Nei giudizi per prestazioni previdenziali quali l’indennità di accompagnamento, la parte soccombente è sempre tenuta a pagare spese, competenze ed onorari?

Con l’ordinanza n. 20158/2020 la Cassazione si è pronunciata sul ricorso di una donna contro la decisione del Tribunale di rigettare il ricorso avverso il decreto di omologa dell’a.t.p. con cui venivano escluse, in capo alla stessa, le condizioni sanitarie di legge per avere diritto alla richiesta indennità di accompagnamento. Il Tribunale aveva altresì condannato la donna al pagamento delle spese processuali e di c.t.u

Nel rivolgersi alla Suprema Corte la ricorrente denunciava la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c. in materia di  esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali, avendo il Tribunale erroneamente ritenuto che la dichiarazione di responsabilità reddituale ex citato art. 152 (nel testo risultante dopo la modifica apportata dal di. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326) riguardava l’anno 2010 e non quello (2011) precedente l’instaurazione del giudizio (2012).

Gli Ermellini hanno ritenuto il motivo di doglianza infondato.

Dal Palazzaccio hanno infatti precisato che “benché questa Corte abbia affermato (Cass. n.13367/11) che l’onere autocertificativo imposto alla parte ricorrente deve essere assolto con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, e l’adempimento di tale onere esplica efficacia anche nelle fasi successive, valendo, fino all’esito definitivo del processo, l’impegno di comunicare le variazioni reddituali eventualmente rilevanti, tale principio vale sempre per la dichiarazione reddituale inerente l’anno precedente a quello di instaurazione del giudizio (art. 152 disp. att. c.p.c. e sentenza indicata) che nella specie, giusta le risultanze di causa è iniziato il 18.9.12, mentre la dichiarazione reddituale de qua (neppure prodotta) riguarda l’anno 2010”.

Né, in base all’art. 445 bis c.p.c., può ritenersi che il giudizio sia iniziato con l’istanza di a.t.p. (art. 445 bis, commi 1 e 6). Da li il rigetto del ricorso.

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