Per la Cassazione, in tema di lesioni gravissime, anche una minima alterazione delle linee del volto che incide, sia pure in misura minima, sulla funzione estetica integra l’aggravante dello sfregio
In tema di lesioni gravissime, integra lo sfregio permanente qualsiasi nocumento che, senza determinare la più grave conseguenza della deformazione, importi un turbamento irreversibile dell’armonia e dell’euritmia delle linee del viso, con effetto sgradevole o d’ilarità, anche se non di ripugnanza, secondo un osservatore comune, di gusto normale e di media sensibilità.
Lo ha ribadito la Cassazione nella sentenza n. 21513/2020 pronunciandosi sul ricorso di un uomo ritenuto responsabile, in sede di merito, del delitto di lesione personale gravissima di cui agli artt. 582 e 583 del codice penale, e condannato al risarcimento del danno in favore della parte civile.
Nel rivolgersi alla Suprema Corte, il ricorrente chiedeva l’annullamento della pronuncia della Corte di appello lamentandone la contraddittorietà della motivazione in ordine alla aggravante dello sfregio permanente.
A suo giudizio, infatti, la Corte aveva affermato sulla base della consulenza dell’accusa, che ricorreva una deformazione del viso e non uno sfregio perché vi era un’apprezzabile deformazione delle linee del viso della vittima. In realtà, il consulente aveva escluso che sussistessero una deformazione od uno sfregio permanente, in quanto ricorreva solo un lieve slivellamento del margine orbitario inferiore sinistro e non un disformismo molto marcato e molto rilevante per le euritmie del volto, anche se era presente una alterazione minima delle euritmie del volto ed un lieve indebolimento della funzione estetica.
L’uomo eccepiva, inoltre, che la deformazione ritenuta sussistente dalla Corte di appello fosse un’alterazione addirittura più grave dello sfregio, concretizzandosi in un sovvertimento estetico-fisiognomico tale da determinare nell’osservatore un senso di ripugnanza e di ribrezzo.
I Giudici Ermellini hanno ritenuto il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
La Cassazione ha sottolineato che, per la sussistenza dello sfregio permanente, non è richiesto un ripugnante sfiguramento o una sensibile modificazione delle sembianze, ma è sufficiente che ricorra una apprezzabile alterazione dei lineamenti del viso con effetto sgradevole se non proprio ripugnante.
Nel caso in esame, dalla deposizione del consulente tecnico del Pubblico ministero riportato nel ricorso risultava che vi era stata un’apprezzabile alterazione, sia pure minima, delle euritmie del volto; una minima alterazione delle linee del volto incidente, sia pure in misura minima, sulla funzione estetica del volto e, come tale, idonea ad integrare la aggravante dello sfregio permanente.
La redazione giuridica
Hai vissuto una situazione simile? Scrivi per una consulenza gratuita a redazione@responsabilecivile.it o invia un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623
Leggi anche:
Lesioni gravissime: l’aggravante dallo sfregio permanente del viso