Il primo CTU confermava il danno biologico del 14% attribuito anche dall’Inail, ma con differenti patologie: “limitazione funzionale arti superiori (scapolo-omerale), disco-artrosi colonna vertebrale in toto con limitazione funzionale flesso-estensione, lesione legamentosa ginocchio dx, negando il riconoscimento dell’epicondilite bilaterale come malattia di natura professionale (Corte d’Appello di Reggio Calabria, Sez. Lavoro, Sentenza n. 414/2021 del 22/10/2021-RG n. 348/2019)
Con ricorso al Giudice del Lavoro di Locri, il lavoratore premetteva di svolgere attività lavorativa, fin dall’anno 2000, nel settore delle costruzioni edilizie, sostenendo che per le caratteristiche dell’attività lavorativa erano insorte varie patologie professionali, e segnatamente “discopatie lombari, artropatia spalle, epicondilite bilaterale, artropatia ginocchia”.
Precisava che, in sede amministrativa, l’Inail a seguito di successivi accertamenti, gli aveva riconosciuto un danno biologico, nella misura del 14%.
Deduceva che il complesso delle patologie di cui egli soffriva cagionava un danno biologico superiore a quello riconosciuto dall’Istituto, e agiva, pertanto, per ottenere i benefici connessi al maggior danno.
Il Giudice di primo grado, previo esperimento di CTU medico-legale, rigettava la domanda, sulla base del rilievo che il CTU accertava una percentuale uguale a quella già riconosciuta dall’Istituto.
La decisione viene impugnata.
L’appellante deduce, anzitutto, che il Giudice si è acriticamente adeguato alle valutazioni del CTU, le quali, peraltro, evidenziavano vari aspetti di insufficienza e contraddittorietà, soprattutto per non aver riconosciuto come patologia professionale la epicondilite che era stata documentata dal lavoratore (operaio) ed era stata riconosciuta in sede amministrativa dallo stesso istituto, e per non aver neppure spiegato come mai, malgrado questa evidente divergenza con le valutazioni operate dall’Istituto, il CTU fosse giunto a quantificare la percentuale di inabilità nella misura del 14%, esattamente corrispondente a quella già accertata in sede amministrativa.
Inoltre, si duole per la quantificazione riduttiva della patologia disco-artrosica diffusa e delle ernie lombari, riconosciuta in primo grado nella misura del 5%, evidenziando che le tabelle di legge includono la patologia discoartrosica al codice 193 e prevedono una percentuale fino al 25% e l’ernia lombare nel codice 213 e fino al 12%.
Infine, si duole per essere stato condannato al pagamento delle spese, malgrado avesse presentato rituale dichiarazione ai fini dell’esonero, ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c.
La Corte dispone nuova CTU Medico-Legale.
L’Inail riconosceva come malattia professionale “lesioni muscolo-tendinee spalla dx e sn”, attribuendo un danno biologico del 5%; nella stessa data (11/11/2014) lo stesso riconosceva all’istante come malattia professionale la seguente patologia: “epicondilite dx e sn” attribuendo, dopo opposizione, un danno biologico del 5%. Sempre nella stessa data (11/11/2014) riconosceva all’istante come malattia professionale la seguente patologia: “modico deficit articolare ginocchia” attribuendo un danno biologico del 5% e con grado complessivo di danno biologico per le 3 patologie su menzionate nella misura del 12%.
A seguito di istanza di revisione del 05/06/2015, l’Istituto in data 23/09/2015 riconosceva modesto aggravamento delle patologie attribuendo al lavoratore un danno biologico complessivo del 14%.
Dunque, in definitiva, l’istituto riconosceva, alla data del 23.9.2015, un danno biologico complessivo pari al 14%, in relazione alle tre seguenti patologie: “lesioni muscolo-tendinee spalla dx e sn”, “epicondilite dx e sn” e “modico deficit articolare ginocchia”.
In esito alla CTU di primo grado, veniva confermato il danno biologico del 14% attribuito anche dall’Inail, ma con le seguenti, differenti patologie: “limitazione funzionale arti superiori (scapolo-omerale) = d.b. 5%, disco -artrosi colonna vertebrale in toto con limitazione funzionale flesso-estensione = d.b. 5%, lesione legamentosa ginocchio dx = d.b. 4%” negando il riconoscimento dell’epicondilite bilaterale come malattia di natura professionale.
Il lavoratore chiede l’accertamento della epicondilite come patologia professionale e il riconoscimento di una misura maggiore del danno biologico, ma ha proposto appello incidentale l’Inail per ottenere la dichiarazione di nullità della sentenza, nella parte in cui ha riconosciuto le patologie vertebrali.
Il CTU nominato in appello ha sostanzialmente confermato le valutazioni dell’Inail in sede amministrativa e da cui si era parzialmente discostato il CTU di primo grado, il quale aveva negato la natura professionale della epicondilite.
