La beneficiaria della prestazione di invalidità civile al 75% ha diritto alla attribuzione della riserva dei posti ex legge 68 del 1999 con conseguente diritto alla precedenza assoluta (Tribunale di Frosinone, Sez. Lavoro, Sentenza n. 266/2021 del 31/03/2021)

La beneficiaria della prestazione previdenziale di invalidità civile al 75% cita a giudizio il Ministero dell’Istruzione eccependo l’illegittimità del mancato riconoscimento della riserva ex. Legge 68 del 1999.

Espone di essere Collaboratore scolastico inserito nella graduatoria di I fascia della provincia di Frosinone aggiornata con domanda presentata il 3.06.2020.

Deduce inoltre che, all’atto dell’aggiornamento della graduatoria chiamata “24 mesi”, che consente il diritto alla stipula del contratto a tempo indeterminato per scorrimento e nel quale l’inserimento è consentito all’aspirante Collaboratore al maturare dei 24 mesi di servizio nelle scuole, rinnovava la dichiarazione di appartenenza alle categorie protette di cui alla Legge 68 del 1999 per aver una invalidità del 75% come da certificato .

Compilava il modello H per l’attribuzione della priorità ai fini del reclutamento in base alle graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del D.L.vo 297/94, delle disposizioni di priorità della scelta della sede di cui alla legge n. 104/92, in quanto rientrante nella previsione di cui all’art.21 e comma 6° dell’art.33 L.104/1992.

Tuttavia, in sede di pubblicazione della graduatoria ATA -Profilo CS, la riserva non le veniva riconosciuta, difatti veniva collocata nella posizione n. 153, con totali punti 16,00 senza l’attribuzione di alcuna precedenza.

Si costituisce in giudizio il Ministero chiedendo il rigetto della domanda perché infondata.

Nello specifico, il Ministero deduce che la ricorrente ha dichiarato di essere iscritta nelle liste di collocamento e in ogni caso di essere disoccupata al momento della domanda.

Con ordinanza del 4 Gennaio 2021, il Giudice, ritenendo la domanda della ricorrente fondata, ha dichiarato il diritto della ricorrente alla attribuzione della riserva dei posti ex L. 68/1999 in quanto invalida civile (N) nella graduatoria provinciale permanente di Frosinone Ata profilo Collaboratore Scolastico approvata con decreto 811 del 12/8/2020 dall’a.s.2020/2021 e nella graduatoria 24 mesi e per gli anni successivi di validità della graduatoria, con conseguente diritto della stessa alla precedenza assoluta in virtù della riserva ex L. 68/1999 nelle operazioni di assunzione provinciale con riferimento alle graduatorie predette.

Il Tribunale inquadra la disciplina normativa e contrattuale applicabile al caso.

L’Art. 554 TU n. 297/1994 disciplina l’accesso ai ruoli della terza e quarta qualifica funzionale e prevede che ” 1. Le assunzioni nei ruoli della quarta qualifica sono effettuate mediante concorsi provinciali per titoli, indetti annualmente nei limiti delle vacanze dell’organico, dai provveditori ag li studi sulla base di un’ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, la quale indicherà, fra l’altro, i titoli ed i criteri di valutazione. 2. Ai predetti concorsi è ammesso il personale A.T.A. non di ruolo, con almeno due anni di servizio prestato, senza demerito, con qualifiche corrispondenti a quelle dei ruoli per i quali i concorsi sono indetti. E’ consentita la partecipazione al solo concorso indetto nella provincia in cui si presta servizio alla data di pubblicazione del bando .”

In applicazione dell’art. 554 del T.U. n. 297/1994, ogni anno il Ministero svolge la procedura concorsuale per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali del personale A.T.A. dell’area A e B. I relativi Bandi di concorso prevedono l’integrazione e l’aggiornamento della propria situazione per chi è già inserito in graduatoria, e i nuovi inserimenti da parte degli aspiranti che hanno conseguito i requisiti previsti dal bando.

Nel concreto, la procedura per la costituzione delle graduatorie per l’a.s. 2021/2021 è stata attivata dal Ministero con nota n. 5196 del 11/3/2020, indirizzata ai Direttori Generali Regionali i quali poi provvedono a predisporre i relativi Bandi di concorso.

La procedura prevede la compilazione del la relativa domanda, predisposta con specifici modelli predisposti dal Ministero, da parte degli aspiranti interessati che siano in possesso dei requisiti per la partecipazione.

In particolare, l’O.M. n. 21 del 23.02.2009 concernente i concorsi di cui al l’art. 554 D. Lgs. 297/94 prevede all’art. 8 che ” Le domande per l’aggiornamento del punteggio e per l’inclusione nella graduatoria permanente provinciale devono essere presentate all’ Ufficio Scolastico Provinciale del capoluogo di ciascuna provincia, utilizzando gli appositi modelli allegati alla presente ordinanza (All.B/1 e B/2), entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso all’albo dell’Ufficio Scolastico Provinciale del capoluogo di ciascuna provincia . 8.2 Nel modello di domanda devono essere dichiarati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, i requisiti di ammissione al concorso, i titoli di cultura, di servizio e, per gli assistenti tecnici, di accesso alle aree di laboratorio, nonchè il diritto alla riserva dei posti o alla preferenza. 8.3 L’Ufficio Scolastico Provinciale assegna un termine di giorni dieci per la regolarizzazione delle domande presentate in forma incompleta o parziale .”

