Infortunio sul lavoro: condannato responsabile di prevenzione e protezione

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responsabile di prevenzione e protezione

La posizione di garanzia che grava sul Responsabile di Prevenzione e Protezione opera sempre, anche durante lo svolgimento dei compiti di sorveglianza sanitaria (Cassazione penale, sez. IV, sentenza n. 35967 del 3 dicembre 2020)

La Corte di Appello di Roma confermava – quanto agli effetti civili- la sentenza del Tribunale di Roma che, nel riconoscere responsabile del reato di lesioni colpose il Responsabile di prevenzione e protezione lo condannava al risarcimento dei danni a favore delle persone offese cui aveva riconosciuto somme provvisionali.

Agli effetti penali dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato per essere il reato estinto per prescrizione.

Al Responsabile del servizio di prevenzione e protezione veniva contestato che nello svolgimento dei compiti di controllo dei locali in uso alla Prefettura, ometteva di verificare e segnalare il rischio connesso alla presenza di scaffalature che, per difetti di installazione, minacciavano di crollare, come peraltro effettivamente avveniva il giorno stesso del sopralluogo semestrale.

La Corte territoriale riconosceva la posizione di garanzia in capo al Responsabile di Prevenzione con la conseguenza che lo stesso doveva individuare e segnalare i rischi presenti e prevedere potenziali situazioni di pericolo percepibili.

Difatti, le scaffalature in questione, non risultavano ancorate alle pareti ed erano sovraccariche di faldoni.

Il Responsabile di Prevenzione ricorre in Cassazione.

Gli Ermellini ritengono il ricorso inammissibile in quanto privo di specifica analisi critica sui punti della decisione impugnati, assertivo e del tutto privo di adeguato confronto con le argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata.

La doglianza inerente la ragione per la quale il ricorrente si recava in data 6.12.2006 presso i locali, oltre ad essere del tutto disarticolato dal contesto logico della pronuncia impugnata, è anche prospettazione assolutamente nuova e come tale inammissibile.

Ad ogni modo, la motivazione del sopralluogo quale “mero accompagnatore” del Medico del Lavoro proprio il giorno del crollo delle scaffalature, è ininfluente e non scalfisce gli elementi posti a base del riconoscimento della responsabilità.

La posizione di garanzia che grava sul Responsabile di Prevenzione e Protezione opera sempre, anche durante lo svolgimento dei compiti di sorveglianza sanitaria.

L’argomentazione, pertanto, si palesa infondata e irrilevante in quanto qualunque fosse stata la ragione per cui veniva eseguita la visita ispettiva presso i locali, del tutto logicamente e correttamente il Giudice d’Appello ha riconosciuto che “l’imputato veniva posto in condizione di apprezzare, anche mediante la suddetta visita, che costituiva uno dei momenti di possibile verifica semestrale dei luoghi di lavoro sottoposti al suo controllo, la situazione di incombente pericolo che minacciava dalla mancanza di ancoraggio della scaffalatura alla parete e nondimeno il prevenuto aveva omesso di procedere a qualsivoglia formale individuazione del fonte di pericolo per la salute dei lavoratori e di segnalazione agli organi datoriali.”

Per tali ragioni il ricorso viene rigettato per inammissibilità con conseguente condanna al pagamento delle spese di giudizio e di ammenda dell’importo di euro 3.000,00.

Avv. Emanuela Foligno

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