Un automobilista subisce danni alla propria auto dopo la collisione con un cinghiale sulla strada provinciale: il primo grado accoglie la domanda di risarcimento, ma il secondo la respinge. La Cassazione ricorda che, nei casi di incidenti con animali selvatici, il danneggiato deve provare la dinamica del sinistro e il nesso causale con il danno subito (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 24 settembre 2025, n. 25987).
La vicenda giudiziaria
L’automobilista si rivolge alla Regione Marche per ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla sua autovettura a seguito della collisione con un cinghiale, avvenuta sulla strada provinciale n. 112, nel Comune di Monte Gilberto. La domanda è stata accolta dal Giudice di Pace di Fermo. Il Tribunale di Fermo, invece, la rigetta.
Il tribunale, in qualità di Giudice d’appello ha, in primo luogo, correttamente enunciato i principi di diritto applicabili alla fattispecie, in base alla ormai consolidata giurisprudenza in tema di incidenti stradali con animali selvatici:
- “i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell’art. 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull’utilizzazione dell’animale e, dall’altro, le specie selvatiche protette ai sensi della Legge n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell’ambiente e dell’ecosistema”.
- “nell’azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell’art. 2052 c.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte – per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari – da altri enti; la Regione può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell’esercizio di funzioni proprie o delegate, l’adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno”.
Incidenti stradali con animali selvatici e nesso della prova
- “in materia di danni da fauna selvatica a norma dell’art. 2052 c.c., grava sul danneggiato l’onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell’animale e l’evento lesivo, mentre spetta alla Regione fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la condotta dell’animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l’adozione delle più adeguate e diligenti misure – concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell’ambiente e dell’ecosistema – di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi”.
E la S.C. dà continuità al principio secondo il quale non può ritenersi sufficiente la sola dimostrazione della presenza dell’animale sulla carreggiata e neanche che si sia verificato l’impatto tra l’animale ed il veicolo, in quanto, poiché al danneggiato spetta di provare che la condotta dell’animale sia stata la causa del danno e poiché, ai sensi dell’art. 2054, comma 1, c.c., in caso di incidenti stradali il conducente del veicolo è comunque onerato della prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, quest’ultimo – per ottenere l’integrale risarcimento del danno che allega di aver subito; dovrà anche allegare e dimostrare l’esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida.
Incidenti stradali con animali selvatici, è necessario provare che la condotta dell’animale sia stata la causa del danno
Inoltre, è necessario provare che la condotta dell’animale sia stata la causa del danno, ergo non è sufficiente dimostrare la presenza dell’animale sulla carreggiata e l’impatto tra quest’ultimo e il veicolo, essendo egli tenuto ad allegare e dimostrare l’esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida.
Tanto premesso, il Giudice di secondo grado ha espressamente e chiaramente affermato, in conformità a tali principi di diritto, che, nel caso di specie, la parte attrice non aveva fornito una sufficiente prova della precisa dinamica dell’incidente e che, di conseguenza, non aveva fornito la prova – certamente a suo carico, ai sensi degli artt. 2052 e 2697 c.c. – della circostanza di fatto che l’evento dannoso era stato effettivamente causato dall’animale selvatico.
Si legge, infatti, nella sentenza impugnata: “in specie l’attore non ha allegato con precisione né dimostrato (neppure per testi) – contrariamente al proprio onere ai sensi dell’art. 2054 c.c., comma 1, l’esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che il conducente, abbia nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida e che la condotta dell’animale selvatico abbia avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui nonostante ogni cautela non sarebbe stato comunque possibile evitare l’impatto, di modo che la stessa possa effettivamente ritenersi causa efficiente del danno”.
Valutazione della dinamica dell’incidente, discrezionalità del giudice di merito
Il secondo grado ha, dunque, dettagliatamente illustrato le ragioni per le quali gli elementi di prova forniti non potevano ritenersi sufficienti a integrare detta dimostrazione, sulla base di una motivazione adeguata e coerente.
Il danneggiato ritiene, in sostanza, che le prove fornite in ordine alla dinamica dell’incidente avrebbero dovuto considerarsi sufficienti a far ritenere superata la presunzione di cui all’art. 2054, comma 1, c.c.: ma, in proposito, è sufficiente ricordare che in tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l’apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell’incidente, all’accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell’accertamento dell’esistenza o dell’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico.
Confermato, quindi, il secondo grado.
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