La domanda di malattia professionale viene respinta per carenza di prova sulle effettive mansioni lavorative idonee a determinare la genesi della patologia lamentata (Corte d’Appello di Milano, Sez. Lavoro, Sentenza n. 547/2021 del 29/04/2021- RG n. 984/2020)

Il Tribunale di Milano, rigettava il ricorso proposto dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro e condannava l’attore al pagamento delle spese di lite.

Il lavoratore deduceva:

  • di avere dal 1 Gennaio 2004 lavorato alle dipendenze della Società resistente presso la sede operativa di Buccinasco, con inquadramento al 4^ livello del C.C.N.L. per i dipendenti delle aziende del commercio e terziario e mansioni di autista;
  • di essersi dapprima occupato della gestione del magazzino con mansioni suppletive di autista e poi, col tempo, e precisamente dal 2012, di aver gestito anche il rapporto con i privati ;
  • di essersi occupato di operazioni di movimentazione carichi in magazzino nonché di effettuare le consegne alla clientela dei materiali ordinati (laminati in legno) realizzati e commercializzati dalla ricorrente con un dispendio di attività fisica non indifferente atteso che lo scarico della merce e la relativa consegna al piano del prodotto imballato il più delle volte aveva un peso rilevante (dai 20 kg in su) ed avveniva a mano.

Ciò posto, il lavoratore impugnava il licenziamento intimatogli per superamento del periodo di comporto sostenendo, da un lato la natura professionale della sofferta patologia lombo sacrale con sovraccarico del rachide lombare e dall’altro che, essendo la malattia ascrivibile alla responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c., l’assenza per malattia non potesse essere conteggiata nel periodo di comporto.

Il Tribunale, espletata la prova orale, rigettava la domanda e osservava: “Pacifico che il ricorrente fosse autista, controverso invece il fatto che abbia svolto manualmente ed in maniera continuativa attività di carico e scarico della merce. Sul punto le testimonianze risultano contraddittorie; un teste ha riferito che capitava che il ricorrente dovesse scaricare la merce senza l’ausilio degli appositi mezzi di scarico, mentre altri testi hanno negato la circostanza escludendo che il ricorrente dovesse provvedere allo scarico della merce senza l’ausilio di appositi mezzi …Va altresì considerato che tale conclusione trova conferma anche all’esito negativo del procedimento di accertamento della malattia professionale da parte dell’INAIL”.

Il lavoratore propone gravame, ma la Corte d’Appello ritiene le doglianze infondate.

Il lavoratore deduce una contraddittoria e carente motivazione della sentenza impugnata in ordine all’interpretazione e valutazione delle dichiarazioni rese dai testi in ordine alle effettive mansioni svolte che avrebbero determinato la genesi della malattia professionale.

Osserva, inoltre, che dalle dichiarazioni rese risulta provato che venivano eseguite le operazioni di carico merce (dal magazzino sul furgone) unitamente al magazziniere di turno e le operazioni di scarico e consegna merce al destinatario quasi sempre da solo; le consegne venivano eseguite quasi tutti i giorni.

Di talchè, secondo l’appellante, sarebbe stato dimostrato che tutti i giorni lo stesso era costretto, dapprima a caricare sul furgone colli contenenti tavole pesanti 20 -25 Kg cadauno, recarsi agli indirizzi di consegna ed ivi provvedere, quasi sempre da solo al relativo scarico e consegna al domicilio.

Secondo la Corte di merito le censure avanzate non colgono nel segno.

Innanzitutto vengono condivisi gli assunti della società appellata circa le criticità dell’atto di appello proposto.

Il datore di lavoro ha rilevato che “il ricorrente non si è nemmeno peritato di riproporre le deduzioni in fatto ed in diritto di cui al primo grado , impedendo l’effetto devolutivo tipico del gravame “; che ” confrontando i ricorsi ex artt. 414 e 434 cpc emerge che nel presente appello non sono state riportate le deduzioni inerenti : la storia clinica del ricorrente , la sussistenza di tecnopatia e la responsabilità datoriale” ; che “parte avversa non ha riproposto l’imprescindibile domanda di accertamento di illegittimità , inefficacia , nullità del licenziamento sollevato in primo grado” ; che “la domanda di reintegra non è stata proposta” ; che “la domanda sub 3 dell’appello è tecnicamente nuova , posto che si chiede la condanna al pagamento di somme differenti rispetto a quelle stabilite in primo grado”.

Difatti, secondo la Corte, l’appello si limita ad una valutazione critica delle prove testimoniali assunte in primo grado, senza riportare compiutamente le deduzioni in fatto ed in diritto a sostegno della domanda svolta; in punto di diritto, va rilevato che, invece, l’art. 434 c.p.c. impone che nell’atto di appello siano rispettate le prescrizioni dell’art. 414 c.p.c., fra le quali una compiuta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda .

Inoltre, l’appellante non ripropone la domanda di declaratoria di illegittimità dell’intimato licenziamento e quella inerente la reintegra.

Ed ancora, il fondamento delle domande risarcitorie non è congruamente giustificato laddove l’appellante invoca un danno non patrimoniale, senza spiegare quale sia.

Tali argomentazioni appaiono di per sé dirimenti, anche laddove si vogliano considerare riproposte correttamente le domande di primo grado.

