Se il diritto al risarcimento è connesso alle lesioni subite a seguito del sinistro il termine prescrizionale è lungo e agganciato alla fattispecie penale di lesioni colpose (Tribunale di Foggia, Sez. I, Sentenza n. 981/2021 pubbl. il 22/04/2021 RG n. 3094/2011)

Il proprietario del ciclomotore Vespa cita a giudizio il proprietario e la Compagnia assicuratrice del furgone Fiat Ducato onde vedersi riconoscere il diritto al risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro stradale avvenuto il 14.8.2008.

Deduce l’attore che la responsabilità del sinistro sia interamente del furgone Ducato che non si fermava allo stop e andava a scontrarsi con la Vespa.

Si costituisce in giudizio la Compagnia d’Assicurazione eccependo preliminarmente la prescrizione dell’azione, la nullità dell’atto di citazione e, nel merito, contestando l ‘avversa domanda.

La causa viene istruita attraverso prove testimoniale e CTU Medico-Legale.

Preliminarmente il Tribunale rigetta l’eccezione di prescrizione avanzata dalla convenuta con riferimento alla domanda attorea .

L’art. 2947 c.c., dispone una prescrizione quinquennale per il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito (art. 2947 c. 1 c.c.); una prescrizione biennale per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli (art. 2947 c. 2 c.c.); una prescrizione più lunga, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione ultrabiennale.

La Suprema Corte ha più volte precisato che la prescrizione più favorevole si applica indipendentemente dalla promozione dell’azione penale, giacché il maggior termine prescrizionale è correlato all’astratta previsione dell’illecito come reato, non già alla condanna penale.

Inoltre, i Giudici di legittimità hanno precisato che “in tema di diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli, la disposizione dell’art. 2947 c.c., comma 3, che prevede, ove il fatto che ha causato il danno sia considerato dalla legge come reato, l’applicabilità all’azione civile per il risarcimento, in luogo del termine biennale stabilito dal comma 2, dello stesso articolo, di quello eventualmente più lungo previsto per detto reato, è invocabile da qualunque soggetto che abbia subito un danno patrimoniale dal fatto considerato come reato dalla legge, e non solo dalla persona offesa dallo stesso, ove detto danno sia conseguenza risarcibile dello stesso fatto-reato e, dunque, ad esso collegato eziologicamente anche in via mediata e indiretta, secondo il criterio della regolarità causale”.

Il danno di cui l’attore invoca il risarcimento è connesso alle lesioni subite a seguito del sinistro e, quindi, deve riconoscersi la sussistenza di un termine prescrizionale agganciato alla relativa fattispecie penale, ossia le lesioni colpose.

Orbene, poiché il sinistro in esame si è verificato nel 2008 e il giudizio è stato introdotto nel 2011, non è decorsa la prescrizione quinquennale.

Ancora in via preliminare, viene disattesa l’eccezione sollevata dalla parte convenuta, di nullità della citazione per indeterminatezza della domanda con riferimento all’esposizione dei fatti.

Il Tribunale richiama l’indirizzo di legittimità secondo cui, non sussiste nullità dell’atto introduttivo del giudizio qualora non sia stata esattamente quantificata monetariamente la pretesa, se l’attore abbia indicato i titoli dai quali la stessa trae fondamento (Cass. n. 7074/2005) e che, in particolare, ” la declaratori a di nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l’identificazione dell’oggetto della domanda va operata avendo riguardo all’insieme delle indicazioni contenute nell’atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall’altro, che l’oggetto deve risultare “assolutamente” incerto; in particolare, quest’ultimo elemento deve essere vaglia to in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all’attore di specificare sin dall’atto introduttivo, a pena di nullità, l’oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell’esigenza di porre immediatamente il convenuto n elle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al Giudice l’immediata contezza del thema decidendum); con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte ” (Cass. n. 1681/2015).”

Nel concreto, sono chiari sia l’esposizione dei fatti di causa, sia l’oggetto della domanda, in quanto l’attore ha quantificato esattamente la misura del risarcimento, allegando le cartelle cliniche e la documentazione medica attestanti i danni richiesti.

