Interessante la motivazione sottesa al reintegro immediato dell’Infermiera no vax che argomenta la rilevanza costituzionale di diritti quali la dignità personale e professionale, senza dimenticare il ruolo alimentare dello stipendio (Tribunale di Velletri, Sez. Lavoro, Ordinanza del 22 novembre 2021)

Una infermiera dell’ASL ricorre al Giudice del Lavoro onde ottenere la ricollocazione presso la Struttura Sanitaria e deduce che l’obbligatorietà per il personale sanitario della vaccinazione contro il Sars-Covid è da intendersi solo per il personale sanitaria a contatto con il pubblico.

Il Giudice del Lavoro, con decreto inaudita altera parte, dispone l’immediata ricollocazione dell’Infermiera, che ha manifestato la volontà di non sottoporsi al vaccino contro il Sars-Covid presso la struttura dove non è presente il pubblico, e l’erogazione dello stipendio a far data dalla notifica dalla notifica del provvedimento, considerata la rilevanza costituzionale dei diritti compromessi – dignità personale, dignità professionale, ruolo alimentare dello stipendio – laddove la sospensione dal lavoro può costituire solo l’extrema ratio e evento eccezionale in una azienda medio grande.

Ciò che è risultato dirimente nella decisione a commento è la circostanza che l’impiegata sanitaria presta la propria attività in una Struttura senza contatti con il pubblico.

Inoltre viene data rilevanza alla dignità personale e professionale della lavoratrice e all’importante ruolo alimentare dello stipendio.

Nel Decreto in parola viene evidenziato che il collaboratore sanitario ricorrente è impiegato in un’azienda medio grande, e pertanto la sospensione dal lavoro può costituire solo l’extrema ratio.

Il decreto emesso a seguito di ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c., ordina, dunque, all’azienda sanitaria di ricollocare l’infermiera no vax presso la struttura che non prevede il contratto con il pubblico cui era stata già assegnata dopo l’emergenza epidemiologica.

La lavoratrice, contraria alla somministrazione del vaccino contro il Covid, chiede di essere assegnata a mansioni diverse, tali da non implicare la diffusione del contagio ex articolo 4, comma VIII, del Decreto Legge 44/2021.

La domanda viene accolta in quanto il datore di lavoro ha la possibilità di adibire il lavoratore negazionista a mansioni differenti per evitare i rischi di circolazione del virus.

L’azienda sanitaria inviava alla dipendente l’atto di sospensione a causa del mancato adempimento all’obbligo vaccinale.

Interessante la motivazione sottesa al reintegro immediato dell’Infermiera che argomenta la rilevanza costituzionale dei diritti dell’infermiera come la dignità personale e professionale, senza dimenticare il ruolo alimentare dello stipendio.

Emesso il decreto qui a commento, il giudizio proseguirà nel merito.

Avv. Emanuela Foligno

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