La decadenza della potestà genitoriale – Ultima parte

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decadenza della potestà genitoriale

Anche la pesante conflittualità tra i due genitori a seguito della cessazione della convivenza può far pronunciare d’ufficio la decadenza dalla potestà dei due genitori, se sussiste grave pregiudizio per il minore

Egualmente il comportamento del genitore separato e non affidatario dei minori che, pendente il giudizio di separazione ed in violazione delle statuizioni del Giudice, abusi dei suoi poteri, trattenendo indebitamente presso di sé i figli ed ostacolando il loro rientro presso il genitore affidatario; trascuri in maniera rilevante e pericolosa i propri doveri diretti (delegando ad esempio ai nonni l’educazione e la cura della prole durante i periodi in cui questa permane presso di lui), ponendo i figli in uno stato di precario, pericoloso equilibrio psico-fisico con l’allontanarsi dal loro naturale e pregresso ambiente socio-familiare e scolastico, e con il far loro mutare radicalmente e senza motivo consolidate abitudini di vita e di condotta.

Anche il comportamento ostativo del genitore superstite nel procedimento finalizzato all’accertamento del diritto del minore a conservare rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti del genitore scomparso può costituire una condotta pregiudizievole.

Le scelte sanitarie relative ai minori possono rilevare ai fini della decadenza in quanto la discrezionalità nell’esercizio della potestà parentale comprende anche la scelta delle terapie da fornire al figlio malato.

Per la valutazione della sussistenza dei presupposti di decadenza della potestà genitoriale va considerata inoltre la comunità di appartenenza del minore, e lo stile di vita condotto.

Si è ad esempio ritenuto che, qualora nelle ore serali una minore ultra-sedicenne, appartenente a comunità nomade, venga sorpresa da sola in comportamenti di questua, non può, per ciò solo, essere ravvisato né abbandono del minore stesso, né violazione alcuna dei diritti-doveri parentali, visto che il minore viene considerato in ragione dell’età e della comunità di appartenenza.

Non sono state ritenute sussistenti, in tale ipotesi, le condizioni per la decadenza della potestà appartenenti alla comunità nomade in quanto non è lecito discriminare sistemi di vita diversi per usanze e per valori culturali ed esistenziali .

In tema di scelte religiose per il minore, se la professione di ateismo, quando non accompagnata da orientamenti particolarmente negativi, non è stata ritenuta tale da poter condurre alla decadenza della potestà genitoriale.

In tale caso il Giudice può demandare ad un Consultorio Familiare il controllo dell’attività pedagogica del genitore, affinché possa trasmettere al minore una scala di valori, esenti da eccessi fideistici e compatibili con una crescita equilibrata del bambino che gli consentano d’integrarsi pienamente nel tessuto sociale e di compiere, in futuro, con libertà e consapevolezza, le proprie definitive scelte religiose.

Ed ancora, lo stato di detenzione di un genitore non può, di per sé, determinare una pronuncia di decadenza.

Il Giudice è tenuto ad effettuare una verifica, nel caso concreto, in ordine alla sussistenza di condotte pregiudizievoli nei confronti dei figli tali da richiedere la pronuncia di decadenza  che può essere ad esempio giustificata nel caso in cui il padre di due minori, ancora preadolescenti, con la sua scelta di vita e la sua condotta criminosa, ha determinato un grave e perdurante pregiudizio all’equilibrato sviluppo personale dei figli, e si è rivelato del tutto inidoneo a svolgere adeguatamente la funzione educativa.

Anche la malattia mentale del genitore non è stata ritenuta sufficiente per la decadenza della potestà.

L’enorme casistica evidenzia che le ragioni per chiedere la decadenza della potestà possono essere le più svariate e che il Giudice, di volta in volta, deve valutare l’importanza del pregiudizio del minore, il contesto sociale in cui vive, l’equilibrio e l’integrazione del bambino.

Avv. Emanuela Foligno

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