Impeccabile panoramica della Cassazione su responsabilità ex art. 1218 c.c., causalità giuridica e causalità materiale (Cassazione civile, sez. III, 05/06/2024, n.15705).
Il caso
Il bambino di 8 anni, durante la ricreazione, mentre giocava a palla nel giardino della scuola, subiva la frattura della III falange del dito sinistro.
Il Giudice di Pace di Firenze, con sentenza n. 2155/2019, ha respinto la domanda per la ricorrenza di caso fortuito.
All’esito del giudizio di appello, il Tribunale di Firenze rigetta l’impugnazione ritenendo che non fosse stata allegata in maniera concreta la condotta inadempiente del personale dell’istituto scolastico. Inoltre dalle descritte modalità dell’accaduto si evinceva che l’infortunio integrava il caso fortuito, che detta descrizione non era stata contestata, che i convenuti non avevano l’onere di provare fatti non controversi, e che nessuna culpa in vigilando poteva essere addebitata agli insegnanti, i quali avrebbero solo potuto vietare il gioco con la palla e non prevenire in altro modo l’evento di danno.
Il ricorso in Cassazione
La vittima, nelle more maggiorenne, ricorre per la cassazione della sentenza e deduce l’erroneità della decisione per avere essa ritenuto che l’allievo debba provare, oltre al nesso causale tra l’inadempimento e l’evento dannoso, anche quale sia stata la condotta inadempiente del personale scolastico. Sebbene il Giudice di Pace avesse affermato: “non v’è dubbio che la parte attrice abbia assolto all’onere posto a suo carico con la mera dimostrazione dell’evento. Per quanto attiene, invece, all’onere probatorio incombente sulla parte convenuta, occorre valutare, nel caso concreto, se l’evento dannoso possa ritenersi determinato da causa non imputabile all’istituto e al precettore”. Non essendo stata detta statuizione impugnata, il Giudice di appello sarebbe incorso nel vizio di ultrapetizione, andando oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti e alterando gli elementi obiettivi dell’azione, della causa petendi e del petitum.
Il vizio di ultrapetizione
La Cassazione rigetta la doglianza perché il vizio di ultrapetizione ricorre solo se viene violato il divieto di sostituire la domanda proposta dalle parti con una diversa, perché fondata su una diversa causa petendi, con conseguente introduzione nel processo di un diverso titolo accanto a quello posto a fondamento della domanda, ovvero di alterazione del petitum, e cioè l’attribuzione di un bene della vita diverso da quello domandato, essendo preclusa l’introduzione nel tema controverso di nuovi elementi di fatto.
Con particolare riguardo al giudizio di appello vi è il suddetto vizio quando viene esaminata una questione che neppure possa ritenersi tacitamente proposta, perché non in rapporto di necessaria connessione con quelle espressamente formulate, se di queste non costituisce neppure l’antecedente logico-giuridico.
Difatti, i poteri sono coordinati con i principi propri del sistema delle impugnazioni. Gli è precluso, infatti, riesaminare le parti della sentenza di primo grado non formanti oggetto di specifica trattazione nell’atto di appello, dovendo il giudice pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa, rapportandosi ai soli elementi essenziali della domanda, rappresentata dalla causa petendi e dal petitum.
Ed ancora, il Giudice di appello può rendere la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, nonché in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all’applicazione di una norma giuridica, diverse da quelle invocate dall’istante.
Applicando detti principi alla vicenda per cui è causa, non può dirsi che, negando il risarcimento del danno agli appellanti per difetto di prova da parte loro del nesso di causa, il Tribunale abbia sostituito la domanda originaria con una diversa e/o che abbia alterato il petitum e/o la causa petendi.
L’art 1218 c.c.
In punto di an debeatur, la Cassazione richiama l’art. 1218 c.c. ricordando che il creditore non è esonerato dall’onere di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e l’inadempimento, fonte del danno di cui si chiede il risarcimento.
Nel caso di responsabilità di cui all’art. 1218 c.c., l’inadempimento si sostanzia nel mancato soddisfacimento dell’interesse dedotto in obbligazione, ergo il giudizio di causalità materiale non è di norma distinguibile praticamente da quello relativo all’inadempimento.
In altri termini, questo significa che il creditore della prestazione ha l’onere di provare la causalità giuridica, mentre l’inadempimento che “assorbe” la causalità materiale deve essere solo allegato.
Nel caso di prestazioni professionali, invece, ove l’interesse dedotto in obbligazione assume carattere strumentale rispetto all’interesse del creditore, causalità ed imputazione tornano a distinguersi.
Non soddisfatto l’onere probatorio
Ragionando in tal senso, il Tribunale ha affermato che risultava dimostrato solo che l’evento dannoso si era verificato durante l’orario scolastico, mentre il minore giocava a palla ed ha ritenuto che la ricostruzione dei fatti di causa non offriva alcun argomento per ravvisare comportamenti colpevoli a carico del personale scolastico.
Per completezza espositiva, la S.C. richiama la celeberrima pronunzia SS.UU. 577/2008 e aggiunge che l’inadempimento rilevante nell’ambito dell’azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni così dette di comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello, “qualificato”, che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno. Quindi, l’allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma deve riguardare un inadempimento qualificato, ovvero astrattamente idoneo a provocare il danno. Allegare un inadempimento efficiente, vale a dire astrattamente idoneo a produrre il danno, implica la prova, sia pur soltanto presuntiva, del nesso di causalità materiale.
Calandoci ora nel caso concreto, i Giudici di merito hanno ritenuto non soddisfatto l’onere probatorio relativo al nesso causale tra la condotta degli insegnati e il danno e hanno correttamente applicato la distribuzione dell’onere della prova derivante dall’applicazione dell’art. 1218 c.c. in combinato disposto con l’art. 2697 c.c..
Avv. Emanuela Foligno






