Secondo il nuovo regime sanzionatorio previsto dall’art. 18 l. n. 300/1970 in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la violazione dei criteri di correttezza e buona fede nella scelta tra lavoratori adibiti allo svolgimento di mansioni omogenee dà luogo alla tutela indennitaria

La vicenda

La Corte d’appello di Ancona aveva determinato in venti mensilità l’indennità risarcitoria conseguente al licenziamento intimato dalla società datrice ad un proprio dipendente, per soppressione del posto di lavoro da quest’ultimo occupato.

Contro tale sentenza il lavoratore aveva proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, commi 7 e 5 anche in relazione all’art. 132 c.p.c. e art. 156 c.n., per la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, dal momento che egli apparteneva ad una categoria professionale non interessata dall’esubero.

In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la Corte di Cassazione (Sezione Lavoro, sentenza n. 7471/2020) ha ribadito che:

a) il nuovo regime sanzionatorio previsto dalla L. n. 300 del 1970, art. 18 come modificato dalla L. n. 92 del 2012, prevede di regola la corresponsione di un’indennità risarcitoria, compresa tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità, riservando il ripristino del rapporto di lavoro, con un risarcimento fino a un massimo di dodici mensilità, alle ipotesi residuali, che fungono da eccezione, nelle quali l’insussistenza del fatto posto a base del licenziamento è connotata di una particolare evidenza, sicchè la violazione dei criteri di correttezza e buona fede nella scelta tra lavoratori adibiti allo svolgimento di mansioni omogenee dà luogo alla tutela indennitaria, dovendosi escludere che ricorra, in tal caso, la manifesta insussistenza delle ragioni economiche poste a fondamento del recesso (Cass. 25 luglio 2018, n. 19732);

b) ai fini dell’applicazione della tutela reintegratoria prevista dall’art. 18, comma 4 L. cit., il giudice è tenuto ad accertare che vi sia una evidente e facilmente verificabile assenza dei presupposti giustificativi del licenziamento e, in caso di esito positivo di tale verifica, deve procedere all’ulteriore valutazione discrezionale sulla non eccessiva onerosità del rimedio, essendo altrimenti applicabile la sola tutela risarcitoria di cui all’art. 18, comma 5 (Cass. 31 gennaio 2019, n. 2930).

La decisione

Di tali principi di diritto aveva fatto corretta applicazione la corte di merito, pertanto la sentenza è stata definitivamente confermata con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La redazione giuridica

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