In particolare, il CTU dell’appello ha ritenuto il lavoratore affetto da “esiti funzionali di lesioni muscolo tendinee spalla dx e sn, esiti funzionali di tendinopatia ginocchio dx e sn, epicondilite dx e sn senza deficit funzionale”.
Quanto all’epicondilite, il Consulente precisa che il lavoratore, operatore in campo edilizio da molti anni, ha necessariamente fatto uso di strumentazione manuale ed elettrica (trapani, martelli pneumatici, martelletti elettrici, avvitatori, flessibili ecc..) per lo svolgimento dell’attività lavorativa con costante sollecitazione e sovraccarico biomeccanico degli arti superiori per il quale presenta le caratteristiche patologie delle articolazioni delle spalle e dei gomiti (tendiniti), peraltro riconosciute correttamente dall’Inail come di natura tecnopatica. A conferma dell’epicondilite bilaterale sofferta dal ricorrente è sia l’obiettività clinica, sia quella strumentale (ecografia) che evidenzia “ispessimento dei tendini epicondiloidei bilateralmente a livello inserzionale”.
Ne deriva che l’epicondilite bilaterale sofferta è di natura professionale a causa del sovraccarico biomeccanico e delle continue sollecitazioni cui gli arti superiori sono stati sottoposti per molti anni nell’espletamento della attività multifattoriale di operatore edile.
Il danno biologico conseguente a tale menomazione, in considerazione di assenza in atto di esiti funzionali, configura una percentuale di danno anatomico del 5%, concordando, pertanto, con quanto concesso in data 11/11/2014.
Quantificando, quindi, il grado complessivo delle patologie riconosciute come di natura tecnopatica e di cui in diagnosi (“Esiti funzionali di lesioni muscolo tendinee spalla dx e sn, esiti funzionali di tendinopatia ginocchio dx e sn, epicondilite dx e sn senza deficit funzionale “), con formula riduzionistica e secondo le tabelle del DPR 38/2000, il danno biologico complessivo è del 14% dal 23/09/2015, epoca del riconoscimento dell’aggravamento delle patologie professionali.
Tuttavia, il CTU, se ha accertato la dipendenza dall’attività lavorativa della epicondilite, così come richiesto con l’appello principale, non ha preso in considerazione la disco-artrosi colonna vertebrale in toto con limitazione funzionale flesso-estensione, che era stata riconosciuta dal CTU nominato in primo grado e che costituisce oggetto dell’appello incidentale proposto dall’Inail.
Per tale ragione, la Corte ha chiesto al CTU di fornire chiarimenti sul punto, precisando “se il lavoratore sia affetto dalla disco-artrosi colonna vertebrale in toto con limitazione funzionale flesso-estensione”, già riconosciuta dal CTU di primo grado, e in caso positivo, di verificare la riconducibilità di detta patologia all’attività lavorativa di quantificarne la misura percentuale, provvedendo, in tal caso, e rideterminare la percentuale complessiva dei postumi invalidanti.
Il CTU, conferma la presenza di detta patologia, ma ne esclude la natura professionale, in quanto essa “… rientra tra le patologie comuni, essendo la discopatia una patologia degenerativa del disco intervertebrale per una condizione del normale processo di invecchiamento e/o di predisposizione costituzionale. Con il passare degli anni, i dischi intervertebrali possono perdere flessibilità, elasticità e potere ammortizzante per cui si innesca una patologia artrosica delle vertebre rappresentando quindi la classica patologia discoartrosica da cause comuni (dismetaboliche, ormonali, eredo -familiari ecc..)”.
Complessivamente, quindi, sebbene il secondo CTU abbia confermato l’esistenza della epicondilite che era stata negata dalla sentenza impugnata, al contempo è stata esclusa la discoartrosi che invece aveva ottenuto accertamento positivo in primo grado, con il risultato finale che è stata confermata la percentuale di danno biologico del 14%, misura che era stata attribuita in sede amministrativa dall’Inail.
Per tale ragione l’appello viene rigettato.
Riguardo all’appello incidentale dell’Inail, la Corte rileva che l’interesse dell’Istituto a ottenere l’esclusione della patologia artrosica come malattia professionale era legato all’eventualità che, nel caso di inclusione nel novero di tali patologie anche dell’ epicondilite, la percentuale complessiva di danno biologico potesse essere maggiore di quella accertata dallo stesso Istituto.
Ergo, il gravame incidentale viene accolto.
Infine, è fondata la doglianza del lavoratore riguardo la circostanza che il Giudice avrebbe dovuto esonerarlo dal pagamento delle spese di lite, avendo reso rituale dichiarazione, ai sensi dell’art. 152 disp. Att c.p.c.
Avv. Emanuela Foligno
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