Infiltrazioni dal tetto condominiale: pagano i singoli proprietari

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La Cassazione ha stabilito che le spese per le infiltrazioni dal tetto condominiale non debbano gravare tutti i condomini

La Corte di Cassazione ritorna a pronunciarsi in merito alla questione della ripartizione delle spese per la riparazione in caso di infiltrazioni dal tetto condominiale. A oggi, infatti, c’era molta confusione sulla materia, nonché diverse sentenze di segno sempre diverso tra loro.
Con la sentenza n. 11484/2017, però, i giudici hanno chiarito che i due terzi della spesa, che per il codice civile sono a carico del condominio, gravano non su tutti i condomini in relazione alla proprietà delle parti comuni, ma sui proprietari individuali delle unità immobiliari, che sono ricomprese nella proiezione verticale del lastrico (da riparare o ricostruire) e alle quali, quindi, questo fa da copertura.
Restano, perciò, esclusi i condomini ai quali il lastrico non fa da copertura.
Secondo la Cassazione, infatti, “è pressoché inevitabile che la terrazza a livello o il lastrico di uso esclusivo coprano altresì alcune parti comuni a tutti i condomini”. Si pensi, ad esempio, al suolo, alle facciate o alle fondazioni. Se però “bastasse ciò per chiamare a concorrere alle spese del bene di copertura tutti i condomini, l’art. 1126 c.c. non avrebbe alcuna pratica applicazione”.
Resta però il fatto che tale norma non è inderogabile e che, quindi, il regolamento di condominio può anche stabilire che le predette spese siano poste a carico di tutti i condomini.
In ogni caso, la Cassazione ha stabilito che le ipotesi da considerare sono almeno tre. Nel caso in cui il lastrico solare non sia di proprietà di nessun condomino e, quindi, appartenga “pro quota” a tutti i proprietari di appartamento dello stabile, sarà il condominio a dover pagare in caso di infiltrazioni dal tetto condominiale, ripartendo poi la spesa secondo i millesimi tra i vari condòmini.
Qualora invece il lastrico solare sia in uso esclusivo di un solo condomino, questi è tenuto a pagare 1/3 della spesa, mentre i restanti 2/3 vengono suddivisi con il resto del condominio.
Infine, nel caso in cui il proprietario o utilizzatore esclusivo del lastrico solare sia l’unico responsabile delle infiltrazioni di acqua dal tetto condominiale, causate da una sua condotta colpevole, tutte le spese saranno addebitate a lui e il condominio non sarà tenuto a pagare niente.

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