Dal 1 gennaio, le verifiche per la DSU precompilata ai fini ISEE riguarda anche le informazioni relative al saldo e alla giacenza dei rapporti posseduti

Con il messaggio n. 96 del 13 gennaio 2020 l’Inps ha fornito una serie di istruzioni relative alla compilazione della DSU precompilata ai fini ISEE, resa disponibile mediante i servizi telematici dell’Istituto previdenziale e accessibile al cittadino sia direttamente che, conferendo apposita delega, tramite i CAF.

Con il nuovo anno sono previsti, tra le altre novità, nuovi controlli rispetto a quanto dichiarato nelle DSU, in particolare relativamente ai dati del patrimonio mobiliare del dichiarante e del proprio nucleo familiare. Tra questi, ad esempio, conto correnti, conto deposito titoli e buoni fruttiferi.

Sui dati autodichiarati relativi al patrimonio mobiliare – specifica il messaggio dell’Inps – viene effettuato un controllo automatico, sulla base dei dati contenuti nell’Archivio dei rapporti gestito dall’Agenzia delle entrate, volto a riscontrare se vi sia corrispondenza tra quanto indicato nei Quadri FC2 della DSU e quanto risulta nell’Archivio stesso.

Fino ad oggi tale controllo atteneva solamente alla numerosità dei rapporti finanziari.

A decorrere dal 1 gennaio 2020, il controllo del patrimonio mobiliare sia per la DSU non precompilata che per quella precompilata, in caso di modifiche dei dati del patrimonio mobiliare precompilati, riguarderà le informazioni relative al saldo e alla giacenza dei rapporti posseduti.

In particolare, sarà oggetto di controllo il valore del patrimonio mobiliare complessivo del nucleo e, qualora siano rilevate delle omissioni o difformità, saranno riportate, nella sezione delle annotazioni dell’attestazione ISEE, le informazioni dei componenti per i quali sono state rilevate tali omissioni o difformità.

Nei casi in cui siano rilevate delle omissioni o difformità, il richiedente la prestazione ha tre opzioni: presentare domanda per la prestazione avvalendosi della stessa attestazione ISEE recante le omissioni o difformità (in tale ipotesi, l’Ente erogatore può richiedere al cittadino idonea documentazione per comprovare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione); presentare una nuova DSU, comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte; richiedere al CAF la rettifica della DSU, con effetto retroattivo, esclusivamente qualora quest’ultima sia stata presentata tramite CAF e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale.

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