Respinto il ricorso di una agente immobiliare alla quale non erano state corrisposte le spettanze per l’attività di mediazione nella compravendita di un immobile con irregolarità urbanistiche
Con l’ordinanza n. 784/2020 la Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso presentato da una agente immobiliare incaricata della vendita di un immobile affetto da irregolarità urbanistiche ed edilizie. La donna aveva reperito una potenziale acquirente ed aveva provveduto a porla in relazione con il venditore. Le due parti, assistite dai rispettivi legali, avevano successivamente sottoscritto la proposta di acquisto e la correlata accettazione.
L’agente provvedeva quindi a emettere fattura per il pagamento della provvigione a lei spettante, per un importo pari a 27.600 euro. Fattura che, tuttavia, rimaneva insoluta. Da li la richiesta di ingiunzione all’acquirente dell’immobile per il versamento della somma dovuta.
Ma quest’ultima proponeva opposizione deducendo che la mediatrice, in violazione – tra gli altri – dell’obbligo di cui all’art. 1759 cod. civ., non aveva provveduto a comunicarle la provenienza donativa e talune irregolarità urbanistiche ed edilizie dell’immobile.
La corte d’appello, ribaltando la decisione di primo grado, aveva dato ragione all’acquirente.
Per il Giudice di secondo grado, infatti, la mediatrice “all’uopo onerata, non aveva dimostrato di non aver avuto conoscenza, alla data di sottoscrizione della proposta di acquisto, degli abusi edilizi” e comunque che era del tutto inverosimile che, alla medesima data, non ne avesse avuto conoscenza.
L’agente aveva quindi proposto ricorso per cassazione denunciando che la corte di merito aveva invertito l’onere probatorio, allorché le aveva contestato di non aver assolto l’onere, asseritamente a suo carico, di non aver avuto conoscenza degli abusi edilizi. A suo giudizio, invece, sarebbe stato onere della controparte, che aveva addotto il suo inadempimento, darne dimostrazione. La ricorrente, inoltre, deduceva che non le era stato conferito lo specifico incarico di eseguire indagini tecnico – giuridiche in ordine alla situazione urbanistico – edilizia dell’immobile; pertanto non vi era motivo che a tanto provvedesse e d’altronde ai fini delle indagini tecniche aveva provveduto a porre la potenziale acquirente, già assistita dal proprio legale, in contatto con un architetto.
La Suprema Corte, tuttavia, ha ritenuto di respingere le argomentazioni proposte. Per i Giudici Ermellini, infatti, il mediatore, sulla base del dettato dell’art. 1759, comma 1 del codice civile, è tenuto a comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell’affare, che possono influire sulla conclusione dello stesso.
La redazione giuridica
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