Spetta al giudice di merito formulare il giudizio di proporzionalità o di adeguatezza della sanzione dell’illecito commesso dal lavoratore e valutare l’idoneità di esso a ledere irrimediabilmente il rapporto fiduciario col proprio datore di lavoro

La vicenda

La Corte d’appello di Salerno confermava la dichiarazione di illegittimità del licenziamento condannando la società datrice di lavoro alla immediata reintegrazione del lavoratore e al pagamento di un’indennità commisurata a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre accessori e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento alla effettiva reintegrazione.

Il licenziamento era fondato sulla contestazione che ascriveva al dipendente di non aver utilizzato i tre giorni di permesso mensile ex l.104/1992 per la prestazione di assistenza al padre disabile.

Tuttavia, per la corte d’appello la fattispecie in esame non appariva, in concreto, di gravità tale da giustificare la risoluzione del rapporto.

Nessuna preordinata operazione diretta all’indebita fruizione dei permessi era stata posta in essere dal lavoratore. L’unica ragione che lo aveva indotto a utilizzare i permessi per finalità estranee all’assistenza del congiunto era stata la natura imprevista e occasionale di un evento (infiltrazioni d’acqua nell’immobile di proprietà) che aveva determinato la necessità di svolgere i lavori nella proprio appartamento, sacrificando il tempo a disposizione per il padre.

Peraltro, per due dei giorni in contestazione non vi era prova del fatto che l’assistenza non fosse stata prestata o che fosse venuta meno la disponibilità della stessa per l’intero giorno o per gran parte del giorno, di talché era da escludere la natura concretamente abusiva dell’utilizzo dei permessi posta a base del recesso.

In altre parole, fermo restando il disvalore del fatto contestato, la conferma dell’illegittimità del licenziamento da parte dei giudici dell’appello, era stato frutto della ritenuta non proporzionalità della sanzione espulsiva al fatto contestato.

La pronuncia della Cassazione

Ebbene, tale valutazione è stata confermata dai giudici della Sezione Lavoro della Cassazione (sentenza n. 26956/2019) i quali hanno affermato che la verifica in concreto della condotta tenuta dal lavoratore in costanza di beneficio, della fruizione del permesso con modalità abusive, in quanto difformi da quelle richieste dalla natura e dalla finalità per cui il congedo è consentito, appartiene alla competenza ed all’apprezzamento del giudice di merito, al quale spetta anche formulare il giudizio di proporzionalità o di adeguatezza della sanzione dell’illecito commesso e valutare l’idoneità di esso a ledere irrimediabilmente il rapporto fiduciario, anche in forza di disvalore sociale comunemente percepito (Cass. n. 509/2018).

Nel caso in esame, la sentenza impugnata risultava logicamente e congruamente motivata e, pertanto, sottratta al sindacato di legittimità

In definitiva, il ricorso è stato rigettato e confermata la pronuncia di merito.

La redazione giuridica

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