Liquidazione danno parentale e tabelle milanesi

0
Liquidazione danno parentale per lesione del rapporto

Liquidazione danno parentale e tabelle milanesi (Cass. civ., sez. III, 11 luglio 2023, n. 19731).

La Suprema Corte, nella decisione qui a commento si pronuncia sulla liquidazione del danno da lesione del rapporto parentale e le Tabelle milanesi.

Il danno da lesione del rapporto parentale deve essere liquidato necessariamente in via equitativa e deve rispettare i principi giurisprudenziali della materia, pena porsi al di sotto del minimo costituzionale richiesto per non incorrere nel vizio di nullità per difetto di motivazione.

La vicenda trae origine da un grave infortunio, con esiti di invalidità permanente quasi totale, subito da uno studente nel corso di una gita scolastica.

Il danneggiato, divenuto maggiorenne, chiamava in giudizio il Ministero dell’Istruzione, il proprio Istituto Scolastico, la società che gestiva l’impianto sciistico ove avveniva l’infortunio, onde ottenere il risarcimento dei danni. Nel giudizio intervenivano anche la madre e la sorella della vittima per vedere accertato il loro diritto al risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale.

Il primo Giudice accoglieva parzialmente le domande, ripartendo la responsabilità tra la società, la scuola e la stessa vittima. Successivamente, la Corte d’appello accoglieva parzialmente il gravame in ordine al quantum debeatur, osservando, per quanto qui di interesse che:

“a) la responsabilità della struttura scolastica andava confermata per non aver essa adempiuto ai propri obblighi di vigilanza, assumenti connotazioni differenti in ragione delle “specifiche circostanze di tempo, luogo e persone e sulle esigenze dei casi concreti”; a.1) nella specie, in ragione della personalità esuberante ed incline al rischio – di cui sono espressione sia le relazioni scolastiche fornite dagli insegnanti, che la stessa condotta posta in essere dal ragazzo sulla pista da scii (eccessiva velocità, “massima imprudenza e sottovalutazione dei rischi … al punto di esser stato subito perso di vista dalle due compagne che avevano iniziato la discesa con lui”) –, gli insegnanti avrebbero dovuto adottare, nei confronti di quest’ultimo, “cautele e forme di sorveglianza più rigorose ed incisive di quelle esigibili nei confronti degli altri ragazzi”;

b) sul quantum debeatur, la sentenza di primo grado era da riformare nei termini seguenti: b.1) il MIUR andava condannato al pagamento di euro 336.375,00 a titolo di danno patrimoniale in favore del ragazzo, in parziale accoglimento dell’appello incidentale sollevato da quest’ultimo, e di euro 859.830,00, a titolo di danno non patrimoniale, rideterminato al ribasso a seguito dell’accoglimento dell’appello incidentale sollevato dal Ministero stesso; b.2) in accoglimento dell’appello incidentale sollevato dal Ministero, occorreva procedere ad una diversa liquidazione del danno parentale in favore delle congiunte dell’attore, in ragione della necessità di procedere alla riduzione del 70%, trattandosi di lesione e non di perdita del rapporto parentale, e in ragione della necessità di contenere la liquidazione entro i limiti massimi stabiliti dalla tabelle milanesi (superati dal giudice di primo grado); b.2.1.) di conseguenza, andava riconosciuta alla madre la somma di euro 140.000,00 e alla sorella la somma di euro 70.000,00; b.2.2.) da tali somme andava scomputato l’importo pari al 35%, corrispondente alla quota di responsabilità del ragazzo nella causazione dell’evento di danno ex art. 1227 c.c., con liquidazione definitiva pari ad euro 91.000,00, in favore della madre, e ad euro 45.500,00, in favore della sorella; (…).”.

