L’unico testimone aveva riferito che il pedone vittima dell’ investimento aveva attraversato la strada con andamento barcollante e che ‘puzzava di birra’

Era rimasto vittima di un investimento mentre era intento ad attraversare una strada provinciale in Puglia alle sei del mattino di un giorno di ottobre. L’uomo aveva citato in giudizio il conducente dell’automobile e la compagnia assicurativa chiedendo che fossero condannati in solido al risarcimento dei danni subiti.

Il Tribunale aveva accolto solo parzialmente la domanda disponendo a favore dell’attore un ristoro pari a circa 130mila euro. Il Giudice aveva infatti sancito il prevalente concorso di colpa della vittima, risultato in stato di ubriachezza al momento del sinistro.

Il pedone aveva impugnato la sentenza e la Corte territoriale aveva accolto in parte il gravame. Il Giudice di secondo grado aveva riconosciuto sulla somma disposta in primo grado gli interessi e la rivalutazione. Il tutto fermi restando però sia il riparto delle responsabilità che la liquidazione del danno.

Da qui il ricorso presentato dall’attore per cassazione.

L’uomo lamentava, in particolare, l’omesso esame di un fatto decisivo. La strada teatro dell’incidente sarebbe stata, “investita dalla luce del pieno giorno, con perfetta visibilità”. A suo avviso, inoltre, non poteva essere posta in alcuna misura la responsabilità del sinistro a carico della vittima.

Il ricorrente deduceva poi violazione e falsa applicazione della normativa sulla circolazione stradale in relazione al rispetto dei limiti di velocità da parte dell’investitore. Infine rilevava che la condotta di guida del conducente non potesse essere ritenuta esente da colpa.

La Suprema Corte, tuttavia, con l’ordinanza n. 29254/2018, ha ritenuto inammissibili da un punto di vista sostanziale i motivi del ricorso.
La Corte di appello, con motivazione molto accurata e priva di vizi logici, aveva illustrato le ragioni per le quali aveva ritenuto di attribuire la responsabilità del sinistro in misura dei tre quarti a carico del ricorrente e del residuo quarto a carico del conducente investitore.

L’unico testimone aveva riferito, infatti, che il pedone aveva attraversato la strada con andamento barcollante e che “puzzava di birra”. Condotto in ospedale subito dopo l’ investimento, l’uomo era risultato positivo all’uso di sostanze stupefacenti. La vittima, inoltre, stava attraversando una strada provinciale priva di illuminazione artificiale e in ora buia, per cui era a suo carico l’onere di usare la massima prudenza. La quota residua di responsabilità a carico del conducente era invece stata determinata in base alla velocità verosimilmente elevata di guida che non aveva consentito al guidatore di evitare l’impatto.

 

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