In primo grado il lavoratore ha correttamente richiamato un consolidato principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità e cioè che “l’assenza per una malattia professionale ascrivibile alla responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c.. non può essere conteggiato nel periodo di comporto ai fini del licenziamento del lavoratore per superamento del periodo di comporto”.

Anche recentemente la Suprema Corte ha ribadito “le assenze del lavoratore dovute ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale, in quanto riconducibili alla generale nozione di infortunio o malattia contenuta nell’art. 2110 c.c., sono normalmente computabili nel previsto periodo di conservazione del posto, mentre, affinché l’assenza per malattia possa essere detratta dal periodo di comporto, non è sufficiente che la stessa abbia un’origine professionale, ossia meramente connessa alla prestazione lavorativa, ma è necessario che, in relazione ad essa ed alla sua genesi, sussista una responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c.”.

Nello specifico, la computabilità delle assenze del lavoratore dovute ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale nel periodo di comporto non si verifica nelle ipotesi in cui l’infortunio sul lavoro o la malattia professionale non solo abbiano avuto origine in fattori di nocività insiti nelle modalità di esercizio delle mansioni e comunque presenti nell’ambiente di lavoro, e siano pertanto collegate allo svolgimento dell’attività lavorativa, ma altresì quando il datore di lavoro sia responsabile di tale situazione nociva e dannosa, per essere egli inadempiente all’obbligazione contrattuale a lui facente carico ai sensi dell’art. 2087 c.c. norma che gli impone di porre in essere le misure necessarie secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica – per la tutela dell’ lintegrità fisica e della personalità morale dei lavoratori, atteso che in tali ipotesi l’impossibilità della prestazione lavorativa è imputabile al comportamento della stessa parte cui detta prestazione è destinata.

Ebbene, quando si deduce responsabilità del datore di lavoro per violazione delle disposizioni dell’art. 2087 c.c., il lavoratore deve allegare e dimostrare l’esistenza del fatto materiale e le regole di condotta presumibilmente violate e che sono poste a presidio dell’integrità fisica e della personalità morale dei presta tori di lavoro.

Considerato ciò, viene dato atto che nel ricorso introduttivo il lavoratore non ha allegato le regole di condotta che il datore di lavoro avrebbe violato e tale lacuna non risulta superata dalle prove testimoniali.

Nella perizia Medico-Legale di parte ricorrente si legge:

“(……. ) Dal 1998 al luglio 2018 ha prestato lavoro come magazziniere presso l’azienda di Buccinasco. Durante questo periodo e durante l ‘attività precedente ha svolto attività presso il magazzino centrale mobilizzando materiali mediante carrello elevatore e transpallet e come autista (patente C) consegnando materiali ad altri magazzini. Negli ultimi 5 -6 anni la vendita dei materiali è stata estesa anche a privati di conseguenza le consegne di materiali è stata estesa anche alle abitazioni degli acquirenti. Questa attività era effettuata in due operatori e comportava una movimentazione manuale di carichi compresi tra 10 kg e 30 kg, che spesso era svolta in condizioni disagiate per assenza o impossibilità di usare montacarichi e/o ascensore. Da agosto 2018 il lavoratore è stato in malattia fino al febbraio 2019, quando è stato licenziato dal datore di lavoro per superamento del periodo di comporto (… ) Il lavoratore ha lavorato per 22 anni come magazziniere, attività che comporta la movimentazione di carichi sia manuale che ausiliata . ln particolare, presso il magazzino centrale vi era disponibilità di mezzi di movimentazione merci come carrelli elevatori e transpallet e l’uso corretto di tali ausili certamente limitava il rischio biomeccanico. Al contrario, il carico e scarico di materiale presso le abitazioni dei privati, eseguito con continuità negli ultimi 5 -6 anni senza la disponibilità di ausili, può aver causato un sovraccarico biomeccanico a livello del rachide lombare sia per le caratteristiche dei pesi sollevati (10 -30 Kg) sia per le condizioni non ideali di sollevamento in quanto i carichi venivano trasportati manualmente lungo le scale dei condomini per la consegna al piano “.

Ebbene si evince che la patologia accertata e lamentata è ricondotta allo svolgimento con carattere di continuità negli ultimi cinque – sei anni di consegne di materiale a privati, in condizioni disagiate, di pesi dai 10 ai 30 KG. Nella stessa relazione medica si afferma tuttavia che le consegne erano comunque effettuate da due operatori: appare allora smentito quanto asserito dal ricorrente di avere eseguito consegne senza ” l’aiuto di nessuno “. Inoltre, che la medesima relazione da’ atto che la movimentazione di carichi presso il magazzino avveniva con l’ausilio di mezzi meccanici.

Ad ogni modo, osserva la Corte, non risulta provata la circostanza di avere provveduto con continuità negli ultimi cinque – sei anni alla consegna di materiali a privati nelle condizioni disagiate descritte.

In senso contrario, secondo la Corte, non appaiono decisive le dichiarazioni testimoniali.

Per tali ragioni l’appello viene integralmente rigettato con condanna del lavoratore al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 2.000,00, oltre accessori.

Avv. Emanuela Foligno

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