Qualora l’errata diagnosi di gravidanza tubarica fosse stata corretta ed il trattamento tempestivo, non si sarebbero verificati l’emoperitoneo e il conseguente intervento chirurgico (Tribunale di Roma, Sentenza n. 7270/2021 del 28/04/2021 – RG n. 65981/2016)

La paziente e il suo coniuge citano a giudizio l’Asl Roma 2 onde vedere accertata e dichiarata la responsabilità in relazione ai danni subiti a causa dell’erronea attività professionale medica prestata.

A sostegno della domanda espongono:

  • di essere già sottoposta nel mese di gennaio 2008 ad intervento di salpingectomia sinistra per gravidanza tubarica, in data 20.05.2010 si era recata presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale, avendo accusato fitte addominali e dolori minzionali; veniva quindi rilevata la presenza di una “camera gestazionale endouterina contenente embrione unico vivo” e diagnosticata una “minaccia di aborto alla VII settimana” con prognosi di 15 giorni e prescrizione di terapia antiabortiva;
  • in data 29.05.2010, accusando dolori, l’attrice era tornata presso l’Ospedale e, dopo l’esecuzione di ecografia, era stata diagnosticata una “gravidanza extrauterina, emoperitoneo, addome acuto, metrorragie”; quindi era stata ricoverata e sottoposta ad intervento chirurgico di salpingectomia destra;
  • di avere fatto ricorso a ripetuti tentativi di fecondazione assistita, i quali non avevano avuto buon fine;
  • accusando sintomatologia dolorosa a causa dell’asportazione della tuba, nel maggio del 2013, era stata sottoposta ad intervento chirurgico a fronte di diagnosi di “iperplasia polipoide dell’endometrio. Fibromatosi uterina. Severa sindrome aderenziale”, e, nel maggio 2014, era stata sottoposta ad ulteriore intervento per l ‘asportazione di cisti ovarica e di aderenze.

Deducono, quindi, che i sanitari dell’Ospedale in data 20.05.2010, con condotta imprudente, negligente ed imperita, avevano posto in essere un grave errore diagnostico, confondendo una gravidanza tubarica con una normale gravidanza uterina, rilevavano che, da tale errore, era derivata l’evoluzione della gravidanza biologica e la necessità di sottoposizione dell’attrice ad attività chirurgica d’urgenza volta all’asportazione della tuba destra, laddove invece una tempestiva diagnosi di gravidanza tubarica in data 20.05.2010 avrebbe consentito l’utilizzo di una terapia farmacologica o chirurgica che salvaguardasse la tuba destra, consentendo così all’attrice la possibilità di avere successivamente un figlio.

Si costituisce l’Asl Roma 2 eccependo la prescrizione del diritto azionato quanto al coniuge della donna, in presenza di responsabilità di natura extracontrattuale, e rilevando, nel merito, il corretto adempimento della prestazione sanitaria svolta.

In particolare, evidenzia la Struttura, come il presunto ritardo diagnostico non potesse avere avuto alcuna incidenza causale con i danni allegati, atteso che, anche qualora in data 20.05.2010 fosse stata diagnosticata la gravidanza extrauterina, l’intervento indicato sarebbe stato comunque la salpingectomia, non essendo praticabili alternative terapeutiche.

La causa viene istruita attraverso la produzione documentale e con l’espletamento di CTU Medico-Legale, al cui esito la domanda azionata risulta fondata.

Gli attori allegano la negligente esecuzione della prestazione professionale resa dai sanitari dell’Ospedale, in particolare contestando l’erronea diagnosi posta in essere in data 20.05.2010, dalla quale sarebbero derivati danni biologici e morali.