Inoltre, per quanto concerne il diritto alla riserva nelle assunzioni, viene osservato dal Giudice che la legge n. 68/99 individua, all’art 1 comma 1 i beneficiari della riserva nelle assunzioni come di seguito riportato: ” La presente legge ha come finalità la promozione dell’inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Essa si applica:

a) le persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoria li e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconosci -mento dell’invalidità civile insediate presso le ASL;

b) le persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL);

c) le persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27.5.1970 n. 382 e successive modificazioni, e 26.5.1970 n. 381 e successive modificazioni;

d) le persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all’ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. 23.12.1978, n. 915, e successive modificazioni.

Si intendono per non vedenti coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione. Si intendono per sordomuti coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata.

Le riserve si applicano nelle seguenti misure:

a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;

b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;

c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.”

Il diritto alla riserva dei posti ex L. 68/1999 è poi disciplinato in particolare dal comma 3 dell’art. 1 secondo cui ” Ai fini dell’assunzione sui posti riservati i candidati interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, di cui all’articolo 8 della legge n. 68 del 1999, in quanto disoccupati alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di aggiornamento, salvo che abbiano già identica dichiarazione in occasione della presentazione di precedenti istanze di aggiornamento o di nuova iscrizione, fermi restando gli adempimenti previsti dalla specifica normativa in materia citata in premessa. In quest’ultimo caso gli interessati devono pertanto riconfermare soltanto il diritto alla riserva suddetta. Coloro che invece richiedono per la prima volta il diritto alla riserva dei posti e che no n possono produrre il certificato di disoccupazione poiché occupato con contratto tempo determinato alla data di scadenza della domanda di aggiornamento, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta .”

Sul punto inoltre, l’O.M. del 23.02.2009 concernente i concorsi di cui all’art. 554 D. Lgs. 297/94 prevede poi all’art. 3 che ” I candidati inseriti nella graduatoria permanente costituita in ogni provincia, possono: a) chiedere l’aggiornamento del punteggio con cui sono inseriti in graduatoria; b) chiedere l’aggiornamento di titoli di preferenza e/o di riserva; c) chiedere l’aggiornamento, per il solo profilo di assistente tecnico, in aggiunta o in alternativa alla richiesta di cui alle precedenti lettere a) e b) sulla base di nuovi titoli di accesso ai laboratori, ovvero diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale; d) non produrre alcuna domanda. 3.2 Per il personale che presenta la domanda di cui al precedente comma 1, lettera a ), b) e c), al punteggio già posseduto si aggiunge quello relativo ai titoli, conseguiti successivamente alla scadenza del termine utile per la presentazione dei titoli relativi al concorso in base al quale hanno conseguito l’attuale punteggio. Possono ess ere, altresì, valutati i titoli già posseduti ma non presentati in precedenti tornate concorsuali. Il punteggio è attribuito sulla base delle allegate tabelle A/ 1, A/2, A/3, A/4 e A/5. L’aggiornamento è effettuato sulla base di titoli di accesso ai laboratori (All. C – Tabella di corrispondenza titoli -laboratori, limitatamente ai diplomi di maturità, e dei titoli di preferenza e di riserva (…).

E’ altresì previsto che “il diritto ad usufruire della riserva di posti deve, comunque, essere confermato barrando l’apposita casella nel modulo di domanda. Analogamente, deve essere confermato il diritto alla preferenza a parità di punteggio qualora si tratti di preferenza legata a situazioni soggette a modifica (lettere M,N,O,R e S dei titoli di preferenza)”.

Per quanto concerne le riserve nelle assunzioni, l’Art. 5 dell’O.M. cit prevede poi che ” Nelle assunzioni effettuate in base alle graduatorie permanenti relative ai profili professionali dell’area A e B si applicano le riserve di cui all’allegato E della presente ordinanza, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie (legge 12.3.1999, n.68 con particolare riferimento agli artt. 3; 7, comma 2 – e art.18).”

L’allegato e Riserve prevede poi che “Le riserve spettano:

2. -alle persone i n età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n.509, dal Ministero della Sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità;

-alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall’Istituto nazionale per l’assunzione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;”.

Circa l’operatività della quota di riserva in favore dei disabili e del relativo diritto di priorità alla assunzione si è espressa la Suprema Corte (SU 19030/2012), che ha ben delineato la ratio informatrice del compendio legislativo di cui alla L. 12.3.1999, n. 68. Come è stato osservato, la L. 12 marzo 1998, n. 68 , ha determinato nella tutela degli invalidi. un salto di qualità rispetto alla L. 2 aprile 1968, n. 482 – in ragione del passaggio da un sistema – che, in qualche misura, risentiva della concezione volta a configurare l’inserimento degli invalidi nelle imprese come un peso da sopportare in chiave solidaristica – ad altro sistema volto, di contro, a coniugare la valorizzazione delle capacità professionali del disabile con la funzionalità economica delle imprese stesse.

