La decisione tratta dei contenuti della cd lite temeraria. L’amministratore di sostegno di due soggetti fragili ricorre in Cassazione contro Monte dei Paschi di Siena avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze n. 1099/2021, pubblicata il 28 maggio 2021. La Suprema Corte afferma che l’accertamento della responsabilità processuale aggravata è un accertamento di fatto, che appartiene all’esclusiva valutazione della fase di merito e che non può, come tale, essere censurato in Cassazione (Corte di Cassazione, I civile, ordinanza 8 aprile 2025, n. 9200).
La Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Pistoia che aveva respinto la domanda, proposta dagli amministrati, avente a oggetto la risoluzione del contratto quadro di negoziazione e dell’operazione di acquisto di bond argentini per complessivi 158.315,24 euro, con le relative conseguenze, anche risarcitorie.
La motivazione dei Giudici di appello
- a) che la disposta consulenza tecnica di ufficio consentiva di rinvenire la ragione più liquida a sostegno del rigetto dell’appello nella circostanza che l’avvenuta adesione degli investitori all’offerta pubblica di scambio effettuata dalla Repubblica Argentina nel 2010 aveva determinato l’insussistenza di qualsivoglia perdita economico-finanziaria oggetto di possibile tutela, essendo rimasto contabilmente accertato che gli stessi avevano addirittura guadagnato dalla predetta operazione, rispetto alle somme originariamente investite in bond argentini, poi oggetto di default.
- b) che la predetta adesione all’offerta di scambio era qualificabile come novazione, come tale estintiva dell’originario rapporto obbligatorio per cui era causa.
- c) che tale novazione era espressamente estesa, per volontà degli stessi investitori, anche alle conseguenze risarcitorie connesse all’eventuale invalidità dell’originario acquisto di obbligazioni argentine.
- d) che il comportamento processuale degli investitori appellanti che, nonostante la piena consapevolezza dell’effetto novativo dell’accettazione dell’offerta di scambio, avevano coltivato la domanda di risarcimento del danno, era qualificabile come temerario, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cpc, sì da essere fonte di danno, equitativamente liquidato in 5.000 euro.
Il ricorso in Cassazione
Detto ciò, dinanzi alla Cassazione l’amministratore di sostegno lamenta l’erroneità della sentenza impugnata per aver omesso di rilevare che in appello gli investitori avevano formulato un’autonoma domanda di risarcimento del danno, chiaramente scollegata da quella originariamente riferita all’acquisto dei titoli argentini, ma invece connessa all’autonoma lesione subita dal patrimonio degli investitori per effetto del mancato integrale recupero dell’investimento iniziale al momento della proposizione della predetta domanda.
La censura è inammissibile, sia perché non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, identificabile nella chiara e inequivoca attribuzione all’adesione all’offerta pubblica di scambio di un valore novativo, espressamente esteso dagli stessi investitori a ogni profilo della domanda originariamente introdotta, sia perché in spregio ai requisiti di autosufficienza , non identifica quale sia il preciso tenore dell’invocata autonoma domanda risarcitoria, né come, dove e quando la stessa sarebbe stata ritualmente introdotta in lite (rispetto alle preclusioni di primo grado) e altrettanto ritualmente coltivata in appello (rispetto al superamento del divieto dei nova).
Un accertamento, quello della natura novativa del rapporto originario, che si mostra conforme all’insegnamento secondo cui, in termini di ambito oggettivo di applicazione all’intera domanda, è accertamento di merito effettuato dalla Corte territoriale che si sottrae al sindacato della Cassazione, nei termini della censura per come formulata.
La violazione del difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
Lamenta, inoltre, la violazione del difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato deducendo la nullità della sentenza per aver omesso di rilevare che gli investitori avevano espressamente formulato la domanda di risarcimento del danno incondizionata, su cui la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciare.
Gli Ermellini tacciano come inammissibile anche questa censura. Perché non identifica quale sia il preciso tenore dell’invocata autonoma domanda risarcitoria, né come, dove e quando la stessa sarebbe stata ritualmente introdotta in lite (rispetto alle preclusioni di primo grado) e altrettanto ritualmente coltivata in appello (rispetto al superamento del divieto dei nova).
Anche le altre censure risultano inammissibili perché non colgono il fatto che ha attribuito agli eventi accertati in corso di lite un effetto novativo rispetto al contenuto della domanda originariamente introdotta in lite dagli investitori.
La responsabilità processuale aggravata
Innanzitutto, l’accertamento della responsabilità processuale aggravata è un accertamento di fatto, che appartiene all’esclusiva valutazione della fase di merito e che non può, come tale, essere censurato in Cassazione.
Le doglianze, nel loro complesso, vorrebbero indurre la Cassazione a una riedizione del giudizio di fatto, dovendo solo rilevarsi che il rilievo dell’omissione di una circostanza fattuale per determinare la detta responsabilità appare conforme all’insegnamento (Sez. 6-3, Ordinanza n. 4136 del 21/02/2018), che viene espressamente ribadito, secondo cui, in materia di responsabilità processuale aggravata, condotte sintomatiche dell’elemento soggettivo della mala fede, o della colpa grave, non si ravvisano soltanto nella consapevolezza della infondatezza in iure della domanda, ma anche nella omessa deduzione di circostanze fattuali dirimenti ai fini della corretta ricostruzione della vicenda controversa.
In conclusione la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti a rifondere alla Monte dei Paschi di Siena le spese della fase di legittimità.
Avv. Emanuela Foligno