La responsabilità del datore di lavoro per la morte del dipendente

0
datore di lavoro

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a carico del datore di lavoro per la morte di un proprio dipendente trafitto dalla sbarra di ferro posto a protezione dell’ingresso del sito di stoccaggio dei rifiuti

Il processo a carico del datore di lavoro

All’esito di giudizio ordinario, il Tribunale di Benevento aveva condannato gli imputati in ordine al reato di omicidio colposo in violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione ciascuno (riconosciute le circostanze attenuanti generiche) pena sospesa, oltre al risarcimento dei danni cagionati alla parte civile costituita.

La contestazione riguardava il delitto previsto e punito dall’art. 81 c.p., parte prima e artt. 113, 40 cpv. e 589 cpv c.p. perché per violazione delle disposizioni concernenti la prevenzione degli infortuni sul lavoro e, quindi per colpa specifica, concorrevano a cagionare un evento che avevano l’obbligo giuridico di impedire.

La vicenda

Accadeva, difatti che, un dipendente della società operante nel settore ecologico con mansioni di conducente, recandosi al sito di stoccaggio dei rifiuti del Comune, veniva trafitto dalla sbarra di ferro posta a protezione dell’ingresso che gli penetrava l’ipocondrio sinistro, fino a trapassargli il tronco.

La responsabilità dei due imputati era nella specie consistita, quanto al primo (il responsabile della sicurezza del sito) nell’aver omesso di far possedere alla barriera metallica di accesso al sito i necessari requisiti di resistenza e di idoneità, “non possedendo la sbarra un dispositivo di sicurezza idoneo a assicurarle, in fase di apertura, la stabilità”; il secondo (il datore di lavoro), per non aver valutato lo specifico rischio insito nel prestare attività lavorativa nel sito di stoccaggio assicurato con la detta sbarra, non fornendo alcun presidio al malcapitato e tollerando che la situazione permanesse con il pericolo concreto di cagionare infortuni come quello mortale in effetti verificatosi.

Entrambi, pertanto, con condotte separate ma cooperanti, avevano cagionato la morte del povero operaio.

La Corte d’Appello di Napoli confermava la decisione; la vicenda è pertanto giunta al vaglio dei giudici della Suprema Corte di Cassazione che hanno condiviso l’assunto secondo cui “il principio di colpevolezza richiede sempre la previa verifica, in concreto, sia della sussistenza della violazione – da parte del garante – di una regola cautelare (generica o specifica), sia della prevedibilità ed evitabilità dell’evento dannoso, che la regola cautelare violata mirava a prevenire (c.d. concretizzazione del rischio), sia la sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l’evento dannoso”. (Sez. Un. 38343/2014).

Nel solco di tali principi, la corte distrettuale aveva correttamente individuato la responsabilità del datore di lavoro il quale avrebbe dovuto verificare se il luogo fosse adeguato a consentire che i suoi operai svolgessero la propria attività in condizioni di sicurezza: “certamente, non poteva dirsi assicurata in maniera idonea a prevenire incidenti la sbarra allora esistente, che era basculante e non aveva un blocco che ne consentisse il fermo in posizione di apertura”.

Il riferimento normativo

L’art. 4 del D.Lgs. n. 626 del 1994, rubricato “obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto” prevede, infatti, che: “1. Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell’attività dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, valuta, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché, nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.

 All’esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento contenente: a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; b) l’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a); c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

Il datore di lavoro: a) designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all’azienda secondo le regole di cui all’art. 8; c) nomina, nei casi previsti dall’art. 16, il medico competente”.

A sua volta l’art. 11 (“Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi”) prevede che: “1. Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano più di 15 dipendenti, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indìce almeno una volta all’anno una riunione cui partecipano: a) il datore di lavoro o un suo rappresentante; b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; c) il medico competente ove previsto; d) il rappresentante per la sicurezza. 2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti: a) il documento, di cui all’art. 4, commi 2 e 3; b) l’idoneità dei mezzi di protezione individuale; c) i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute. 3. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. 4. Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano fino a 15 dipendenti, nelle ipotesi di cui al comma 3, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può chiedere la convocazione di una apposita riunione. 5. Il datore di lavoro, anche tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, provvede alla redazione del verbale della riunione che è tenuto a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione”.

Ebbene, a nessuno di tali obblighi il datore di lavoro aveva adempiuto.

Invero, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza, ha l’obbligo non solo di predisporre le misure antinfortunistiche, ma anche di sorvegliare continuamente sulla loro adozione da parte degli eventuali preposti e dei lavoratori, in quanto, in virtù della generale disposizione di cui all’art. 2087 c.c., egli è costituito garante dell’incolumità fisica dei prestatori di lavoro (Sez. 4, n. 4361 del 21/10/2014). E, qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è per intero destinatario dell’obbligo di tutela impostogli dalla legge fin quando si esaurisce il rapporto che ha legittimato la costituzione della singola posizione di garanzia, per cui l’omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile ad ognuno dei titolari di tale posizione (così Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012 in una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la responsabilità del datore di lavoro per il reato di lesioni colpose nonostante fosse stata dedotta l’esistenza di un preposto di fatto).

Per tutte queste ragioni il ricorso è stato rigettato con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali (Sezione Lavoro, sentenza n. 51150/2019).

La redazione giuridica

Leggi anche:

SANZIONATO IL DATORE DI LAVORO CHE INSTALLA TELECAMERE IN AZIENDA

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui