A causa delle mansioni svolte, il collaboratore scolastico ha contratto la malattia ernia discale L4/L5 e L5/S1, protrusione discale L3/L4, lombalgia con limitazione funzionale e sciatalgia sx, con inabilità del 18% (Tribunale di Cassino, Sez. Lavoro, Sentenza n. 445/2021 del 14/05/2021 RG n. 1390/2018)

Il lavoratore aziona il giudizio civile onde vedersi riconosciuta la natura professionale della patologia sofferta. L’attore indica di essere dipendente del Ministero dell’Istruzione con mansioni di collaboratore scolastico presso un Liceo classico di Cassino dall’anno 2000, con orario di lavoro dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00 con due rientri pomeridiani il mercoledì ed il venerdì dalle 14.30 alle 17.30.

Deduce, inoltre, di avere svolto mansioni di bidello comprendenti la pulizia ed il riordino della aule di propria competenza, con spostamento di tutti i banchi e arredi ai lati dell’aula e la pulizia delle parti comuni e dei servizi igienici; che dette mansioni comportavano l’esposizione ad agenti atmosferici, sollevamento di pesi (secchi d’acqua, materiale di consumo, buste dei rifiuti) e mantenimento di posture scorrette (piegamenti e torsioni); che ha svolto inoltre mansioni di accoglienza di alunni portatori di handicap gravi, con esposizione ad agenti atmosferici e sollevamento di pesi rilevanti, di riordino del materiale della palestra, con sollevamento di pesi rilevanti, di taglio dell’erba del giardino esterno almeno tre volte all’anno, di manutenzione idraulica, di falegnameria, di manutenzione elettrica e di muratura e pittura; che, a causa delle mansioni svolte, ha contratto la malattia professionale “ernia discale L4/L5 e L5/S1, protrusione discale L3/L4, lombalgia con limitazione funzionale e sciatalgia sx”, con inabilità del 18%.

Con domanda del 28.6.2017 il lavoratore chiedeva all’Inail il riconoscimento della malattia professionale e la corresponsione dell’indennizzo spettante; ma la domanda veniva respinta con provvedimento del 25.11.2017 e il seguente ricorso amministrativo rimaneva senza riscontro.

La causa viene istruita in via documentale, mediante prove testimoniali e attraverso CTU Medico-Legale.

Il Tribunale evidenzia che, nonostante l’istruttoria testimoniale abbia confermato le mansioni svolte dal ricorrente, non sussiste nesso eziologico tra le mansioni svolte e la patologia contratta dal ricorrente, come accertato dal CTU.

Il Consulente ha concluso che “la patologia denunciata non è da ritenersi in rapporto esclusivo, ovvero concorrente, con l’attività lavorativa svolta e quindi può non essere considerata una malattia professionale “….”La patologia da cui risulta questi risulta affetto – spondilosi lombare con presenza di discopatie degenerative nel tratto compreso tra L3 e S1, protrusione discale L3 -L4, ernia discale L4 -L5 posteriore mediana, ernia discale di piccole dimensioni L5 -S1 paramediana destra, si riscontra frequentemente in pazienti della medesima fascia di età, anche appartenenti a categorie lavorative differenti, per cui, in assenza di mansioni lavorative che comportino una importante mobilizzazione manuale di carichi, l’esposizione alle vibrazioni, movimenti ripetitivi di flesso -estensione del rachide e l’esposizione persistente ad agenti atmosferici o l’insalubrità degli ambienti di lavoro, non è possibile stabilire una correlazione diretta tra l’attività lavorativa e la detta patologia, la quale è espressione di una sofferenza del complesso corpo vertebrale disco radice nervosa che si instaura nel tempo per sollecitazioni dirette, violente, ripetitive, alle quali non risulta essere stato esposto il ricorrente per il tipo di lavoro svolto “.

Il CTP di parte osserva che i rischi lavorativi non sarebbero stati adeguatamente valutati nell’elaborato peritale e sono enunciati astrattamente, senza calarli nel contesto di quanto allegato in ricorso e confermato dai testi.

Ebbene, osserva il Tribunale, il generico riferimento dei testi allo spostamento dei banchi (di cui non è dato conoscere dimensioni e peso, non essendo allegato alcunché sul punto) e degli arredi delle aule (non indicati), senza alcun ulteriore elemento di specificazione, è insufficiente ad integrare, e provare, quella “movimentazione di carichi pesanti” cui fa riferimento il CTP, che impropriamente discorre di “sollevamento dei banchi”, laddove i testi fanno riferimento allo “spostamento” degli stessi, mentre, per quel che concerne il sollevamento dei secchi d’acqua delle pulizie, appare quantomeno improprio discorrere di movimentazione di carichi pesanti, laddove non siano emersi elementi specifici in merito a alla presenza di volumi di acqua nei secchi superiori a quelli che ordinariamente si riscontrano nelle normali operazioni di pulizia.

Tantomeno, può ritenersi che la semplice apertura delle finestre della aule durante le pulizie abbia determinato l’ esposizione del ricorrente ad “agenti atmosferici patogeni”.

Per contro, risultano condivisibili le argomentazioni svolte dall’Istituto convenuto, laddove richiama il rigore con cui deve accertarsi la causalità lavorativa nel caso di malattie ad eziologia multifattoriale, come nel caso di malattie muscolo – scheletriche, non sulla base della mera probabilità statistica, ma valutando in concreto, secondo i canoni della probabilità logica, l’inoperatività di decorsi causali alternativi:

Su queste premesse l’Inail ha rilevato che dopo i 50 anni di età l’85% – 95% delle persone ha segni di degenerazione discale e che non vi sono al momento evidenze a supporto di un nesso causale tra attività lavorative ed ernie e protrusioni cervicali, se non alcune indicazioni relative alla categoria dei piloti di aereo e degli autisti professionisti.

In buona sostanza, non sono emersi elementi idonei a far ritenere una incidenza quantomeno concausale delle attività lavorative svolte dal ricorrente nella genesi della patologia insorta.

Il ricorso del lavoratore viene respinto, con spese di giudizio a carico della parte soccombente, mentre le spese di CTU Medico-Legale vengono poste a carico di entrambe le parti in solido.

Avv. Emanuela Foligno

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