La mancanza della firma del documento non è motivo sufficiente per privarlo degli effetti giuridici e del valore probatorio

Ai messaggi di posta elettronica, siano essi sottoscritti o meno, può sempre essere dato valore probatorio. Lo ha chiarito il Tribunale di Milano che, con la sentenza n. 11402 del 2016  ricordando quanto disposto dal regolamento EIDAS dell’Unione Europea, numero 910 del 2014. L’articolo 46 di tale norma afferma in maniera netta che la semplice circostanza della mancata firma elettronica di un documento non è sufficiente a privarlo dei suoi effetti giuridici e della sua ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali.
La vicenda presa in esame riguardava, nello specifico, la carenza di sottoscrizione di un decreto ingiuntivo emesso per ottenere il pagamento di alcune fatture per compensi derivanti da un contratto di collaborazione in materia di grafica e informatica.
Il Tribunale ha richiamato innanzitutto l’articolo 21 del codice dell’amministrazione digitale (d.lgs. n. 82/2005), in base al quale il documento informatico  su cui è apposta una firma elettronica soddisfa il requisito della forma scritta e può essere liberamente valutato in giudizio sul piano probatorio alla luce delle sue caratteristiche oggettive di qualità, di sicurezza, di integrità e di immodificabilità.
Secondo il giudice milanese, occorre poi far riferimento al principio di non discriminazione tra firma elettronica e firma materiale contenuto nel regolamento EIDAS, in base al quale alla firma elettronica “non possono essere negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziari per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti delle firme elettroniche qualificate”.
Inoltre, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3 del regolamento Eidas, se l’e-mail è inviata da un indirizzo che può essere riferito ad una determinata società, quest’ultimo deve essere considerato come una firma elettronica. Infine, se è vero che chiunque può modificare i caratteri che compongono un’e-mail, è altrettanto vero che nel caso in questione tale evenienza non era stata né ipotizzato né provata.
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