavoro, Sentenza n. 231/2021 del 22/10/2021-RG n. 19/2020)
Il lavoratore lamenta di avere subito un incidente stradale, non per sua colpa, il 18 dicembre 2017 alle ore 19:30, a seguito del quale riportava lesioni e che l’evento sia da classificarsi come infortunio in itinere in quanto avvenuto per causa violenta ed in occasione di lavoro. L’Inail escludeva che l’infortunio fosse avvenuto per rischio lavorativo, il Tribunale, invece, ritiene il ricorso fondato.
L’infortunio in itinere è quello occorso al lavoratore che, muovendosi su strada, compie il tragitto di andata e ritorno tra: l’abitazione e il luogo di lavoro, due luoghi di lavoro o il luogo di lavoro e quello di abituale consumazione dei pasti.
L’art. 12 del D.Lgs. 38/2000 stabilisce che per gli infortuni in itinere, la tutela Inail è estesa anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato.
Ebbene, il giorno dell’infortunio, intorno alle ore 20 il ricorrente si doveva trovare, presso l’abitazione di un cliente per la misurazione e la quantificazione di un lavoro di pittura.
Dunque il comportamento del lavoratore era “giustificato da un’esigenza funzionale alla prestazione lavorativa”, dovendo misurare la superficie interessata alla pittura e quindi quantificare il lavoro prima di svolgerlo, così legando indissolubilmente all’attività lavorativa lo spostamento presso il luogo in cui avrebbe dovuto essere realizzato l’intervento, con conseguente estensione allo stesso della copertura assicurativa.
Per l’indennizzabilità dell’infortunio in itinere, occorre che esso si verifichi nel tragitto tra l’abitazione e il luogo di lavoro, e che il percorso venga effettuato a piedi o con mezzo pubblico di trasporto, ovvero con mezzo privato se necessitato, nei limiti in cui l’assicurato non aggravi, per suo i particolari motivi o esigenze personali, i rischi propri della condotta extralavorativa, interrompendo così il collegamento che giustifica la copertura assicurativa.
Pacifica l’esigenza lavorativa, il CTU ha evidenziato che “a seguito del sinistro verificatosi in data 18 dicembre 2017, mentre si recava in macchina ad un appuntamento di lavoro ha subito un trauma della strada a dinamica maggiore con amnesia anterograda, diastasi della sinfisi pubica e contusioni multiple ed in particolare ha riportato: – trauma cranio -facciale con formazione di millimetrica emorragia lineare lungo la falce cerebrale ed amnesia inerente all’evento in paziente in duplice terapia antiaggregante per cardiopatia ischemica – diastasi sinfisi pubica con successiva evidenza di avulsione ossea della branca pubica emibacino di destra e vasto ematoma in sede perineale – contusioni multiple . Ricoverato presso il reparto di neurochirurgia è stato tenuto in osservazione in decubito supino obbligato per 20 giorni e dopo la dimissione è stato assistito in ADI fino al 10 giugno 2018. Nel corso di tale periodo ha effettuato FKT passiva ed attiva ed è stato avviato gradualmente al recupero della deambulazione. La falda ematica lineare parafalcale si è riassorbita precocemente, mentre persistono tuttora l’amnesia per l’accaduto estesa ai primi giorni di ricovero in neurochirurgia, unitamente al dolore riferito in sede inguinale bilateralmente”.
Ed ancora, “poiché la voce 182 prevede un danno biologico fino al 4% per la sindrome soggettiva del traumatizzato cranico e la voce 210 danno biologico fino al 5% per gli esiti di frattura sacrale con deformazione residua e riflesso antalgico-disfunzionale, nel caso in esame può essere considerata congrua una valutazione dei postumi pari al 7%”.
Il danno biologico si è verificato successivamente alla data di entrata in vigore del DM 12 luglio 2000, per tale ragione l’Inail viene condannato al relativo indennizzo (art.13, co.2, D.Lgs. n.38/2000), che, con riguardo alle menomazioni di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16%, deve essere erogato in capitale.
Devono anche essere corrisposti gli interessi legali, dal 120° giorno dalla domanda amministrativa sino al saldo.
Spese di lite e di CTU in capo all’Inail.
Avv. Emanuela Foligno
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