La nomina, nel corso del giudizio, di un secondo procuratore non autorizza, di per sé sola, in difetto di univoche espressioni contrarie, a presumere che la stessa sia fatta in sostituzione del primo

Deve in tal caso presumersi che ne sia stato aggiunto a questi un altro, e che ognuno di essi sia munito di pieni poteri di rappresentanza processuale della parte.

La vicenda

Il ricorrente si doleva del fatto che la Corte di appello avesse attribuito rilievo alla rinuncia al mandato di uno dei suoi avvocati: rinuncia che tuttavia, era stata prodotta solo con la memoria di replica nel giudizio di secondo grado, allorquando l’appellante aveva formulato una nuova prospettazione dei fatti con riguardo al tema della legittimazione del nuovo difensore a ricevere l’atto di impugnazione

Secondo l’istante, la conclusione cui era pervenuta la Corte di appello non poteva condividersi, in mancanza della tempestiva produzione, in primo grado, della predetta rinuncia.

Il motivo non è stato però, accolto dai giudici della Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 17291/2019). Ed invero, nel caso di specie, non esisteva alcuna evidenza documentale relativa al fatto che alla data della notifica della sentenza del Tribunale da parte del ricorrente il primo difensore avesse rinunciato al mandato.

La Corte di merito avrebbe dovuto piuttosto verificare se la rinuncia fosse ricavabile da altri elementi processuali.

Infatti, per la rinuncia al mandato da parte del procuratore ad litem non è prescritto alcun atto formale, e quindi la rinuncia può desumersi da atti che dimostrino l’abbandono, da parte del procuratore, delle sue funzioni, in coincidenza con l’assunzione di esse da parte di altro procuratore: tale giudizio compete al giudice del merito ed è sottratto al sindacato di legittimità (Cass. 29 agosto 1973, n. 2396); in particolare, la rinuncia del difensore al mandato può avvenire per facta concludentia, ma in tal caso non basta la sola assenza del difensore dalle udienze, occorrendo anche altri fatti i quali, considerati insieme a detta assenza, inducano a ritenere cessato il rapporto tra la parte ed il difensore, secondo l’apprezzamento del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato (Cass. Sez. U. 7 ottobre 1981, n. 5260).

La redazione giuridica

Leggi anche:

PROCURA ALLE LITI INESISTENTE: L’AVVOCATO PAGA LE SPESE PROCESSUALI

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui