Per la Corte non è incostituzionale la mancata previsione della procedibilità a querela di parte del reato di lesioni stradali gravi e gravissime, ma occorre una complessiva revisione della normativa in materia

Non è incostituzionale la mancata previsione della procedibilità a querela di parte del reato di lesioni stradali gravi e gravissime; ma è opportuno che il legislatore rimediti la congruità della disciplina vigente.

E’ il suggerimento è contenuto nella sentenza n. 248/2020 con cui la Corte costituzionale ha giudicato non fondate le questioni di legittimità sollevate dal Tribunale di Pisa sull’attuale disciplina che, per il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime, stabilisce che si debba procedere d’ufficio (articolo 590-bis del Codice penale, introdotto dalla legge n. 41 del 2016).

Il giudice rimettente aveva sostenuto che la procedibilità d’ufficio – stabilita dal legislatore nel 2016 e poi confermata nel 2018 con un intervento che invece prevedeva la querela di parte per numerosi altri reati – fosse in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza.

La Corte ha osservato che le ipotesi di lesioni stradali previste dal primo comma dell’articolo 590-bis del Codice penale, pur potendo determinare gravi danni all’integrità fisica della vittima, sono spesso l’esito di condotte assai meno rimproverabili di quelle descritte nei commi successivi, caratterizzate “dalla consapevole (o addirittura temeraria) assunzione di rischi irragionevoli”: è il caso di chi si ponga alla guida di un veicolo avendo assunto sostanze stupefacenti o significative quantità di alcool, oppure superi del doppio la velocità massima consentita, circoli contromano o, ancora, inverta il senso di marcia in prossimità di una curva o di un dosso.

Nei casi, invece, di occasionali disattenzioni in cui possono incorrere anche gli autisti più esperti, si potrebbe invece dubitare della necessità di celebrare il processo penale, quando la persona offesa sia stata integralmente risarcita del danno subito. E ciò anche per evitare inutili oneri a carico di una giustizia penale già notoriamente sovraccaricata.

La Corte ha però ritenuto che la scelta legislativa relativa al regime di procedibilità di questi reati non possa essere ritenuta manifestamente irragionevole e perciò illegittima: il legislatore, infatti, ha inteso inasprire il complessivo trattamento sanzionatorio di questi reati perché li ha considerati di particolare allarme sociale, a fronte dell’elevato numero di incidenti che si verificano ogni anno sulle strade italiane.

Tuttavia, la Corte ha, al contempo, rivolto al legislatore l’invito a un complessivo ripensamento della disciplina sulla procedibilità delle diverse ipotesi di lesioni stradali, peraltro già oggetto di varie proposte di legge attualmente all’esame del Parlamento.

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