Se la donna avesse guardato bene dove metteva i piedi avrebbe evitato l’incidente. Così il Tribunale di Livorno ha negato il risarcimento all’attrice caduta a causa di una sconnessione del terreno per i lavori in corso

La vicenda

L’attrice aveva citato in giudizio il Comune chiedendo che fosse condannato a risarcirle tutti i danni patiti a seguito della caduta occorsale allorquando, uscendo da un panificio, cadeva rovinosamente a terra a causa di una sconnessione del terreno venutasi a creare per i lavori in corso e procurandosi lesioni personali.

A causa della rimozione dell’asfalto, si era formato un dislivello tra l’uscita dell’esercizio e il piano calpestabile di circa 10 cm – poi eliminato con il successivo posizionamento delle betonelle – senza che fosse stata apposta alcuna indicazione di pericolo né indicato un percorso obbligato, con assi a copertura del dislivello stesso.

La disattenzione della vittima e la conoscenza dei luoghi

Il testimone ascoltato in giudizio aveva tuttavia, dichiarato che la donna era caduta uscendo dall’esercizio commerciale non avvedendosi dello scalino formato dal sottofondo del marciapiede in cemento chiaro e il rialzo in cemento scuro, ma tale dislivello era assolutamente visibile anche per le sue caratteristiche cromatiche.

Inoltre, l’attrice ben sapeva che l’area era interessata da lavori, abitando nelle immediate vicinanze del panificio ed essendo cliente dello stesso. Ella pertanto, avrebbe dovuto adottare tutte le cautele normalmente attese in rapporto a detta circostanza e dunque fare particolare attenzione a dove metteva i piedi. Nella specie, al fine di superare il dislivello esistente tra il piano dell’esercizio commerciale e quello del sottostante marciapiede ella avrebbe dovuto servirsi dello scivolo con maniglione presente a sinistra per chi usciva dall’esercizio commerciale.

L’adozione di un “comportamento ordinariamente cauto” avrebbe insomma evitato il brutto episodio.

Per queste ragioni il Tribunale di Livorno (sentenza n. 1182/2019) ha rigettato la domanda ribadendo il principio di diritto secondo cui “in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c. è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un’obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l’ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato (Cass. n. 11526/2017).

La redazione giuridica

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