In caso di mediazione delegata, non può essere dichiarata improcedibile la domanda giudiziale qualora il procedimento di mediazione, seppure cominciato con 15 giorni di ritardo rispetto al termine indicato, si stato regolarmente svolto e concluso dalle parti

La vicenda

Il giudice di primo grado aveva dichiarato l’improcedibilità della opposizione a decreto ingiuntivo per mancata esperimento della mediazione delegata entro 15 giorni, come stabilito dall’art. 5 comma 2 D.Lgs. n. 28/2010.

La norma appena citata prevede espressamente che: “Fermo quanto previsto dal comma I-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione”.

La Corte d’appello di Firenze (Prima Sezione Civile, sentenza n. 65/2020), adita su ricorso della parte opponente, ha ribaltato l’esito del processo, ritenendo la sentenza di primo grado errata sotto plurimi aspetti.

L’improcedibilità dell’azione – ha dichiarato la corte fiorentina – non può essere dichiarata se non comminata dalla legge. Le ipotesi di improcedibilità sono tassative e non sono suscettibili di interpretazione analogica. Si veda per il procedimento di appello l’art. 348 c.p.c. nella interpretazione che ne dà la giurisprudenza costante della Suprema Corte di Cassazione (Cass. civ. Sez. III Sent., 08/05/2012, n. 6912).

L’improcedibilità dell’appello è comminata dall’art. 348, primo comma, cod. proc. civ. per l’inosservanza del termine di costituzione dell’appellante, non anche per l’inosservanza delle forme di costituzione, sicché, essendo il regime dell’improcedibilità di stretta interpretazione in quanto derogatorio al sistema generale della nullità, il vizio della costituzione tempestiva ma inosservante delle forme di legge soggiace al regime della nullità e, in particolare, al principio del raggiungimento dello scopo, per il quale rilevano anche comportamenti successivi alla scadenza del termine di costituzione. Ne consegue che non può essere dichiarato improcedibile l’appello se l’appellante, nel costituirsi entro il termine di cui agli artt. 165 e 347 cod. proc. civ., ha depositato una cd. “velina” dell’atto d’appello in corso di notificazione -priva, quindi, della relata di notifica -, qualora egli abbia depositato, successivamente alla scadenza del termine medesimo, l’originale dell’atto notificato, conforme alla “velina”.

Nel caso di specie la improcedibilità era stata comminata per il mancato esperimento del procedimento di mediazione non per la tardiva (presunta) istaurazione del giudizio.

Ma come si evince dal testo normativo, è l’esperimento del procedimento di mediazione che è condizione di procedibilità della azione davanti al Giudice ordinario e nel caso di specie la mediazione, iniziata solo con 15 giorni di ritardo rispetto al termine (ordinatorio), aveva avuto regolare sviluppo e si era conclusa.

Aveva insomma, trovato ampio riconoscimento la ratio sottesa all’esperimento di mediazione delegata: la soluzione alternativa in funzione deflattiva, che era stata percorsa anche se inutilmente.

Il termine di 15 giorni – ha chiarito la Corte d’Appello di Firenze – è ordinatorio e non perentorio perché tale non è indicato dalla legge ( art. 152 II comma c.p.c. ), né la perentorietà si desume dallo scopo o dalla funzione esercitata dal termine, proprio perché quanto rileva non è la istaurazione, ma lo svolgimento del procedimento di mediazione.

In quest’ottica, come ha ricordato in un recente sentenza la Corte di Appello di Milano (04-07-2019): “la qualificazione del termine come ordinatorio non è decisiva ai fini della presente fattispecie, perché la dichiarazione d’improcedibilità non postula la natura perentoria del termine concesso dal giudice dagli appellanti), ma piuttosto l’effettivo mancato esperimento della mediazione alla data dell’udienza fissata dal giudice per consentire l’avveramento della condizione di procedibilità”.

La declaratoria d’improcedibilità della domanda giudiziale

In altre parole, la natura ordinatoria del termine è compatibile con la declaratoria d’improcedibilità nei casi di mancato effettivo esperimento della mediazione entro la data dell’udienza fissata per tale scopo. Infatti, pur ritenendo che, in considerazione della natura ordinatoria del termine, la domanda di mediazione possa essere presentata oltre il termine di quindici giorni assegnato dal giudice, è comunque necessario, per l’avveramento della condizione di procedibilità, che il primo incontro dinanzi al mediatore avvenga entro l’udienza di rinvio, fissata proprio per la verifica dell’effettivo esperimento della mediazione, a cui è subordinata la procedibilità dell’azione.

Facendo applicazione di tali principi di diritto al caso in esame, era evidente che il giudice di primo grado avesse errato nel disporre la sanzione della improcedibilità della domanda, avendo l’atto raggiunto lo scopo (art. 156 III comma c.p.c.): la mediazione era stata iniziata con 15 giorni di ritardo rispetto al termine indicato, ma il procedimento era stato iniziato e concluso e il mancato rispetto del termine non aveva inciso sulla effettuazione del tentativo di mediazione.

Al contrario la sentenza impugnata aveva determinato una “denegazione di giustizia non giustificata da alcun comportamento colpevole della parte”.

Come si ricava dal considerando 13 della direttiva 2008/52, il carattere volontario della mediazione consiste non già nella libertà delle parti di ricorrere o meno a tale procedimento, bensì nel fatto che le parti gestiscono esse stesse il procedimento e possono organizzarlo come desiderano e porvi fine in qualsiasi momento. Assume quindi rilevanza non il carattere obbligatorio o facoltativo del sistema di mediazione, ma il fatto che il diritto di accesso delle parti al sistema giudiziario sia preservato. A tal fine gli Stati membri conservano la loro piena autonomia legislativa, a condizione che sia rispettato l’effetto utile della direttiva 2013/11.

Avv. Sabrina Caporale

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