Respinto il ricorso di un automobilista condannato per l’investimento di un pedone in fase di attraversamento della strada
In tema di violazione stradale, il conducente di un veicolo è tenuto a vigilare al fine di avvistare il pedone, implicando il relativo avvistamento la percezione di una situazione di pericolo, in presenza della quale il conducente è tenuto a porre in essere una serie di accorgimenti (in particolare, moderare la velocità e, all’occorrenza, arrestare la marcia del veicolo) al fine di prevenire il rischio di un investimento. Da ciò consegue che, nel caso di investimento del pedone, perché possa essere affermata la colpa esclusiva di costui per le lesioni subite o per la morte, rileva la sua “avvistabilità” da parte del conducente del veicolo investitore. È cioè necessario che quest’ultimo si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido ed inatteso; occorre, inoltre, che nessuna infrazione alle norme della circolazione stradale ed a quelle di comune prudenza sia riscontrabile nel comportamento del conducente del veicolo.
Lo ha ribadito la Cassazione con la sentenza n. 34335/2021 pronunciandosi sul ricorso di un automobilista condannato, in sede di merito, per il reato di cui all’art. 589 cod. pen., commesso con violazione delle norme in materia di circolazione stradale, in danno di un pedone. Nello specifico, l’imputato, alla guida di un autocarro, per colpa generica, ed in violazione dell’art. 140 cod. strada, “investiva la donna in fase di attraversamento della strada, omettendo di arrestare il veicolo tempestivamente, determinando, in tal modo, il decesso della persona offesa a causa di gravissime lesioni traumatiche conseguenti all’urto”.
Nel rivolgersi ai Supremi Giudici il ricorrente lamentava che la motivazione della sentenza sarebbe stata inadeguata ed erronea. La persuasione circa la penale responsabilità dell’imputato, in ordine alla violazione della regola cautelare imposta dall’art. 140 cod. strada, avrebbe tratto origine da una lettura superficiale delle disposizioni legislative; in particolare, la Corte di merito, accogliendo acriticamente le valutazioni effettuate dal consulente del P.M., aveva ritenuto di dover confermare la sentenza di primo grado, sostenendo che la donna avesse attraversato la carreggiata cinque secondi prima dell’urto e che il furgone si trovasse, in quel momento, ad una distanza di circa 83 metri dalla vittima, distanza che avrebbe consentito al conducente del mezzo di percepire tempestivamente la presenza della donna sulla carreggiata, permettendogli di adeguare agevolmente la velocità e di scongiurare l’urto. Non sarebbe stata valutata la possibilità di ritenere che la condotta del pedone si fosse posta come causa atipica ed eccezionale dell’evento, collocandosi in un ambito d’imprevedibilità e umana inevitabilità.
Il consulente del P.M. aveva ricostruito la dinamica del sinistro fornendo una ricostruzione dell’infortunio che incontrava – a detta dell’imputato – notevoli limiti. Poiché egli non era presente al momento dell’incidente, le sue considerazioni non possedevano un valore di assoluta certezza, non avendo potuto constatare le condizioni d’intensità del traffico e la visibilità dei luoghi, piuttosto ridotta nel mese di dicembre, nelle prime ore del mattino; in ogni caso la tesi del consulente tecnico, il quale sosteneva una condizione di traffico piuttosto intenso al momento dell’incidente, avrebbe dovuto indurre i giudici a ritenere che l’automobilista non avesse una buona visuale, data la presenza di altre automobili sulla strada. Il ricorrente, inoltre, viaggiava ad una velocità assolutamente adeguata, del tutto consona alle prescrizioni imposte ai conducenti nel tratto di strada interessato. Alla stregua di tali circostanze, non era sostenibile che egli avesse violato il dettato normativo di cui all’art. 140 cod. strada.