Ciò posto, venendo al merito della domanda, il Tribunale la ritiene infondata.

Innanzitutto, né l’attore, né la convenuta hanno chiesto, in via subordinata, l’accertamento della responsabilità concorrente della controparte in ordine alla causazione del sinistro oggetto di causa.

Ebbene, in caso di scontro tra veicoli:

  • il conducente non si libera con la prova di aver posto in essere un comportamento ineccepibile, avuto conto delle circostanze di tempo e di luogo del sinistro; è necessario che egli fornisca l’indicazione di un a causa esterna alla sua sfera di comportamento inevitabile ed imprevedibile, la quale può anche risultare dall’accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell’evento dannoso, comunque non evitabile da parte del conducente;
  • in ogni caso, per liberarsi dalla responsabilità di cui all’art. 2054 c.c., non basta la prova di aver condotto il veicolo diligentemente, osservando tutte le prescrizioni del codice della strada, ivi compresa quella di adeguare l’andatura del mezzo alle condizioni di tempo e di luogo della rete viaria; l’orientamento prevalente, infatti, ritiene che il conducente del veicolo coinvolto nell’incidente, anche se non ha violato le norme sulla circolazione, è tenuto a compiere una manovra di emergenza per evitare il sinistro; l’unico caso in cui il conducente del veicolo non è obbligato ad eseguire una manovra di fortuna si verifica quando, attese le circostanze del caso concreto, una qualche manovra di emergenza risulti impossibile;
  • la presunzione di eguale concorso di colpa, stabilita dal c. 2 dell’art. 2054 c.c., ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l’evento dannoso; inoltre, in assenza di una espressa richiesta della parte, l ‘applica zione da parte del Giudice dell ‘art. 2054 e l’affermazione del concorso di colpa del danneggiato danno luogo ad una pronuncia ultra petita partium.

Ciò posto, sul luogo del sinistro non sono intervenute le autorità e l’unico teste oculare ha confermato il verificarsi del sinistro, ed ha riferito di trovarsi, al momento dell ‘incidente, sulla strada di servizio parallela alla Strada Statale 17, e che, dopo essersi immesso su quest’ultima, veniva superato da uno scooter Vespa di colore rosa, che subito dopo veniva impattato da un furgone Fiat Ducato proveniente dalla statale 16.

Tuttavia, né il conducente della Vespa, né il conducente del Ducato hanno dimostrato di avere condotto il proprio veicolo diligentemente, osservando tutte le prescrizioni sulla circolazione, né di aver posto in essere una manovra di emergenza per evitare il sinistro, ovvero che tale manovra era , nella specie , impossibile.

Il testimone oculare si è limitato a dichiarare che la vespa veniva impattata dal furgone Fiat Ducato che proveniva dalla rampa di immissione della statale 16 nella statale 17, e urtava la moto lateralmente sulla fiancata destra.

Di talchè la versione offerta dal testimone circa la esatta dinamica del sinistro è generica e, comunque, inidonea a ritenere esclusivamente responsabile del sinistro il conducente del furgone Fiat Ducato.

La Compagnia assicuratrice convenuta ha invocato una C.T.U. ricostruttiva dell ‘evento, ma, all’invito del Giudice di riferire sulla disponibilità del furgone al fine di verificare la possibilità di espletare la CTU dinamica, nulla ha riferito.

In ogni modo, sottolinea il Tribunale, in mancanza di espressa domanda circa l’applicazione del principio sul concorso di colpa ex art. 2054 c. 2, c.c., l’affermazione del predetto concorso nel caso concreto darebbe luogo ad una pronuncia ultra petita partium e, per tale ragione, la domanda attorea non può essere accolta.

Le spese processuali e quelle di CTU Medico-Legale seguono la regola della soccombenza.

In conclusione, il Tribunale rigetta la domanda proposta dall’attore; condanna l’attore al pagamento, in favore della convenuta delle spese del giudizio liquidate in euro 4.835 ,00, oltre accessori e pone le spese di CTU a carico di parte attrice.

Avv. Emanuela Foligno

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