Sintetizzando, i Giudici di appello concludevano nel senso della imputabilità soggettiva dell’evento lesivo alla struttura scolastica, poichè «gli insegnanti della scuola avrebbero dovuto tenere conto di questo innegabile dato caratteriale per adottare cautele e forme di sorveglianza più rigorose ed incisive di quelle esigibili nei confronti degli altri ragazzi», e che “il fatto che ha cagionato il sinistro non era né imprevedibile, né inevitabile”.

La questione approda in Cassazione che scandaglia il giudizio di causalità della colpa e la liquidazione della lesione del danno da perdita parentale.

La seconda questione riguarda la circostanza che la Corte di appello avrebbe erroneamente censurato l’aumento del doppio effettuato dal  primo Giudice nella liquidazione del danno da lesione del rapporto parentale in favore della madre dell’attore, sul presupposto della impossibilità di superare i limiti massimi stabiliti dalle tabelle milanesi.

Secondo la Corte di Cassazione la doglianza è fondata.

La liquidazione equitativa (cui soggiace il danno in parola), consiste in un giudizio di contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto. Ciò significa che il Giudice è chiamato a motivare il peso specifico attribuito ad ognuno di essi, in modo da palesare il percorso logico seguito e consentire il sindacato del rispetto dei principi del danno effettivo e dell’integralità del risarcimento.

Ciò posto, qualora non sia indicato quanto sopra,  la sentenza incorre sia nel vizio di nullità per difetto di motivazione (indebitamente ridotta al disotto del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost.) sia nel vizio di violazione dell’art. 1226 c.c. (Cass. n. 22272/2018).

In definitiva, una liquidazione equitativa del danno, priva di specifica motivazione, si pone in violazione non solo della legge processuale, ma anche dell’art. 1226 c.c., perché ciò che difetta è non solo la motivazione, ma anche la valutazione e tale valutazione deve dare conto anche del profilo della quantificazione del danno sotto il profilo dell’“inferenza degli importi riconosciuti dai dati presupposti” (Cass. n. 33005/2021).

Venendo alla affermazione svolta dai Giudici di Appello «in nessun caso il risarcimento può superare il limite massimo delle tabelle milanesi», si tratta di errore in diritto.

E’ principio consolidato che in sede di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, il Giudice possa discostarsi dai limiti tabellari, purché tale scostamento sia supportato da adeguata motivazione che renda manifeste le circostanze, anomale e irripetibili (debitamente provate in giudizio), che hanno richiesto una personalizzazione in aumento, in quanto non adeguatamente risarcibili mediante i parametri tabellari.

Pertanto, la Corte di Appello, nel ritenere eccessiva la quantificazione del danno da lesione del rapporto parentale, avrebbe dovuto apprezzare le circostanze del caso e procedere ad una nuova liquidazione equitativa.

In conclusione, la liquidazione operata era priva di una tale motivazione, incorrendo nei vizi di nullità.

La sentenza impugnata viene cassata in relazione e la causa rinviata alla Corte territoriale, in diversa composizione, che dovrà rinnovare la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale, ferma restando la riduzione del 35%, proporzionale al grado di responsabilità ascritto alla vittima.

OSSERVAZIONI

La decisione a commento è significativa in quanto, richiamando i principi fondanti della liquidazione equitativa (ovverosia il profilo della motivazione e della personalizzazione), fornisce l’importante indicazione circa la procedura della valutazione del danno in parola, nel rispetto dell’obbligo costituzionale minimo di motivazione.

L’ennesimo interessamento della Corte di legittimità sulla liquidazione di questa importante voce di danno, in caso di lesione, rappresenta la difficoltà – ancor oggi – della quantificazione delle svariate poste risarcitorie afferenti al danno non patrimoniale.

Ancora una volta viene confermato che il danno non patrimoniale, in punto di danno parentale, non può essere degradato a mero elemento consequenziale, ma deve essere supportato da un adeguato percorso valutativo e motivazionale.

Avv. Emanuela Foligno

Leggi anche:

Danno eurounitario per reiterazione di contratti a termine

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui