Incidente stradale e sanzione accessoria di sospensione della patente

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La Corte di Cassazione annulla senza rinvio il provvedimento di correzione materiale della sentenza che ha applicato la sanzione accessoria di sospensione della patente. La ricostruzione dei fatti che emerge dalla sentenza non corrisponde alla descrizione da cui la difesa ha tratto le proprie conclusioni (Corte di Cassazione, prima penale, sentenza 14 gennaio 2025, n. 1714).

La vicenda

La Corte di appello di Napoli, decidendo a seguito di annullamento con rinvio della precedente decisione di secondo grado come disposto dalla Corte di Cassazione (sent. n. 32281/23), ha riformato la sentenza resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 24 febbraio 2024, riqualificando ai sensi dell’art. 590-bis cod. pen. il fatto contestato all’automobilista (commesso il 3 dicembre 2018 in Sparanise e, di conseguenza, rideterminando in anni tre di reclusione la pena irrogatagli).

La medesima Corte, con provvedimento di correzione di errore materiale emesso il 17 giugno 2024, prima del deposito della motivazione di detta sentenza, ha ordinato che nel dispositivo, letto in udienza, fosse aggiunto: “Letto l’art. 222 Codice della Strada, applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni due”.

Il ricorso in Cassazione

Quest’ultimo imputato propone ricorso per Cassazione rilevando come mancata totalmente la considerazione degli elementi che avrebbero giustificato il riconoscimento dell’attenuante prevista.

In particolare, secondo la sua tesi, non si sarebbe tenuto conto che, secondo la nuova ricostruzione di merito delle fasi appena precedenti il sinistro stradale dal quale derivarono le lesioni personali in danno di un terzo soggetto, questi, dopo avere affiancato con il proprio motociclo l’auto del ricorrente che procedeva lentamente, decise senza alcuna necessità di accelerare l’andatura e di darsi alla fuga, così raggiungendo una velocità non consentita, che contribuì, per colpa, a determinare in seguito la fuoriuscita di strada del suo motoveicolo e le conseguenti lesioni personali.

Rileva, anche, che l’omissione dell’applicazione con il dispositivo della sanzione amministrativa accessoria di cui all’art. 222, cod. strada, non avrebbe potuto essere emendata con provvedimento di correzione di errore materiale, trattandosi di una sanzione non predeterminata nel quantum e, quindi, non riconducibile ad un effetto legale della condanna estraneo all’esercizio di poteri discrezionali

La Corte di Cassazione annulla senza rinvio il provvedimento di correzione materiale della sentenza.

La ricostruzione dei fatti del sinistro, e di quelli antecedenti ad esso, verrebbe a configurare l’esistenza dei presupposti richiesti dall’attenuante di cui all’art. 590-bis, settimo comma, cod. pen., ossia il fatto che l’evento cagionato dalla persona offesa non sarebbe stato esclusiva conseguenza della condotta colpevole dell’imputato. Siamo, dunque, di fronte ad una errata applicazione delle norme sostanziali, poiché il fatto, così come ricostruito, avrebbe dovuto sussumersi nella fattispecie tipica attenuata, con conseguente doveroso riconoscimento della predetta circostanza.

Invece, la ricostruzione che emerge dalla lettura della sentenza non corrisponde alla descrizione da cui la difesa ha tratto le proprie conclusioni.

I Giudici hanno trascurato di considerare la precedente ricostruzione delle condotte, concentrandosi sull’accertamento del dolo del tentato omicidio

Secondo tale ricostruzione, il ricorrente, incrociando il motoveicolo con a bordo la persona offesa e quello con a bordo il terzo soggetto, invertì la marcia e cominciò a seguirli. Il motoveicolo della persona offesa inizialmente rallentò l’andatura affiancando l’auto del ricorrente. Ciò permise al soggetto a bordo dell’altro (“meno veloce”) motoveicolo, di allontanarsi e così di mettersi al sicuro. La successiva accelerazione dell’andatura della persona offesa, sempre secondo quanto descritto nella sentenza, costituì una condotta obbligata, derivando unicamente dalla necessità di sfuggire all’inseguimento da parte dell’imputato.

Proprio per questo, con riguardo al conseguente decorso causale, come addebitale solamente a quest’ultimo, i Giudici di merito, rilevano conclusivamente: Certa è la circostanza che il mancato inseguimento, la minore velocità e un’adeguata distanza di sicurezza avrebbero impedito il verificarsi dell’evento lesivo, o ne avrebbero comunque mitigato le conseguenze, per essere casualmente connesse con la perdita di controllo del motociclo da parte della persona offesa (costretta ad accelerare per sottrarsi all’inseguimento e garantirsi una distanza sicura dall’inseguimento medesimo)”.

Dunque, la ricostruzione accolta in sentenze in realtà chiude la strada alla possibilità del riconoscimento dell’attenuante di cui sopra.

L’applicazione della sanzione accessoria di sospensione della patente

Venendo, ora, all’applicazione della sanzione accessoria di sospensione della patente, la Cassazione ribadisce il principio secondo cui “l’omessa applicazione di una sanzione amministrativa accessoria, graduabile discrezionalmente dal Giudice, non può essere emendata con la procedura di cui all’art. 130 cod. proc. pen., trattandosi di emenda afferente a un errore di giudizio, tale da comportare una modifica sostanziale della decisione”.

Pertanto, il provvedimento di correzione di errore materiale reso il 17 giugno 2024, avente ad oggetto la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida di cui all’art. 222, cod. strada, graduabile discrezionalmente fino alla durata di anni due, non si è attenuto al principio appena sopra richiamato.

Ne discende l’annullamento senza rinvio del provvedimento di correzione di errore materiale e, conseguentemente, della sentenza impugnata nella parte in cui applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

Avv. Emanuela Foligno

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