Licenziamento disciplinare e filmati video, quando la prova è utilizzabile in giudizio

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Il tema del licenziamento disciplinare e filmati video torna centrale quando la prova dell’illecito si fonda su registrazioni audiovisive acquisite e depositate nel processo. La sentenza chiarisce quando i video possono essere ritenuti ammissibili e utilizzabili in giudizio, anche in presenza di irregolarità formali nel deposito, purché siano rispettati il contraddittorio e il diritto di difesa del lavoratore (Corte di Cassazione, IV – Lavoro civile, sentenza 4 novembre 2025, n. 29139)

I fatti

IL 17 marzo 2022, la datrice di lavoro contesta al dipendente di avere, in data 12.2.2022, simulato un infortunio consistente in una caduta da una scala a tre gradini mentre era intento ad appendere un cartello “bollo prezzo”, e ritenute non idonee le giustificazioni addotte, la società intimava al dipendente il licenziamento per giusta causa con effetto immediato.

Il Tribunale di Roma, sia in fase sommaria che in opposizione ex lege n. 92/2012, rigetta le domande del lavoratore per la reintegra nel posto di lavoro e la corresponsione di una indennità pari a dodici mensilità. Ovvero di riconoscimento delle indennità risarcitorie nella misura massima prevista dalla legge. La Corte di appello di Roma il primo grado, respingendo il reclamo del lavoratore.

In sintesi, le argomentazioni addotte:

  • a) i filmati video allegati dalla azienda (e peraltro richiamati dallo stesso lavoratore nella lettera di giustificazioni a conforto della propria tesi) erano ammissibili in rito e probanti la condotta addebitata.
  • b) dall’esame degli stessi, conformemente a quanto sottolineato dal Tribunale, si evinceva che il lavoratore si era volontariamente e di proposito gettato sul carrello
  • c) la versione dell’accaduto fornita dal lavoratore, oltre ad essere contraddittoria, non era compatibile con quanto emergeva dal video prodotto in atti.

Il ricorso in Cassazione

Il lavoratore critica in Cassazione insufficienza e/o illogicità della motivazione, nullità della prova precostituita e illegittimamente depositata dalla controparte (rappresentata dai filmati video in formato M4V e Mp4 non consentiti dalla normativa del D.G.S.I.A.

Tutte le critiche sono infondate.

La decisione di appello, palesa logicamente e chiaramente il ragionamento svolto dai Giudici e contiene una chiara esplicitazione del quadro probatorio, nonché una accurata disamina logico-giuridica, che fa comprendere il percorso argomentativo seguito sia in ordine alla ritenuta ammissibilità dei filmati prodotti in giudizio (condivisione dell’assunto del Tribunale riguardante la conformità del formato zip alle previsione dell’art. 13 delle Specifiche tecniche PCT DM n. 44/2011), sia sulla conseguente ricostruzione dell’episodio desunto, appunto, dal video.

Licenziamento disciplinare e filmati video non utilizzabili perché depositati in formato M4V e MP4

La tesi del lavoratore, riguardante la inutilizzabilità dei filmati prodotti in giudizio, si basa sul fatto che essi erano stati depositati in giudizio nel formato “M4V e MP4, non consentiti dalla normativa del D.G.S.I.A. (art. 13), poi compressi in formato zip. Secondo il lavoratore il formato compresso “zip” avrebbe potuto contenere, ai sensi dell’art. 13 Specifiche tecniche PCT DM n. 44/2011, ratione temporis vigente, solo i formati ammessi per il deposito telematico e cioè: “.pdf .rtf .txt .jpg .gif .tiff .xml.”

Orbene, i documenti informatici allegati sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili, e sono consentiti nei seguenti formati: “pdf .rtf .txt .jpg .gif .tiff .xml.”, purché contenenti file nei formati di cui alle lettere precedenti.msg, purché contenenti file nei formati di cui alle lettere da a ad h.

Solo con le Specifiche Tecniche del Provvedimento D.G.S.I.A. del 2.8.2024 (in vigore dal 30.9.2024), è stato possibile depositare file multimediali come audio e video direttamente online, senza dover utilizzare supporti fisici (USB o CD). I formati accettati includono: mp4, mp3, mpeg2, avi, flac, wav, oltre a file compressi (.zip e .rar). Secondo i giudici del merito il formato “cd. Zip” era consentito dalla normativa e i video erano stati prodotti in medesimo formato anche nella fase di opposizione, ex lege n. 92 del 2012, dallo stesso lavoratore che, addirittura, nella lettera di giustificazioni ne aveva richiamato il contenuto ritenendo di potere trarre da essi elementi di difesa.

Licenziamento disciplinare e filmati video, il deposito dei file non era conforme

Effettivamente, l’originario deposito dei file non era stato effettuato in modo conforme alle Specifiche Tecniche in vigore al momento della produzione in giudizio, ma questo non comporta nullità della loro ammissione tale da integrare un error in procedendo comportante la nullità della sentenza.

La ratio dell’art. 13 delle Specifiche Tecniche del Provvedimento D.G.S.I.A., è quella di garantire una “tutela del sistema”, nel senso che la parte processuale può e deve confidare nel corretto deposito dei file se effettuato in modo conforme alle modalità previste dalle Specifiche stesse: ebbene, tali Specifiche non prevedono alcuna espressa sanzione processuale, in ordine ad una nullità o illegittimità dei documenti prodotti con regole diverse da quelle statuite, ma tutelano solo il depositante che si sia conformato ad esse.

Ad ogni modo, i file controversi, erano stati resi accessibili alle parti già nel giudizio di primo grado, senza che fosse pregiudicato il contraddittorio o il diritto di difesa, avendo avuto modo il lavoratore di visionare i filmati e, anzi, come ribadito concordemente dai Giudici di merito, egli stesso li aveva utilizzati nel medesimo formato, per sostenere le proprie tesi difensive, procedendo a sua volta al loro deposito.

Ciò detto, siamo quindi in presenza di una ipotesi di apprezzamento delle risultanze processuali di competenza del Giudice del merito, al quale spetta, come noto, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza.

La Cassazione rigetta il ricorso del lavoratore.

Avv. Emanuela Foligno

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