Dalla CTU, che il Giudice condivide integralmente, emerge che ” il trattamento conservativo ( salpingotomia), la chirurgia intermedia ( salpingectomia parziale) e il trattamento radicale ( salpingectomia) sono le opzioni chirurgiche disponibili per il trattamento di una gravidanza tubarica. Di fondamentale importanza è la cosiddetta valutazione ” caso per caso” sulla chirurgia più appropriata da eseguire per quella paziente nello specifico…secondo le linee guida RCOG la salpingotomia laparoscopica deve essere quindi considerata come trattamento di prima scelta nella gestione della gravidanza tubarica in presenza di malattia tubarica controlaterale e/o desiderio di fertilità futura ” ..(..).. ” dallo studio della documentazione clinica relativa alla prestazione professionale dei sanitari di pronto soccorso dell’Ospedale in data 20 maggio 2010 emerge in maniera inequivocabile un errore diagnostico da parte degli stessi. Risulta infatti dalla cartella clinica di pronto soccorso l’esecuzione di un esame ecografico ( “eco office”) che menzionava testualmente, tra le altre cose, il riscontro di una camera gestazionale “enoduterina” nonché una piccola “zona di distacco” della stessa. Tali reperti sono stati clamorosamente smentiti dagli eventi successivi ove si consideri che a distanza di pochi giorni da tale esame ecografico la paziente si presentava nuovamente presso il medesimo pronto soccorso, a causa di abbondanti perdite ematiche, ove un nuovo esame ecografico ( “eco office”) rivelava che, contrariamente a quanto descritto nove giorni prima, la gravidanza era in realtà extrauterina…l’aver interpretato quale gravidanza intrauterina, peraltro in una paziente in preda a sintomatologia dolorosa addominale, una condizione di gravidanza ectopica costituisce un errore inescusabile da parte dei sanitari di pronto soccorso che hanno prestato la propria assistenza alla odierna attrice in data 20 maggio 2010. Né parte convenuta, cui spetta l’onere di fornire la prova liberatoria per sollevarsi dall’ipotesi di responsabilità, ha fornito le immagini dell’esame ecografico effettuato in tale circostanza al fine di valutarne la correttezza relativamente alla metodica nonché alla interpretazione delle relative immagini ” ..(..).. “qualora la diagnosi di gravidanza tubarica fosse stata correttamente formulata in data 20.05.2010 va rilevato come, comunque, non si sarebbe potuto agire mediante osservazione e attesa ovvero mediante somministrazione di Metotrexate (terapia conservativa). La presenza di un embrione di 12,5 mm dotato di BFC, infatti, non avrebbe consentito di intraprendere né una condotta medica di osservazione e di attesa né una terapia conservativa medica con MTX…la presenza di battito cardiaco in gravidanza tubarica rende l’intervento conservativo (salpingotomia) non sicuro per l’alta probabilità della permanenza di tessuto gravidico in tuba nonché per l’elevata incidenza di reintervento per salpingectomia (maggior parte dei casi) ” ..(..).. ” alla data della mancata diagnosi…la salpingotomia su gravidanza tubarica con battito sarebbe stata controindicata proprio dalla presenza del battito cardiaco embrionale e comunque gravata da elevata probabilità di insuccesso per permanenza di tessuto coriale in tuba che avrebbe molto verosimilmente obbligato a nuova chirurgia, di tipo demolitivo “.. (..)..” Il trattamento chirurgico posto in essere la sera del 29 maggio 2010 – per emoperitoneo da rottura tubarica (sede di gravidanza extrauterina) – era l’unico praticabile nel concreto, trattandosi di paziente emodinamicamente instabile. In questi casi è infatti prevista la laparotomia con salpingectomia nella pressocché totalità dei casi ” ..(..).. ” la probabilità di conservare la tuba residua -sede della gravidanza ectopica – nel caso in cui la diagnosi fosse stata correttamente effettuata in data 20 maggio 2010, sarebbe stata molto bassa, dal momento che la gravidanza tubarica con embrione dotato di attività cardiaca, qualora sottoposta a terapia chirurgica conservativa ( salpingotomia), con elevata probabilità necessita di una successiva salpingectomia per l’elevata percentuale con cu i si verifica il residuare nella tuba di tessuti del troboflasto “…(..).. “qualora la diagnosi del 20 maggio 2010 fosse stata corretta ed il trattamento tempestivo, non si sarebbero verificati l’emoperitoneo, con conseguente trattamento chirurgico laparotomico d’urgenza, e la successiva sindrome aderenziale che ha necessitato il duplice ricorso al bisturi nel corso degli anni successivi ( 2013 e 2014), per procedure di viscerolisi e omentectomia. Alla luce di quanto sopra, la sindrome aderenziale e l’inevitabile disagio psichico derivanti dalle conseguenze dell’errore diagnostico del 20 maggio configurano un danno biologico permanente, riconducibile a responsabilità professionale dei convenuti, valutabile nella misura del 10% del totale … il maggior danno biologico assoluto, derivante da responsabilità professionale dei convenuti, è valutabile nella misura di giorni 30 ed il maggior danno temporaneo al 50%, da medesima causa, è valutabile in ulteriori 30 giorni”.

Ergo, la CTU ha accertato la non corretta esecuzione della prestazione professionale e la riconducibilità all’errore diagnostico della sindrome aderenziale e del danno psichico conseguente, mentre ha escluso la derivazione causale dall’errore diagnostico della asportazione della tuba residua con conseguente impossibilità di procreazione per via naturale.

Ai fini della liquidazione vengono utilizzate le Tabelle romane, addivenendosi per il danno biologico all’importo di euro 18.715,67, oltre euro 3.318,00 per inabilità assoluta e di euro 1.659,00 per inabilità relativa al 50% , per un totale di euro 23.692,67.

Inoltre, il Tribunale accoglie la domanda di personalizzazione invocata dall’attrice nella misura del 10%, per un totale pari ad euro 26.061,93 a titolo di danno non patrimoniale ai valori attuali.

Le spese di lite e quelle di CTU Medico-Legale, in base al criterio della soccombenza, vengono addossate alla parte soccombente.

In conclusione, il Tribunale di Roma accoglie parzialmente la domanda attorea e condanna l’Azienda ASL Roma 2, in persona del legale rappresentante, al risarcimento in favore degli attori della somma di euro 29.879,86, oltre interessi legali, condanna altresì l’Azienda ASL Roma 2 al rimborso, in favore degli attori, delle spese di lite liquidate in euro 6.000,00, oltre accessori.

§§

La decisione qui a commento, ineccepibile nel merito, presenta comunque a parere di chi scrive due vulnerabilità.

La prima: non risulta compiutamente motivata la personalizzazione del danno biologico, limitandosi il Tribunale a richiamare l’indirizzo di legittimità.

La seconda: non risulta motivato l’accollo integrale delle spese di lite alla parte convenuta in considerazione dell’accoglimento parziale della domanda attorea. Tale circostanza richiederebbe, invece, una compensazione parziale delle spese quantomeno nella misura di 1/3.

Questa è l’ennesima dimostrazione che in punto di liquidazione delle spese di lite, nonostante il preciso e severo intervento della Suprema Corte al riguardo, i Tribunali continuano a liquidare in maniera differente.

Avv. Emanuela Foligno

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