Invasione della corsia opposta di marcia (Cassazione civile, sez. III, 05/01/2023, n.198).
Invasione della corsia opposta di marcia e decesso degli automobilisti e dei trasportati.
La Corte d’Appello di Bologna respingeva il gravame interposto dagli eredi della donna deceduta in relazione alla pronunzia del Tribunale di Ravenna di rigetto della domanda dai medesimi proposta nei confronti degli eredi dell’altro automobilista defunto, di risarcimento dei danni rispettivamente subiti in conseguenza del decesso della congiunta all’esito del sinistro stradale avvenuto il 16/8/1994, ascritto all’esclusiva responsabilità della medesima, “per invasione della corsia opposta di semicarreggiata”.
Contro tale decisione viene proposto ricorso per cassazione, lamentando con plurime censure, erronea considerazione della consulenza tecnica svolta sulla dinamica del sinistro.
Si dolgono, tra l’altro, della omessa considerazione che la “consulenza depositata nel fascicolo, e redatta nella fase del giudizio relativa alla querela di falso, ha concluso, a pag. 20, per la sussistenza di un tentativo di sorpasso esperito nel caso di specie dal de cuius avversario” e che la “consulenza tecnica …. smentisce palesemente le… affermazioni riportate in sentenza e suffragate da diverse testimonianze, nonché dalle risultanze del verbale della Polizia Stradale”, pervenendo ad individuare una “responsabilità sostanzialmente paritetica… se non prevalente del veicolo avversario, il quale si accinse ad invadere la corsia dalla quale proveniva la vittima violando così l’art. 143 C.d.S.”.
Le censure sono in parte inammissibili e in parte infondate.
Il sinistro stradale verificatosi tra la Fiat Uno condotta dall’uomo e la Renault Clio condotta dalla donna, è stato nel doppio grado del giudizio di merito ascritto all’esclusiva responsabilità di quest’ultima per invasione della corsia opposta.
La Corte di Appello ha rigettato le doglianze dei ricorrenti, ritenendo infondate le censure relative alla “parte in cui il Tribunale di Ravenna avrebbe valutato delle dichiarazioni testimoniali, considerando immotivatamente più attendibile la deposizione di uno dei testi rispetto a quella di altro teste”.
Le valutazioni del Giudice di prime cure sulla inattendibilità della teste, attesa l’inverosimiglianza del suo racconto laddove asserisce di aver visto il veicolo Renault sorpassare un altro veicolo pur rimanendo nella propria corsia, mentre dal senso contrario sopraggiungeva la Fiat, che a sua volta sorpassava un mezzo pesante superando la linea di mezzeria.
Tale versione è stata contraddetta da altre testimonianze di soggetti che si trovavano immediatamente dietro l’automobile Renault ed ebbero quindi modo di osservare al meglio la dinamica dell’incidente.
Anche le doglianze degli appellanti sull’eccessiva velocità della Fiat Uno sono state platealmente smentite dalla CTU.
Ebbene, a fronte del scrupoloso accertamento sulla dinamica del sinistro svolto dalla Corte di Appello, i ricorrenti si limitano riproporre in termini di mera contrapposizione la loro tesi difensiva, non accolta nel doppio grado del giudizio di merito.
In altri termini, i ricorrenti prospettano una rivalutazione del merito della vicenda e del compendio probatorio precluso alla Corte di legittimità.
La Suprema Corte, ad ultimo, sottolinea, con riferimento alla lamentata mancata rinnovazione della CTU, che il Giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova CTU, giacché il rinnovo dell’indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali.
Il ricorso viene integralmente rigettato.
Avv. Emanuela Foligno
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