In tale ottica, la Suprema Corte ha anche ribadito, “come dalla citata L. n. 68 del 1999, art. 3, può evincersi con certezza che nell’impiego pubblico privatizzato ogni tipo di graduatoria vincola in modo assoluto il datore di lavoro ad individuare gli aventi diritto all’assegnazione dei posti “riservati”, essendosi in presenza di un principio generale che non può essere in alcun modo violato . E che si tratti di un diritto da osservarsi, stante la sua inderogabilità, dalla pubblica amministrazione – tenuta in materia, come i privati datori di lavoro, al rispetto del principio fissato dall’art. 38 Cast., insuscettibile di essere disatteso – emerge con certezza anche dal contenuto dalla L. n.68 del 1999, art. 16, avente ad oggetto i “concorsi presso le pubbliche amministrazioni”.

La norma, infatti, da un lato, pone limitazioni, solo per casi tassativi, alla partecipazione ai concorsi dei disabili per l’occupazione di posti comportanti l’esercizio di specifiche e predeterminate mansioni (cfr. art. 16, comma 1, ed il riferimento all’art. 3, comma 4, ed art. 5, comma 1); dall’altro, ad ulteriore dimostrazione dell’assoluta vincolatività dell’assegnazione dei posti riservati inderogabilmente ai disabili, riconosce (anche al fine di contribuire a rendere nella realtà fattuale l’art. 38 Cost. , una norma precettiva) la possibilità di assumere i disabili (che abbiano conseguito la idoneità dei pubblici concorsi) – anche se non versino in stato di disoccupazione – (quest’ultimo inciso soppresso dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, art. 25, camma 9 bis, convertito in legge con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 ) e oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso.

Nel modello B1 di domanda allegato alla nota n. 5196 del 11/3/2020, nella Sezione F dedicata ai “TITOLI DI RISERVA E PREFERENZA”, il candidato, barrando l’apposita casella, dichiara di aver di ritto, in quanto disoccupato, alla riserva dei posti in virtù di uno dei titoli indicati (per invalidi civili, casella N). Il modello di domanda B1 prevede inoltre che il candidato debba specificare gli estremi del/i documento/i con cui è stato riconosciuto il titolo che dà luogo alla riserva.

Ebbene, la ricorrente ha presentato in data 3.6.2020 domanda di inserimento per la Graduatoria 24 mesi.

La ricorrente è invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al 75% con decorrenza dal 21.4.2017, inoltre, è disoccupata dal 3.7.2020 e iscritta dal 21.7.2020 nelle liste sul collocamento obbligatorio dei disabili ex L. 68/1999 che, come è noto, presuppongono lo stato di disoccupazione e la immediata disponibilità al lavoro.

La ricorrente è stata assegnataria di supplenza per il periodo dal 13.09.2019 al 30.06.2020 e, alla data del 3.6.2020 la ricorrente era quindi occupata con contratto a tempo determinato, dopodichè si è iscritta nelle liste sul collocamento obbligatorio dei disabili ex l. 6 8/99 con decorrenza dal 21.7.2020.

Nella domanda di inserimento in graduatoria, la ricorrente ha compilato correttamente tutte le sezioni, di talchè risulta accertato che con la domanda del 3.6.2020 abbia effettuato correttamente la dichiarazione relativa al titolo di riserva oggetto di giudizio.

Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale dichiara il diritto della ricorrente alla attribuzione della riserva dei posti ex L. 68/1999 in quanto invalida civile (N) nella graduatoria provinciale permanente di Frosinone Ata profilo Collaboratore Scolastico approvata con decreto 811 del 12/8/2020 dall’a.s. 2021/2021 e nella graduatoria 24 mesi e per gli anni successivi di validità della graduatoria, con conseguente diritto della stessa alla precedenza assoluta in virtù della riserva ex L. 68/1999 nelle operazioni di assunzione provinciale con riferimento alle graduatorie predette.

In conclusione, il Tribunale di Frosinone, in qualità di Giudice del Lavoro, accoglie il ricorso e dichiara il diritto della ricorrente alla attribuzione della riserva dei posti ex L. 68/1999 in quanto invalida civile (N) nella graduatoria provinciale permanente di Frosinone Ata profilo Collaboratore Scolastico approvata con decreto 811 del 12/8/2020 dall’a.s. 2020/2021 e nella graduatoria 24 mesi e per gli anni successivi di validità della graduatoria, con conseguente diritto della stessa alla precedenza assoluta in virtù della riserva ex L. 68/1999 nelle operazioni di assunzione provinciale con riferimento alle graduatorie predette sia per il contratto a tempo indeterminato decorrenti dall’a.s. 2020/2021, sia per il contratto a t. determinato; condanna il Ministero dell’Istruzione al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite liquidate in euro 4.000,00 oltre accessori.

Avv. Emanuela Foligno

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