Respinto il ricorso di un automobilista condannato per guida in stato di ebbrezza con l’aggravante della provocazione di un incidente stradale

In tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della configurabilità dell’aggravante di aver provocato un incidente stradale, prevista dall’art. 186, comma 2-bis, cod. strada, è necessaria la sussistenza di un nesso di strumentalità – occasionalità tra lo stato di ebbrezza e l’incidente, non potendosi giustificare un deteriore trattamento sanzionatorio a carico di chi, pur procedendo illecitamente in stato di ebbrezza, sia stato coinvolto in un incidente stradale di per sé oggettivamente imprevedibile e inevitabile e in ogni caso privo di ogni connessione con il suo stato di alterazione alcolica. Lo ha ribadito la Cassazione con la sentenza n. 28729/2020 pronunciandosi sul ricorso di un automobilista condannato in sede di merito alla pena sospesa di mesi 6 di arresto 1.500 euro di ammenda, dopo il riscontro di un tasso alcolemico pari a 1.90 g/l in occasione di un incidente da lui provocato.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte l’uomo deduceva, tra gli altri motivi, il vizio di motivazione ed il travisamento della prova in ordine alla sussistenza dell’aggravante della provocazione del sinistro, “affermata in modo illogico in ragione della mancata fuori-uscita di strada di altro conducente, in diverse condizioni (senso opposto di marcia e differente veicolo)”, senza tener conto delle conclusioni del consulente di parte, che aveva attribuito la dinamica del sinistro esclusivamente alle condizioni bagnate e scivolose dell’asfalto.

Gli Ermellini, tuttavia, non hanno ritenuto di accogliere la doglianza proposta.

Dal Palazzaccio hanno infatti sottolineato come nella sentenza impugnata, si fosse evidenziata l’anomala manovra posta in essere dall’imputato e descritta dal teste oculare, più precisamente la perdita di controllo del veicolo, nell’affrontare la curva, avvenuta tramite l’eccessiva sterzata verso il margine destro della corsia di marcia, la repentina correzione di direzione e il successivo immediato sbandamento a destra; una manovra che, con una motivazione completa e non manifestamente illogica, era stata ritenuta sintomatica della riconducibilità del sinistro allo stato di ebbrezza (“l’importante alterazione alcolica certamente concorse a cagionare il sinistro stradale con turbativa della circolazione, già solo apprezzabile alla luce del quasi contestuale sopraggiungere, nella direzione di marcia opposta, della vettura del xxx”).

La redazione giuridica

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