Inoltre, il comportamento serbato dalla parte lesa, inosservante dell’art. 190 cod. strada, avrebbe dovuto essere considerato imprevedibile: la donna aveva attraversato la strada al buio, vestita di abiti scuri, fuori dalle strisce pedonali, in un momento di traffico particolarmente intenso. Dal canto suo il ricorrente, serbando la velocità consentita di 50 km/h, avrebbe rispettato le comuni norme di prudenza, che impongono di non provocare situazioni di pericolo e di prevenire eventuali imprudenze altrui.
Nel pronunciare sentenza di condanna, i giudici avrebbero dovuto accertare che il prevenuto risultasse colpevole del reato ascrittogli “al di là di ogni ragionevole dubbio”, secondo la regola imposta dall’art. 533, comma 1, cod. proc. pen.
Gli Ermellini, tuttavia, hanno ritenuto il ricorso manifestamente infondato.
La Corte distrettuale, infatti, con argomentazioni del tutto prive di aporie logiche e aderenti alle circostanze fattuali descritte in motivazione, aveva ribadito come il ricorrente avesse investito la vittima in una fase avanzata dell’attraversamento della strada, a circa un metro dalla linea di mezzeria, travolgendola con tale violenza da proiettare il corpo ad una distanza di sedici metri, dopo averlo caricato sul cofano del veicolo. Aveva poi precisato che la vittima, di anni 71, deambulava con l’uso di un bastone ortopedico, desumendo da tali circostanze il fatto che la donna procedesse lentamente durante l’attraversamento. Aveva ritenuto, infine, di condividere le considerazioni del consulente del P.M., il quale, considerato il punto d’urto, la larghezza della carreggiata e l’andatura del pedone, aveva stimato che l’avvistamento della persona offesa da parte del conducente era avvenuto ad una distanza di circa 83 metri. Da tutto quanto precede, la Corte di merito aveva concluso che il sinistro stradale era ascrivibile a colpa del conducente, che, con grave negligenza e imprudenza, mancando di adeguare la velocità del veicolo in modo da mantenere il controllo del mezzo (in violazione dell’art. 140 cod. strada), mancando di osservare la norma che impone di prestare particolare attenzione ai pedoni nella fase di attraversamento, favorendone il passaggio (art. 191, comma 2, cod. strada), aveva proseguito la marcia, travolgendo la vittima. Erano state adeguatamente valutate dai giudici di merito le obiezioni difensive: la scarsa visibilità ed il traffico intenso – come sottolineato nella sentenza di primo grado – avrebbero imposto al conducente maggiori cautele; la donna non indossava abiti scuri, come sostenuto dal difensore, ma aveva un cappotto marrone ed un foulard multicolore sui toni del rosso; l’investimento era avvenuto in orario diurno, su una strada fiancheggiata da abitazioni.
Quanto all’ulteriore doglianza riguardante l’imprevedibilità della condotta serbata dal pedone, la Cassazione ha ricordato che “in tema di circolazione stradale, l’attraversamento della carreggiata da parte del pedone, anche al di fuori delle strisce pedonali, non è evento eccezionale dal quale può farsi discendere, come vuole sostenere la difesa, l’esonero da responsabilità dell’imputato”. Il conducente, come sottolineato dalla Corte di merito, aveva l’obbligo di arrestarsi e cedere il passo al pedone, avvistandolo per tempo in base ad un criterio prudenziale che deve sempre informare la condotta di guida.
Nel caso in esame, come evidenziato nella sentenza impugnata, il ricorrente, considerate l’andatura lenta del pedone (anziana signora che deambulava con l’uso di un bastone), la larghezza della carreggiata ed il punto d’urto, avrebbe avuto tutto il tempo di arrestare la marcia, evitando l’impatto.
La redazione giuridica
Sei stato coinvolto in un incidente stradale? hai subito un danno fisico o perso un congiunto e vuoi ottenere il massimo risarcimento danni? Clicca qui
Leggi anche:
Lesioni causate da omessa custodia della strada e nesso causale





