Nonostante l’entrata in vigore della recente novella legislativa in materia di legittima difesa domiciliare, la Cassazione ha ritenuto opportuno ancorare la decisione ai parametri interpretativi, ordinari e preesistenti

La vicenda

La Corte di Appello di Torino aveva confermato la sentenza di condanna a carico dell’imputato in ordine al reato di lesioni personali aggravate, rideterminando la pena in mesi otto di reclusione. La sentenza è stata impugnata con ricorso per Cassazione. La difesa lamentava il mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa, quanto meno nella forma della cd. legittima difesa putativa; avendo l’imputato agito per errore incolpevole determinato dal comportamento della persona offesa, la quale si era introdotta nella propria abitazione, ingenerando in lui un giustificato timore, non solo per i suoi beni ma anche per la sua incolumità.

Una volta rientrato a casa, questi aveva notato che qualcuno si era introdotto nella propria abitazione in sua assenza e aveva anche asportato delle cose; cosicché all’udire il tentativo, da parte dell’estraneo, di aprire la porta di ingresso, lo colpì alla testa con una mazza da baseball.

Il ricorso è stato rigettato.

La Quinta Sezione Penale della Cassazione (sentenza n. 40414/2019), ha infatti osservato, come sostenuto dai giudici di merito, che “anche dopo le modifiche apportate dalla L. 13 febbraio 2006, n. 59 la causa di giustificazione di cui all’art. 52 c.p. non consente un’indiscriminata reazione nei confronti del soggetto che si introduca fraudolentemente nella propria dimora, ma presuppone un attacco, nell’ambiente domestico, alla propria o all’altrui incolumità, o, quanto meno, un pericolo di aggressione ” (ed ha citato, a sostegno, le seguenti pronunce: Cass. Pen. Sez. V 30.3.2017, n. 44011; Cass. Pen. Sez. V n. 35709 del 2.7.2014 rv. 260316; Cass. Pen. Sez. IV n. 691 del 14.11.2013 dep. 10.1.2014, rv. 257884; Cass. Pen. Sez. I n. 12466 del 21.2.2007 rv. 236217-01).

Tale interpretazione – a detta degli Ermellini – merita di essere condivisa perché è perfettamente aderente al tenore del disposto normativo di cui all’art. 52 c.p. che così recita: “Nei casi previsti dall’art. 614, commi 1 e 2, sussiste il rapporto di proporzione di cui al comma 1 del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o la altrui incolumità; b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione”.

Ed invero, nel caso in esame, vi sarebbe stata la mera introduzione nell’appartamento da parte della persona offesa, non accompagnata da altre circostanze rilevanti ai fini dell’operatività della presunzione di proporzionalità tra offesa e difesa di cui all’art. 52 c.p., comma 2, nè, ancor prima, idonee a far sorgere la stessa necessità di difesa contro una offesa ingiusta.

L’assenza dei presupposti legittimanti la scriminante della legittima difesa

D’altronde, la stessa repentinità della condotta, come descritta dal ricorrente, al punto che egli non fu neppure in grado di riconoscere la vittima, persona a lui nota, avvalorava la tesi dell’esclusione della legittima difesa, non essendovi spazio a quella situazione di pericolo attuale richiesto dalla norma.

Né tanto meno si era in presenza di elementi fattuali, antecedenti all’azione, idonei ad incidere sull’erroneo convincimento di dover difendere sé o altri da un’ingiusta aggressione.

Come noto, l’accertamento della legittima difesa, anche putativa, deve essere effettuato valutando, con giudizio “ex ante“, le circostanze di fatto, in relazione al momento della reazione e al contesto delle specifiche e peculiari circostanze concrete, al fine di apprezzare solo in quel momento – e non “ex post” – l’esistenza dei canoni della proporzione e della necessità di difesa, costitutivi dell’esimente della legittima difesa (Sez. 4, n. 33591 del 03/05/2016).

La decisione

Ad una diversa conclusione – hanno aggiunto gli Ermellini – non si potrebbe giungere neppure facendo applicazione della recente novella legislativa in materia di legittima difesa domiciliare, quella cioè posta in essere contro l’intromissione nel domicilio (L. n. 36 del 26 aprile 2019).

Ciò che balza evidente leggendo la nuova norma è che affinché l’azione lesiva del soggetto agente possa essere presuntivamente ritenuta scriminata – sia pure in maniera non assoluta – occorre che l’intrusione nell’abitazione sia avvenuta con violenza o minaccia.

Ed invero nessuna delle predette circostanze era emersa nel caso in esame: “la valutazione della legittima difesa, nel caso in esame, rimane perciò ancorata ai parametri interpretativi, ordinari, preesistenti”, di cui aveva fatto corretta applicazione, dandone congruamente conto, la Corte territoriale nella motivazione della sentenza impugnata.

La redazione giuridica

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