Al ricorrente non viene riconosciuto l’infortunio per assenza di causa violenta e occasione di lavoro (Tribunale di Agrigento, Sez. Lavoro, Sentenza n. 401/2021 del 31/03/2021 RG n. 1598/2019)

Il lavoratore cita a giudizio l’Inail onde vedere accertato che dall’infortunio sono residuati postumi invalidanti nella misura pari al 6%.

Nello specifico, il lavoratore deduce:

  • che in data 25.01.2018 rimaneva vittima di un incidente mentre svolgeva la sua attività lavorativa in qualità di lavoratore domestico, prontamente denunciato;
  • che l’infortunio gli provocava un trauma contusivo e distorsivo del ginocchio destro, con lesione completa del corno posteriore del menisco mediale ad alta incidenza funzionale, e che tali postumi compromettevano una ordinaria attività motoria tale da dover “spesso rinunciare a svolgere determinati incarichi” di lavoro.

A seguito della predetta domanda amministrativa L’I.N.A.I.L. non riconosceva l’evento come infortunio sul lavoro, per l’assenza di causa violenta nella determinazione dello stesso, caso n.515443357e non veniva, pertanto, erogata nessuna indennità.

Si costituisce in giudizio l’Inail eccependo l’improcedibilità del ricorso per mancata presentazione di una formale opposizione ex art. 104 D.P.R. 30 giugno 1965 n° 1124 e, nel merito, l’infondatezza delle pretese del ricorrente.

Preliminarmente alla decisione, il Giudice del lavoro dà atto della eccezione sollevata dall’Istituto in ordine al mancato deposito del ricorso amministrativo e formale opposizione ex art. 104 D.P.R. 3 0 giugno 1965 n° 1124.

Inoltre, viene evidenziato che l’evento non risulta coperto dall’assicurazione Inail, non essendo l’inabilità riferita dal lavoratore dipendente da una causa violenta ed esterna, ma da una alterazione degenerativa di entrambi i menischi, e quindi, di patologia preesistente, manifestatasi solo occasionalmente nel luogo di espletamento del lavoro.

Al riguardo la Suprema Corte ha affermato che “il lavoratore che agisca per il riconoscimento del danno da infortunio deve allegare e provare la esistenza dell’obbligazione lavorativa e del danno, nonché il nesso causale di questo con la prestazione”.

L’art. 2 del D.P.R. n. 1124 del 1965 copre tutti i casi di infortunio avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro che cagionino un’inabilità al lavoro superiore a tre giorni, rientrando nella nozione di occasione di lavoro tutti i fatti, anche straordinari ed imprevedibili, inerenti all’ambiente, alle macchine, alle persone, al comportamento colposo dello stesso lavoratore, purché attinenti alle condizioni di svolgimento della prestazione, ivi compresi gli spostamenti spaziali funzionali allo svolgimento della prestazione, con l’unico limite del rischio elettivo, inteso come tutto ciò che sia estraneo e non riguardante l’attività lavorativa e dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore.

Sul concetto di causa violenta è da condividersi il concetto forgiato dalla giurisprudenza secondo cui è violenza l’aggressione all’integrità fisica legata a fattori brevi ed intensi, tali da compromettere effettivamente lo stato fisico del lavoratore, in costanza del rapporto di lavoro.

Sul concetto di “occasione di lavoro”, è pacifico che la prestazione lavorativa oggetto di copertura assicurativa sia ad esso legata da un nesso eziologico tale da farla configurare come fonte specifica del rischio che si è concretato nel sinistro.

Oltretutto è considerato estraneo all’occasione di lavoro, il sinistro che avviene durante un’attività occasionale, connessa con una mansione soltanto marginale ed accessoria rispetto alla prestazione suddetta.

E’ pertanto corretto che l’Inail con il provvedimento del 07/03/2018 ha ritenuto non indennizzabile l’evento che ha determinato l’inabilità temporanea assoluta al lavoro del ricorrente, in quanto non connesso a causa violenta.

Difatti, l’episodio denunciato dal ricorrente rappresenta semplicemente un “momento rivelatore” di patologia pregressa.

Inoltre, risulta insussistente l’incidenza di una causa violenta nella determinazione dell’evento lesivo, da cui si sarebbe originata la patologia lamentata dal ricorrente.

La causa, come detto, è violenta quando agisce con un’azione rapida, concentrata in un breve lasso di tempo, esterna all’organismo, di entità tale da vincere la resistenza dell’organismo stesso.

Per tali ragioni il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, rigetta il ricorso del lavoratore e compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Avv. Emanuela Foligno

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