È legittimo il licenziamento del dipendente che abbia posto in essere condotte penalmente rilevanti, documentate da un investigatore privato, quali la falsa attestazione della propria presenza in servizio

La causa del licenziamento

Il dipendente di una società aveva proposto ricorso dinanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Padova perché pronunciasse l’illegittimità del licenziamento a lui intimato.

Il ricorrente era stato assunto come tecnico sviluppatore nell’ambito dell’apertura di nuovi punti vendita facenti capo alla società datrice di lavoro, egli, non era pertanto, sottoposto al controllo diretto di alcun superiore gerarchico ma era comunque tenuto al rispetto di un orario che doveva documentare mediante marcamento del badge o, in caso di dimenticanza dello stesso, mediante attestazione via internet al gestionale aziendale.

Secondo la società datrice di lavoro, il dipendente, durante l’orario di lavoro, anziché prestare la propria attività, si occupava anche di questioni personali, sottraendo lunghi tempi che gli erano regolarmente retribuiti.

La contestazione disciplinare

La società non contestava il fatto che egli avesse arbitrariamente gestito in modo “flessibile” un orario di lavoro invece “rigidamente” stabilito, quanto piuttosto l’aver posto in essere condotte penalmente rilevanti quali la falsa attestazione della propria presenza in ufficio in periodi temporali in cui egli invece si trovava al di fuori della sede, intento a svolgere attività extra lavorative, quali ad esempio l’effettuazione di spese personali, la frequenza di bar e ristoranti, incontri con soggetti che nulla avevano a che vedere con lo svolgimento delle mansioni contrattuali, rientri anticipati presso la propria abitazione, arrivi tardivi presso il luogo di lavoro; tanto avveniva in taluni casi, tralasciando la marcatura elettronica dell’uscita tramite badge, in altri casi iscrivendo a mano orari di ingresso e di uscita diversi da quelli reali.

Tali circostanze erano state confermate da un investigatore privato incaricato dal datore di lavoro, che aveva documentato mediante fotografie, la sussistenza di quei fatti disciplinarmente rilevanti.

Il processo dinanzi al giudice del lavoro

La prima questione affrontata dal Tribunale di Padova (Sezione Lavoro, ordinanza del 4/10/2019) è stata quella di stabilire se le condotte addebitate al ricorrente, oggetto di licenziamento, configurassero un mero inadempimento contrattuale, o integrassero un’autonoma fattispecie di illecito civile, amministrativo ovvero penale.

Ebbene, il giudice del lavoro non ha avuto dubbi nell’affermare che le condotte contestate al ricorrente costituissero un atto illecito rilevante non solo sotto il profilo dell’esatto adempimento degli obblighi scaturenti dal contratto di lavoro, ma aventi anche rilevanza penale.

Secondo quanto ritenuto dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, fini della configurabilità del reato di truffa sussiste l’ingiustizia del profitto nell’ipotesi in cui il lavoratore – attestando, contrariamente al vero, la propria presenza continuativa in servizio – assicuri un orario ridotto e tuttavia percepisca per intero il compenso stabilito forfettariamente per la giornata lavorativa completa, in quanto l’assenza per alcune ore incide comunque sul sinallagma retributivo, provocando un danno economico al datore di lavoro (Cass. n. 52007 del 24/11/2016; n. 34210 del 6/10/2006; n. 14975 del 16/03/2018). A tal fine è del tutto irrilevante che la lettera di licenziamento non faccia riferimento ad eventuali qualificazioni giuridiche dei fatti contestati alla stregua di specifiche fattispecie penali, atteso che devono costituire oggetto di contestazione disciplinare i soli comportamenti materiali addebitati al lavoratore, non anche la loro eventuale qualificazione giuridica.

I controlli difensivi del datore di lavoro

Tanto premesso, era pacifico che nel caso in esame, il controllo operato dalla società datrice di lavoro fosse riconducibile alla categoria dei controlli difensivi, in quanto indirizzato a verificare non puramente e semplice il corretto adempimento dell’obbligazione lavorativa privatistica da parte del lavoratore, ovvero eventuali effetti lesivi di interessi aziendali, pur strettamente connessi alla violazione del contratto di lavoro (Corte di Cassazione 19.922/2016), ma la commissione di fatti costituenti reato ai sensi dell’art. 640 c.p.c.

Quanto alla questione dell’utilizzazione in giudizio delle fotografie contenute nella relazione investigativa, l’art. 4, comma 1 dello Statuto dei Lavoratori stabilisce che “gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”, e che in mancanza di accordo devono osservarsi le ulteriori condizioni dal comma 1.

L’utilizzo delle fotografie scattate dall’investigatore privato e la tutela del lavoratore

A tal proposito, il Tribunale di Padova ha affermato che l’utilizzazione dello strumento fotografico da parte degli agenti investigativi non ricade nell’ambito applicativo dell’art. 4, comma 1, atteso che quest’ultima norma fa riferimento a strumenti di controllo distanza che siano stabilmente “installati”, e che quindi siano per natura diretti ad effettuare un monitoraggio costante, continuativo e indiscriminato sui luoghi in cui la prestazione lavorativa deve essere eseguita.

Nel caso di specie, l’utilizzazione operata dagli agenti investigativi dello strumento fotografico, non essendo stata effettuata per mezzo di mezzi di controllo a distanza stabilmente e continuativamente “installati”, esorbitava dall’ambito applicativo proprio dell’art. 4, comma 1 dello Statuto dei Lavoratori.

L’attività di controllo della società datrice di lavoro

Del resto, il controllo operato dalla società datrice di lavoro per mezzo dell’agenzia investigativa non si era risolto in una misura di monitoraggio diretta a colpire indistintamente l’intero staff dei lavoratori ivi operanti, essendo, invece, consistita in un’attività di controllo specificamente indirizzata nei confronti di un particolare dipendente indiziato della commissione di condotte penalmente rilevanti.

Era inoltre pacifico che l’avvio dell’attività di controllo per mezzo dell’agenzia investigativa non fosse stata frutto di un’iniziativa arbitraria ed estemporanea del datore di lavoro, ma conseguenza delle incongruenze riscontrate dal funzionario aziendale circa l’immotivata assenza del ricorrente dal luogo di lavoro e delle anomalie rilevate sulla base del confronto tra il planning settimanale e i tabulati attestanti l’orario di lavoro predisposti e compilati dal ricorrente stesso.

La mancata preventiva comunicazione del possibile compimento di indagini per mezzo di investigatori

È stata poi, ritenuta priva di pregio la doglianza relativa alla mancata preventiva comunicazione da parte del datore di lavoro del possibile compimento di indagini per mezzo di investigatori.

Invero, l’art, 3 Stat. Lav. a differenza dell’ultimo comma dell’art. 4, non prevede tal genere di adempimento formale. In secondo luogo, la legittimità dei controlli difensivi comunque opera, per definizione, al di fuori dell’ambito giustificativo individuato dal perimetro applicativo proprio dell’art. 3 Stat. Lav., così come dell’art. 4. In terzo luogo, alla luce anche della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ciò che conta è che l’atto di controllo sull’attività lavorativa sia, nel suo complesso, posto in essere per mezzo di strumenti proporzionati rispetto al fine perseguito.

Per tutte queste ragioni, il ricorso è stato rigettato con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione in favore della società resistente delle spese di lite.

La redazione giuridica

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