La responsabilità per i danni provocati dalla rete fognaria comunale

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rete fognaria

La decisione sopra indicata è stata selezionata per il particolare oggetto, ovverosia l’accertamento della responsabilità del Comune per i danni derivanti dalla fuoriuscita/sversamento e infiltrazioni di acque nere e liquami, nei terreni dell’attore provenienti dalla rete fognaria, posizionati sul manto stradale, adiacenti il fabbricato di proprietà (Tribunale di Latina, Sez. II, Sentenza n. 1707/2021 del 22/09/2021 RG n. 4154/2017)

Veniva esperito prima del giudizio ordinario, un procedimento cautelare che accertava la riconducibilità del fenomeno infiltrativo lamentato all’esclusiva responsabilità del Comune, in qualità di proprietario e custode della rete fognaria dalla quale provenivano i versamenti, escludendo al contempo l’eventuale corresponsabilità della società distributrice.

L’attore deduce che, nonostante l’ordinanza emanata in seguito a giudizio cautelare, ordinasse al Comune convenuto di porre in essere i dovuti accertamenti finalizzati a verificare le cause delle infiltrazioni, interdicendo eventuali allacci abusi alla condotta fognaria, tali accertamenti non si concludevano e i sversamenti delle acque reflue continuavano.

Viene disposta una CTU tecnica finalizzata ad accertare e confermare la natura e le cause dell’infiltrazione e l’entità dei danni eventualmente subiti dall’attore.

Innanzitutto, il Tribunale premette che gli impianti fognari, da chiunque realizzati, una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali, rientrano nella sfera di controllo del Comune che, come custode risponde ai sensi dell’art. 2051 c.c. dei danni eziologicamente collegati alla cosa, salva la prova del fortuito.

La CTU ha confermato che gli sversamenti di liquami all’interno della proprietà dell’attore provenivano da allacci abusivi alla rete fognaria, infatti il Consulente ha accertato la presenza di allacci non autorizzati.

Il CTU ha evidenziato: “alla presenza costante e attenta delle parti si deduce che indubbiamente i fenomeni infiltrativi e gli sversamenti di liquami avvenuti nella proprietà dell’attore, cessati al momento dell’ ispezione, erano derivati dai pozzetti contraddistinti con le lettere “A” “B” sia nell’ Elaborato Grafico – Stato dei Luoghi, nel Rilevo di Campagna, nonché nel Rilievo Aerofoto, frutto degli allacci illegittimi individuati.”

Ebbene, accertata la causa dei suddetti sversamenti, la responsabilità ai sensi dell’ art 2051 c. c. del Comune, in qualità di proprietario della rete fognaria , è del tutto pacifica atteso che un allaccio abusivo da parte di terzi, non integra gli estremi del caso fortuito, ma costituisce un’evenienza ragionevolmente prevedibile che il Comune avrebbe potuto e dovuto impedire, o alla quale comunque porre immediato rimedio, mediante gli accorgimenti posti in essere, con colpevole ritardo, solo dopo il ricorso ex art 669 duodecies cpc, ovvero mediante la chiusura e la sigillatura delle tubazioni e dei tombini.

Non configura una riduzione, o affievolimento degli obblighi di custodia e vigilanza da parte del Comune, la circostanza che al momento della condotta illecita posta in essere da terzi – nei confronti dei quali il convenuto potrà agire in regresso, la conduttura sulla quale si erano innestati gli allacci abusivi fosse non funzionante, stante comunque la sua astratta idoneità a fungere da collettore e canalizzatore di eventuali scarichi privati abusivi.

Per quanto riguarda la quantificazione del danno, l’attore ha allegato Perizia Giurata già prodotta nel giudizio cautelare ante causam; in tale elaborato si dà atto “del danneggiamento di n.25 piante di olivo, a causa della persistente presenza di liquido nel terreno, di cui n. 1 ormai secca, creando anche danni alla raccolta delle olive per via della sconosciuta e suscettibile natura del liquido in questione”.

Tale CTP non è stata specificamente contestata dal Comune che, anzi, nel proprio atto di costituzione dà atto del danneggiamento di n.25 piante di olivo.

Ebbene, la perizia di parte attrice fornisce validi parametri di riferimento ai fini della quantificazione del pregiudizio subito: i prezzi riportati sia delle piante che del dell’ olio ricavato, sono stati acquisiti, nel corso delle attività peritali, oltre che sulla base di indagini svolte su aziende di rilevanza nazionale, per gli aspetti generali, anche sulle produzioni locali, in particolare sulle produzioni di olive e di olio di piccoli impianti, come quello dell’attore.

Per tali ragioni, il Tribunale ritiene equo prendere in considerazione l’ omesso raccolto per due annate, con riferimento alle 25 piante danneggiate indicate nella CTP, nonché con riferimento al danneggiamento di 24 piante ed all’essiccazione di una, pervenendo alla somma complessiva di euro 5.000,00.

Le spese di giudizio, in ragione dell’ accoglimento parziale della domanda dell’attore vengono compensate per la metà e la restante quota segue la regola della soccombenza e viene posta a carico del Comune.

Invece, le spese della Consulenza Tecnica vengono poste a carico del Comune in quanto il Consulente ha accertato la riconducibilità degli sversamenti all’ omesso esercizio del potere di controllo e vigilanza da parte Comune, il quale ha posto rimedio solo tardivamente agli inconvenienti riscontrati e agli allacci abusivi sulla condotta fognaria.

Avv. Emanuela Foligno

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