In tema di infortuni sul lavoro, il committente deve accertarsi della capacità tecnica e professionale di chi esegue l’incarico
In materia di infortuni sul lavoro, in caso di lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione di opera, il committente, anche quando non si ingerisce nella loro esecuzione, è, comunque, obbligato a verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione ai lavori affidati.
Lo ha chiarito la Suprema Corte, con la sentenza n. 28728/2020, pronunciandosi sul ricorso del committente di alcuni interventi di manutenzione sul capannone di sua proprietà. L’uomo era stato condannato in sede di merito a mesi 7 di reclusione – con sospensione condizionale subordinata al pagamento della provvisionale di euro 120.000,00 a favore delle parti civili – per il reato di lesioni personali colpose, di cui agli art. 590, commi 1 e 2, cod.pen., in danno di un operaio caduto dal tetto del fabbricato ove era salito senza alcuna precauzione. Nello specifico era accusato di aver affidato l’incarico di riparazione senza alcuna verifica della idoneità tecnica e professionale dell’impresa appaltatrice, del cui titolare era stata parimenti accertata la penale responsabilità.
Nel ricorrere per cassazione l’imputato deduceva l’erronea applicazione della legge penale, avendo la Corte territoriale omesso di valutare che il ricorrente aveva controllato l’iscrizione alla Camera di commercio dell’imprenditore incaricato.
I Giudici Ermellini, tuttavia, hanno ritenuto la doglianza non meritevole di accoglimento.
Il rispetto dell’obbligo contestato al ricorrente, infatti, non può ridursi – chiariscono dal Palazzaccio – al controllo dell’iscrizione dell’appaltatore nel registro delle imprese, che integra un adempimento di carattere amministrativo, ma esige la verifica, da parte del committente, della struttura organizzativa dell’impresa incaricata e della sua adeguatezza rispetto alla pericolosità dell’opera commissionata – in particolare, in caso di lavori in quota, il committente deve assicurarsi dell’effettiva disponibilità, da parte dell’appaltatore, dei necessari dispositivi di sicurezza.
Nel caso in esame, il Giudice a quo aveva correttamente evidenziato che nella scelta della ditta da incaricare di un lavoro particolarmente pericoloso l’imputato, aveva individuato “un artigiano, privo di specifiche competenze tecniche in ordine al lavoro in concreto da svolgere, relativo alla riparazione di lastre in eternit, dopo averlo incaricato inizialmente della diversa attività di ricerca di una perdita d’acqua nel bagno, a conferma della totale assenza di una valutazione del rischio della specifica attività richiesta e della mancanza dei relativi presidi anti-infortunistici e della mancata valutazione circa la necessità di incaricare del lavoro una ditta specializzata”.
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