In sintesi, si contesta all’imputato di essersi attribuito la falsa qualità di Avvocato ed il falso nome di Lo.Fe. Il falso avvocato ha assunto gli incarichi di assistere il legale rappresentante di una S.r.l. in una procedura esecutiva promossa dalla società ed in una altra controversia con diversa società. Inoltre ha assunto l’incarico di occuparsi dell’apertura di un sinistro stradale presso la società assicuratrice Cattolica per conto dell’assicurato, in tal modo procurandosi ingiusti profitti con pari danno delle personali offese.
I fatti-reato in contestazione al falso avvocato risalgono al periodo che va dal luglio 2016 al luglio 2017.
Con sentenza del 6 giugno 2024 la Corte di Appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Udine, riduceva il risarcimento dei danni in favore delle parti civili ed in motivazione confermava l’intervenuta affermazione della penale responsabilità dell’imputato in relazione ai reati di sostituzione di persona ex artt. 404 e 61 n. 2 c.p. (capo 1 della rubrica delle imputazioni) e di truffa ex artt. 81 cpv., 640 c.p. (capi 2, 3 e 4).
Il falso avvocato ricorre in Cassazione
L’imputato si rivolge alla Corte di Cassazione che annulla sentenza di secondo grado perché non risulta prova dell’avvenuta citazione a giudizio dell’imputato.
Difatti, rileva l’imputato:
- a) nel corso del giudizio di primo grado il Giudice aveva nominato un difensore di ufficio, il quale in data 6 giugno 2021 rinunciava al mandato difensivo.
- b) era pertanto stato nominato in data 22 giugno 2021 un nuovo difensore di ufficio che a sua volta in data 6 settembre 2021 rinunciava all’incarico.
- c) in data 3 settembre 2021 veniva nominato all’imputato un nuovo terzo difensore di ufficio che ancor oggi assiste l’imputato dopo essere stato nominato difensore di fiducia in data 9 ottobre 2024 per il ricorso per cassazione.
- d) l’imputato nelle precedenti fasi del giudizio non ha mai provveduto a nominare un difensore di fiducia o ad eleggere domicilio presso lo studio del difensore.
- e) il difensore non ha mai accettato di essere domiciliatario dell’imputato.
- f) durante il periodo di svolgimento del processo innanzi al Tribunale di Udine l’imputato si trovava detenuto presso il carcere di Biella.
- g) la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello è stata eseguita al solo difensore di ufficio e non all’imputato.
La nullità del giudizio di Appello
Alla luce degli elementi sopra indicati si sarebbe verificata una nullità assoluta ed insanabile della citazione dell’imputato per il giudizio di appello.
A ciò si aggiunge, sempre secondo il falso avvocato imputato, che detta nullità è stata eccepita in sede di conclusioni nel corso del giudizio di appello ma la Corte territoriale non ha dedicato una sola parola nella motivazione della sentenza impugnata nella quale peraltro è stato indicato il domicilio dell’imputato in Padova. La medesima Corte di appello ha provveduto, in una situazione del tutto analoga e con udienza nella stessa giornata a notificare regolarmente il decreto di citazione all’imputato non solo al (diverso) difensore di ufficio ma anche all’imputato, così dimostrando di essere a conoscenza del domicilio di quest’ultimo.
Rileva sempre il falso avvocato imputato che la sentenza di primo grado è stata pronunciata in pendenza di un legittimo ricorso per remissione in termini ex artt. 44 e 47 cod. proc. pen. ed in mancanza di sospensione ex art. 48 cod. proc. pen. e che, pur avendo il Giudice trasmesso la richiesta alla Corte di cassazione, alcuna ordinanza di sospensione è intervenuta prima della conclusione del procedimento di primo grado, situazione questa che comporterebbe una nullità assoluta per violazione del diritto di difesa dell’imputato.
Questa censura è fondata e assorbente delle altre (Corte di Cassazione, seconda penale, sentenza 7 aprile 2025, n. 13344).
La notifica della citazione
La Corte di appello in presenza di una eccezione difensiva, tempestivamente proposta riguardante la regolare citazione dell’imputato per il giudizio di appello si è semplicemente limitata ad affermare che la notifica della citazione risulta eseguita a mani dell’imputato dalla polizia Giudiziaria in data 1° febbraio 2024 presso il domicilio di Padova dove l’imputato era sottoposto (per altra causa) alla misura alternativa della detenzione domiciliare.
Risulta, tuttavia, dall’esame del fascicolo che l’atto di citazione per il giudizio di appello notificato all’imputato riguarda in realtà altro procedimento e relativo all’impugnazione della sentenza del Tribunale di Udine del 9 maggio 2022 (quindi diversa rispetto a quella del medesimo Tribunale del 16 marzo 2022 emessa all’esito del giudizio di primo grado nel procedimento qui in esame).
Non c’è prova che l’imputato sia stato citato a comparire
Non essendovi, pertanto, prova che il falso avvocato imputato sia stato correttamente citato a comparire innanzi alla Corte di appello di Trieste, si impone la declaratoria di nullità della sentenza impugnata con rinvio degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Trieste per un nuovo giudizio.
La decisione preclude la possibilità di procedere all’esame degli ulteriori motivi di ricorso, che rimangono assorbiti.
Conclusivamente la Cassazione annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Trieste.
Avv. Emanuela Foligno