Infezione da Covid-19, chiarimenti su certificazione medica e tutela Inail

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infezione da covid-19

L’Istituto specifica che le prestazioni garantite ai suoi assicurati intervengono solo in caso di infezione da Covid-19 di origine professionale, ovvero contratta in occasione di lavoro o in itinere

In seguito alla pubblicazione della circolare n. 13 dello scorso 3 aprile, che ha fornito indicazioni sulle prestazioni garantite dall’Inail ai suoi assicurati in caso di infezione da Covid-19 di origine professionale, alle sedi dell’Istituto è stata data l’istruzione di accettare anche la semplice certificazione di malattia redatta su modulistica Inps per l’apertura delle pratiche, in particolare per i casi denunciati nel primo periodo di diffusione del contagio.

In tali ipotesi sarà necessario acquisire successivamente la documentazione utile a comprovare l’infezione (presupposto perché possa scattare la tutela contro gli infortuni) e gli elementi indispensabili per ricondurla all’occasione di lavoro, dati non presenti nel certificato di malattia.

Per quanto riguarda la compilazione del certificato di infortunio, il medico, sulla base delle informazioni in suo possesso al momento della redazione del certificato, non deve inserire l’ora ma la sola data dell’evento che, in mancanza di altri elementi, coincide con la data di inizio dell’astensione dal lavoro indicatagli dal lavoratore.

In caso di infezione accertata, l’Inail eroga comunque le prestazioni a partire dalla data di astensione dal lavoro, rinvenibile anche attraverso la denuncia di infortunio trasmessa dal datore di lavoro.

La tutela dell’Istituto, come già precisato nella circolare del 3 aprile, ricorre solo per i contagi da Covid-19 che si sono verificati in occasione di lavoro o in itinere, nel percorso di andata e ritorno tra la casa e il luogo di lavoro. La mancanza dell’origine professionale fa rientrare i casi di infezione sotto altre forme di protezione che non rientrano nella sfera di competenza dell’Inail. È il caso, per esempio, della cosiddetta “malattia comune”, tutelata dall’Inps perché non connessa allo svolgimento di un’attività lavorativa.

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